Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/1998, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 28.1.1998
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N. 503
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 37570/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- LE ER, nato a [...] il [...].
avverso l'ordinanza emessa il 23 luglio 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Milano;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende:
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 23 luglio 1997, il Tribunale di sorveglianza di Milano, chiamato a decidere sull'istanza di ER AL diretta ad ottenere la riduzione della pena per liberazione anticipata in relazione alla carcerazione subita dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1996, ha rinviato il procedimento a tempo indeterminato, in attesa di conoscere l'esito di un procedimento penale instauratosi a carico dell'istante.
Avverso tale provvedimento, l'AL ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato perché non riconducibile ad alcuno degli schemi processuali delineati dal legislatore. La censura è fondata.
Ed invero, la sospensione del procedimento. praticamente attuata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, è un mezzo eccezionalissimo cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale (art. 134 Cost.) ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa (artt. 3, 263.3, 324.8 e 479 cod. proc. pen.). In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante (art. 2 cod. proc. pen.). Nel caso in esame, peraltro, la risoluzione della questione, in attesa della quale il procedimento è stato sospeso. non costituisce neppure l'antecedente logico-giuridico della decisione che il Tribunale di sorveglianza deve adottare, nel senso che non si tratta di una questione pregiudiziale, ma di una mera connessione probatoria fra procedimenti, essendo ben diversa la valutazione dei fatti demandata, da una parte, al giudice penale e, dall'altra, al Tribunale di sorveglianza.
È perciò evidente che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha esercitato un potere che non gli spetta, adottando un provvedimento che non è riconducibile ad alcuno degli schemi processuali delineati dal legislatore.
Trattasi, pertanto, di un provvedimento abnorme che, come tale deve, essere annullato senza rinvio.
Gli atti vanno quindi restituiti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la decisione sull'istanza di liberazione anticipata del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998