Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 33303
CASS
Sentenza 10 giugno 2005

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In materia alimentare, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), in ipotesi di detenzione in azienda di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante, non occorre la prova che vi sia stata in concreto una alterazione della composizione naturale delle carni, ma è sufficiente la prova che all'animale sia stata somministrata una sostanza ad azione anabolizzante della quale è vietata la somministrazione e che sia idonea a determinare una variazione della composizione naturale della carne.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 33303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33303
    Data del deposito : 10 giugno 2005

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