Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
La distruzione della cosa confiscata non compromette il diritto della parte privata interessata a far valere l'illegittimità della confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 28882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28882 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2022
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009359/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC ROSARIO, N. IL 13/02/1954;
avverso ORDINANZA del 24/01/2009 GIP TRIBUNALE di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. BUA Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 24 gennaio 2009 e depositata il 26 gennaio 2009, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara, in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla opposizione proposta avverso l'ordinanza 15 dicembre 2007 di rigetto delle richieste di revoca della confisca - disposta giusta decreto di archiviazione 2 marzo 2006 - di due autovetture e di restituzione dei veicoli, avanzata il 2 aprile 2006 da RO Musumeci, già sottoposto al procedimento archiviato.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato che, in esecuzione di quanto disposto contestualmente alla applicazione della misura di sicurezza, i veicoli confiscati erano stati distrutti in data 22 marzo 2006, sicché la restituzione era divenuta impossibile. 2. - Ricorre per cassazione l'interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Dario Bolognesi, mediante atto recante la data del 12 febbraio 2006, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione "in ordine alla richiesta di annullamento del provvedimento di confisca". Il difensore deduce che con l'opposizione aveva insistito per l'annullamento della confisca;
censura che il giudice a quo non abbia provveduto sul punto e argomenta diffusamente in ordine alla (ritenuta) illegittimità della misura di sicurezza. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la abnormità del provvedimento.
In proposito, ribadita la censura per l'omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento della confisca, argomenta: l'ordinamento processuale non contempla la possibilità di decisioni di "non luogo a provvedere"; il provvedimento adottato è anomalo e comporta la "stati irresolubile del procedimento".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 4 maggio 2009, rileva: non ostante la distruzione del corpo del reato permane l'interesse della persona, già indagata, a ottenere una pronuncia di merito in ordine alla confisca;
deve, pertanto, il giudice della esecuzione provvedere, al riguardo, sulla proposta opposizione.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Premesso che in relazione alla richiesta "di annullamento" della misura di sicurezza, non è palesemente configurabile l'ipotesi della abnormità - gli è che la censura del ricorrente resta, infatti, assorbita nella previsione normativa della denunzia del vizio tipico della mancanza di motivazione, ai sensi dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - il primo motivo di ricorso, correttamente formulato sul punto, merita accoglimento.
Per effetto della istanza introduttiva e della successiva opposizione, il giudice della esecuzione aveva il dovere di dar conto del mancato accoglimento del rimedio esperito dall'interessato riguardo alla impugnativa della confisca.
Come esattamente rilevato dal Procuratore generale, la distruzione della cose confiscate non travolge il diritto della parte privata, interessata, a far valere la illegittimità della misura di sicurezza.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame sul punto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009