Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta da un atto compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato possa essere desunta dai rilievi foto-segnaletici compiuti dalla polizia giudiziaria nell'ambito di accertamenti aventi ad oggetto l'illecito di cui all'art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 289 del 1998, prima della formale iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato).
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- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 dicembre 2020
- 2. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
Leggi di più… - 3. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e conoscenza del procedimento: alle SSUU (Cass. 9114/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è o no idonea per concertare la conoscenza effettiva del procedimento e quindi una valida pronuncia della dichiarazione di assenza? Aggiornamento: le Sezioni Unite in data 17 agosto 2020 hanno depositato la sentenza n. 23948/2020, chiarendo che "la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, …
Leggi di più… - 4. Conoscenza del processo va accertata senza inammissibili presunzioni (Cass. 23948/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
Leggi di più… - 5. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 marzo 2020
In attesa del deposito delle motivazioni della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite, il 28 novembre 2019, possono essere enucleate alcune considerazioni, rilevanti per comprendere l'effettiva importanza della questione. Il principio emesso dalle Sezioni Unite è il seguente: “la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 16416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16416 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
1641 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 02.03.2017 Registro generale n. 32375/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza n° 252/2017- N° Ruolo : 9 Mariastefania Di Tomassi Presidente Vincenzo Siani Palma Talerico Stefano Aprile Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MA SE, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 1112/2014 del Giudice di Pace di Firenze del 22.06.2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze;
Udito il difensore Avv. Daiana Bernardini, che ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento;
1 RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 22.06.2015 il Giudice di Pace di Firenze condannava SO SE alla pena di € 11.000,00 di multa per avere violato l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Rilevava il giudice che erano stati acquisiti il decreto di espulsione del Prefetto di Firenze ed il pedissequo ordine di allontanamento del Questore;
che la polizia giudiziaria aveva confermato che l'imputato era stato sorpreso privo di documenti di identità e di permesso di soggiorno;
che, in esito agli accertamenti fotosegnaletici, egli era risultato essere stato arrestato in precedenza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per avere declinato false generalità. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge: si sostiene che il ricorrente è soggetto senza fissa dimora, per cui, in sede di verbale di elezione di domicilio, egli aveva rifiutato di eleggerne o dichiararne uno, tanto che ogni notifica era stata effettuata presso il difensore di ufficio e che si era proceduto in sua assenza;
ma si segnalava che il ricorrente non aveva nominato un difensore di fiducia, non era stato sottoposto a misura cautelare e non aveva ricevuto alcun atto del processo: il verbale di elezione di domicilio non recava un numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato né una ipotesi di accusa strutturata, ragion per cui egli non aveva mai avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico e non si poteva procedere in sua assenza, bensì ai sensi dell'art. 420 quater cod.proc.pen. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione: si sostiene che la sentenza non aveva nemmeno accennato agli elementi costitutivi del reato ed alla condotta tenuta, al decreto di espulsione ed all'ordine di lasciare il territorio nazionale, ritenendo sufficiente rilevare la mancanza di permesso di soggiorno e non accennando al primo ordine di lasciare il territorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Il nucleo del primo motivo di ricorso è costituito dalla tematica della corretta vocatio in iudicium: il giudice ha considerato il ricorrente come assente ex art. 420 bis cod.proc.pen. in quanto soggetto posto a conoscenza del procedimento e non comparso al dibattimento per sua scelta e, parimenti, ha considerato correttamente instaurato il contraddittorio sulla scorta delle notifiche avvenute presso lo studio del difensore di ufficio. Ciò perché detta conclusione era l'unica nella fattispecie - che - consentiva l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc.pen.: è noto che detta norma dispone che giudice proceda in assenza dell'imputato non presente in udienza il quale, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un 2 difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Nella fattispecie, il SO non risulta essere stato arrestato né fermato né sottoposto a misura cautelare;
parimenti non risulta che egli abbia dichiarato o eletto un domicilio né che abbia nominato un difensore di fiducia né che abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza. Residuerebbe, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 420 bis cod.proc.pen., soltanto l'ipotesi della certa conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del procedimento: e questa conoscenza viene dedotta, da parte del giudice, dalla sottoposizione del SO ai rilievi fotosegnalatici, il cui verbale (prodotto in copia dal difensore in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso) dà atto che quegli aveva rifiutato di dichiarare od eleggere un domicilio e che quindi le notificazioni del caso sarebbero state effettuate presso il difensore di ufficio. Ma questa conclusione non può ritenersi corretta. In relazione all'art. 6 CEDU, va osservato come il perno logico del diritto dell'imputato alla partecipazione al processo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, stia non tanto nell'informazione circa accertamenti o indagini di polizia giudiziaria in corso, quanto piuttosto nella possibilità - la più concreta ed effettiva possibile di avere cognizione del vaglio giurisdizionale della specifica accusa formulata dinanzi ad un giudice terzo e imparziale. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, il menzionato art. 6, § 3 comma a), riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa (ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa), ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo: esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa. La Corte di Strasburgo ha affermato che l'art. 6 CEDU non impone forme particolari circa le modalità con cui l'imputato debba essere informato in ordine alla natura e alla causa delle accuse (sentenza dell'11 dicembre 2007, SS c. Italia;
sentenza del 25 marzo 1999, IS e AS c. Francia), ma tale affermazione deve essere riguardata alla luce di quanto parimenti statuito dalla medesima Corte, secondo la 3 quale l'informazione sull'accusa costituisce atto giuridico di importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire un esercizio effettivo dei diritti dell'imputato, sicché deve essere esclusa una conoscenza vaga e indiretta degli addebiti (sentenza del 1° marzo 2006, DO c. Italia). Deve, altresì, rilevarsi come dalle numerose pronunce della Corte di Strasburgo non emerga affatto l'assoluta necessità che la notifica dell'atto di accusa sia effettuata personalmente all'imputato: le stesse statuizioni della Corte europea ammettono che l'atto di accusa possa non essere notificato personalmente all'imputato e che, in tal caso, occorra valutare con particolare diligenza la sussistenza di una rinuncia a comparire dell'imputato (ex multis, Corte EDU, sezione prima, sentenza del 9 settembre 2004, VU
contro
Austria;
sezione prima, sentenza 4 luglio 2002, CI
contro
Austria). Dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende, quindi, l'obbligo della notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio, bensì la necessità che gli Stati membri predispongano delle regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi (Corte Costituzionale, sentenza n° 31 del 2017). Inoltre, nella sentenza n. 301 del 1994 la Corte Costituzionale ha affermato che la facoltà dell'imputato di non presenziare al processo manifesta una scelta difensiva che come tale va salvaguardata e non può essere configurata come obbligatoria o coercibile», ma al contempo ha, altresì, specificato come la necessità di garantire all'imputato il diritto di partecipare al dibattimento consente che si possa procedere senza di lui solo se l'assenza sia, in modo esplicito od implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario (sentenza n. 9 del 1982)». Altre decisioni della Corte EDU hanno chiarito che, mentre la nomina di un difensore di fiducia induce a ritenere una conoscenza del procedimento sufficientemente idonea a legittimare il prosieguo (14 settembre 2006, OK c. Italia), non altrettanto può dirsi qualora la difesa sia assicurata da un difensore di ufficio (sentenza del 12 giugno 2007, TO c. Italia;
sentenza del 28 giugno del 1984, PB e EL c. Regno Unito): a ciò si deve aggiungere che la notifica dell'avviso di udienza presso un domicilio in un contesto di difesa ufficiosa (priva cioè di quel più forte vincolo insito nella difesa fiduciaria), aumenta esponenzialmente il livello di criticità insito nel rapporto con un difensore sconosciuto, e sovente da parte di persone con competenze linguistiche limitate. Nella fattispecie, l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria (rilievi fotosegnaletici) anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel 4 registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen: il verbale sopra menzionato si limitava ad indicare l'oggetto degli accertamenti nell'art. 14 comma 5 quater D.L.vo n° 289 del 1998, senza alcuna altre specificazione. In altri termini, in presenza di un difensore di ufficio e di una situazione di non accertata conoscenza del procedimento, al giudice occorreva una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto professionale effettivo;
in mancanza di ciò, l'imputato non poteva essere ritenuto assente ed il giudice avrebbe dovuto ordinare le relative ricerche. L'ulteriore motivo di ricorso è da ritenersi assorbito. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze. Così deciso in Roma, il 02 marzo 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (Mariastefania Di Tomassi) Minchella) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2017 ✓ CANCELLIERE 5