Sentenza 12 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2002, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
: C.C. 747330 6 8 9 E 1 A 5 / I N 4 . / R O N 6 I A 2 Z . T A R . U . R P POP CO ITAL NO052 5 1/02 L . B T L I BB CA ITA LAN, D S A A I R L . D E T B D E A IN I T T S A N 1 N E I 3 E S S 1 R RTE SUPREMA DI CASSAZIONE L E E . A Oggetto T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 4318/01 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 16081 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 30/01/02 Consigliere C.C.Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 74733 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona 1 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 446
contro
-1- ER LT;
- intimato avverso la sentenza n. 263/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- "Svolgimento del processo ER LT residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione nca rideterminava l'ammontare del redditola detrazione, spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, dal d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 A del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato.. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1935, n. 791, 46convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. - quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti. nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, no concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF - dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133., posto in relatione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il SUPREMA Il Presidente Il Cons. Estensore MeyМира T R Fation O C IL CANCELLIERE C1 DO CA A DEPOSITATO IN CA 12 APR. Oggi CANCELLIERE C1 DO CA E 6 N 6 O 9 I 1 Z / 4 A / A R E 6 5 T 2 . S R . I N A R . G . T P E . H B R D W L L I A E L D R D A I T : S E B N T A E N S T A E I I 1 S A R 3 E