Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11080 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 1 0 3 070 2 E DEL PORDED ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22957/99 DUVA Presidente Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron. 28686 Rel. Consigliere Rep. 2863 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 05/12/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 OK. dal Sig. per diritti S. E N TEN ZA " 29LUG 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliata in CC IA GRAZIA, elettivamente 60, presso lo studio ROMA VIA FABIO MASSIMO dell'avvocato NICOLA STANISCIA, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
ricorrente 2 ? contro in persona del Sindaco COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, domiciliato in ROMA presso LA pro tempore Ezio Cerqua, CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI 2001 MASCIOLI, giusta delega in atti;
2100 - resistente
contro
NG ES;
- intimato avverso la sentenza n. 3025/98 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile emessa il 25/9/1998, depositata il 15/10/98; RG.3037/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TT AR AZ conveniva in giudizio, dinan- zi al Tribunale di Roma, il Comune di Guidonia Montece- lio e l'impresa NI Francesco, per sentirli con- dannare al risarcimento dei danni sofferti in conse- guenza di un incidente avvenuto il 2 agosto 1989. Quel giorno, mentre, alla guida di un'auto di proprietà di DE ST IA, transitava lungo la Via dell'Unione, era finita in una buca, riportando lesioni personali. La responsabilità dei convenuti era stata accertata dal conciliatore di Roma, che li aveva condannati a pa- gare alla DE ST i danni subiti dall'autovettura. Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano 2 l'infondatezza della domanda per prescrizione e l'inapplicabilità del giudicato. Il Tribunale, con sentenza del 30 marzo 1996, di- chiarava improponibile la domanda, per precedente giu- dicato. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 15 ottobre 1998, ha dichiarato inammissibile il gravame della TT. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la soc- combente, sulla base di quattro motivi. Il Comune ha depositato una "memoria di costituzio- ne". Non ha svolto difese l'impresa NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente Osserva il Collegio che il Comune ha depositato in cancelleria, il 7 gennaio 2000, una "memoria di costituzione", non notificata alla ricor- rente, che pertanto non può valere né come controricor- so ai sensi dell'art. 370 1° comma C.p.c. né come memo- ria ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice, questa presupponendo la regolare costituzione della parte. Col primo motivo la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 342 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), do- lendosi che sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per un'asserita assenza di specifiche cen- 3 sure in punto di merito. Invero il gravame, anche sul piano strettamente letterale, censurava la pronuncia di improponibilità della domanda emessa dal Tribunale, ad- ducendo che tale domanda non poteva ritenersi compresa forzatamente in quella proposta al giudice conciliato- riferibile alla De ST, persona del tutto diver- re, e soltanto a quest'ultima. La presenza di una spe- sa, cifica censura si ricava, anche in via di interpreta- zione letterale, proprio dalla lettura del primo motivo di appello, e comunque non va dimenticato che, per ri- т proporre una questione all'esame del giudice di secondo grado, non occorrono formule rituali e sacramentali, essendo soddisfatta l'esigenza di specificità anche quando le censure permettano di individuare con chia- rezza e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del rie- same da parte del giudice dell'impugnazione. Peraltro, quando l'appellante intenda investire in- tegralmente la sentenza di primo grado, ne risulta at- tenuato l'onere della specificazione del motivi, e nella fattispecie l'odierno ricorrente, nel censurare l'operato del primo giudice in punto di improponibilità della domanda, ha richiesto altresì la globale riforma della sentenza anche nel merito. Col secondo mezzo deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 4 controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.). La sentenza è cen- surabile anche in punto di motivazione, perché, da un lato, il giudicante ha perfettamente compreso la natura della censura relativa all'erronea pronuncia di impro- ponibilità della domanda, quando stabilisce che la Cic- cotti non ha partecipato al giudizio avanti al conci- liatore, ragion per cui la domanda avanti al Tribunale avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile;
e poi, di contro, sostiene di non aver capito la natura delle ri- chieste di merito avanzate dalla medesima TT: ciò che non permette di ricostruire il percorso logico del- la decisione. Col terzo mezzo deduce la violazione dell'art. 354 M C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.). Sostiene che, trattando- si di un'ipotesi di nullità, o meglio di inesistenza, della sentenza del Tribunale, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado. Col quarto motivo infine deduce la violazione dell'art. 92 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), dolendosi dell'ingiusta compensazione delle spese, disposta con una motivazione illogica ed erronea, essendo fondata su un presupposto errato, che cioè l'atto di appello non riportasse la specificazione dei motivi di censura. I primi tre motivi, seppure per ragioni giuridiche 5 in gran parte non coincidenti con quelle esposte dalla ricorrente, meritano accoglimento per la loro sostan- ziale fondatezza. La sentenza impugnata, pur riconoscendo che "dal riscontro degli atti emerge come vera la circostanza dedotta" (che cioè, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essa TT non è stata parte del giu- dizio promosso innanzi al conciliatore, avendo agito in р quella sede, contro gli attuali resistenti, DE ST IA, proprietaria del veicolo danneggiato nella stes- sa occasione), ha poi rilevato "la nullità della sen- tenza di primo grado" e, nello stesso tempo, l'assenza di "doglianze attinenti al merito del giudizio"%; ciò che renderebbe, a suo avviso, inammissibile il gravame, in forza dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 C.p.c., non può l'appellante limitarsi a denun- ciare la nullità della sentenza impugnata, ma deve al- tresì debitamente dedurre le ragioni di merito che la rendono ingiusta, senza di che viene meno l'interesse all'impugnazione, а causa della sua non rispondenza al modello legale. Orbene, non c'è chi non veda come la sentenza impu- gnata abbia fatto applicazione di un principio elabora- to dalla giurisprudenza di legittimità per fattispecie 6 tutt'affatto diverse. E' stato infatti deciso, a composizione di un un lungo contrasto giurisprudenziale, che, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente re- scindente, in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giu- dice di secondo grado, la parte soccombente ha interes- se a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinchè il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito;
nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in sé "judicium rescindens" e "judicium rescissorium", e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di meri- to, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice, non rientranti nelle ipote- si di cui agli artt. 353 e 354 C.p.c., hanno carattere strumentale e subordinato, perché non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera ri- mozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in primo grado, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile per difetto d'interesse 7 (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12541). L'ipotesi più spesso ricorrente di applicazione di detto principio è quella della nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per la fissa- zione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, ma non ne mancano altre, tute del pari esulanti dalle specifiche previsioni dell'art. 354 C.p.c., come, per esempio, quella del processo iniziato anteriormente alla data fissata;
quella della nullità degli atti suc- cessivi all'interruzione del processo verificatasi "ipso jure" ai sensi dell'art. 301 C.p.c.; o quella in- fine della nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti di un'ordinanza emessa fuori dell'udienza. Nel caso esaminato, non ricorre un'ipotesi di nul- lità del giudizio di primo grado e della sentenza con- clusiva, sia pure diversa da quelle tassativamente con- template nell'art. 354 C.p.c., perché il Tribunale non è incorso in vizi di attività processuale incidenti sul contraddittorio, sulla costituzione delle parti o sulla regolarità formale degli atti, ma ha soltanto ravvisa- to, con una pronuncia che è sostanzialmente di rigetto della domanda (Cass. 15 maggio 1980 n. 3221), un inesi- stente giudicato;
e nemmeno è dato capire quali ulte- riori doglianze di ingiustizia della sentenza, oltre a 8 quella relativa all'erroneo rilievo del giudicato, avrebbe dovuto specificare l'appellante, dal momento che l'autentico merito della causa, ossia la questione della responsabilità aquiliana dei convenuti, non è stato mai deciso. La Corte pertanto, che pure ha riconosciuto l'errore commessSO dal primo giudice con l'attribuire alla TT l'iniziativa processuale della DE ST, avrebbe dovuto procedere, in sede di "judicium rescis- 129.11 sorium", alla decisione del merito della causa. M ar 30,90 заде Il quarto motivo resta assorbito. Concludendo, in accoglimento, per quanto di ragio- 160,10 del ricorso, la sentenza denunciata va cassata, col ne, rinvio a un giudice di parti grado, designato nel di- spositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra e Sezione della Corte d'Appello di Roma. i r e l l Così deciso a Roma, addì 5 dicembre 2001. e c n 2 a Il Consigliere est. Il Presidente Dante Karl C 0 E . n R i Vitoris tour E 7 a r I i t l 0 L a i e a l L g t a A E i M C s a N o 6 e A p S . 2 e C t i t IL CANCELLIERE C o g L D I g D Dott.ssa AR AlexaMária O