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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2023, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AM nato a [...] il [...] CI IE AN nato in [...] il [...] NT UL nato in [...] il [...] GH RI nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 13 maggio 2020, il Tribunale di Grosseto aveva condannato NI SA, CI LI IU e MU PA per il reato di associazione per delinquere, per vari episodi di furto in abitazione e per un episodio Penale Sent. Sez. 5 Num. 11999 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/02/2023 di furto in abitazione tentato nonché CI LI IU e MU PA anche per due episodi di furto e SI RI per un episodio di furto in abitazione e due episodi di furto. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, i primi tre imputati avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di furto e di furto in abitazione e avrebbero, in concorso tra loro e con SI RI, commesso una serie di reati-fine, aggravati da una o più delle circostanze previste dall'art. 625 cod. pen. Con sentenza emessa il 13 aprile 2021, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere, NI SA da due dei furti in abitazione a lui contestati (e, precisamente quelli di cui ai capi B e C), CI LI IU dal furto in abitazione a lui contestato al capo B e MU PA da quello a lui contestato al capo C;
in relazione alla posizione di NN RI, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., contestata con riferimento al reato di cui al capo C. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. Francesca Carnicelli, per gli imputati NI SA e MU PA, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo I (di cui non risponde il NI), avente a oggetto il furto di 120 litri di gasolio, sottratti dal serbatoio di alcuni autocarri parcheggiati all'interno di un cantiere, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 cod. pen. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in furto tentato, atteso che l'intera azione delittuosa si sarebbe svolta sotto il costante monitoraggio dei Carabinieri, che sarebbero intervenuti immediatamente dopo la commissione del reato, traendo in arresto gli imputati. Secondo i ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che, in ipotesi come quella in esame, ove l'intera azione criminale si svolge sotto il costante controllo delle forze dell'ordine, si dovrebbe escludere la consumazione del furto, atteso che mancherebbe il necessario requisito dell'effettivo impossessamento dei beni. 3.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen. 2 I ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena e che, a seguito dell'avvenuto proscioglimento per il reato associativo, risulterebbe del tutto priva di giustificazione la scelta di non contenere la pena base entro i minimi edittali. La Corte territoriale si sarebbe limitata a sottrarre aritmeticamente la pena che il Tribunale aveva applicato per il reato associativo, senza tener conto che, una volta venuta meno tale grave ipotesi delittuosa, anche gli altri reati contestati finivano per assumere un minor disvalore sociale, facendo venire meno i presupposti per l'applicazione di un severo trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso dell'avv. Eriberto Rosso, per CI LI IU, si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento ai reati di cui ai capi C e 3, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza in materia di valutazione degli indizi. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C, evidenzia che: l'auto utilizzata dagli autori del reato per la fuga era diversa da quella a bordo della quale si trovava l'imputato in occasione del controllo di polizia;
il riconoscimento effettuato dalla persona offesa AL DO era scarsamente significativo, atteso che era stato effettuato in termini di mera somiglianza. Con specifico riferimento al furto di cui al capo 3, sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente su un generico riferimento «al rame e ai pluviali>> fatto (nel corso di una conversazione intercettata) da un coimputato, che sarebbe del tutto inidoneo a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel furto dei 131 metri di canalette in rame. Il ricorrente, inoltre, contesta la rilevanza attribuita dai giudici di merito alla circostanza che il telefono dell'imputato agganciasse determinate celle telefoniche, atteso che essa sarebbe del tutto inidonea a dimostrare la sua presenza sul luogo dei furti, nel momento in cui questi venivano perpetrati. 4.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi C, D, E, F, G, I e 3, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe abdicato all'obbligo di motivare il provvedimento impugnato, limitandosi a riportare il testo della requisitoria scritta depositata dal pubblico ministero il 9 maggio 2020. La motivazione della sentenza, a parere del ricorrente, si risolverebbe in una pedissequa riproduzione di tale scritto, che sarebbe stato trasfuso nel 3 provvedimento impugnato senza che i giudici di secondo grado sviluppassero un autonomo giudizio rispetto a quello che era stato l'esito dell'istruttoria. 4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 69 cod. pen. Sostiene che i giudici di secondo grado non avrebbero valutato i motivi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta di disapplicazione della recidiva. La Corte di appello non avrebbe considerato che le precedenti sentenze di condanna avrebbero avuto a oggetto reati di indole diversa da quelli contestati nel presente processo. Il ricorrente evidenzia che la richiesta di disapplicazione della recidiva non aveva perso di rilevanza per effetto del giudizio di equivalenza tra generiche ed aggravanti, atteso che l'eventuale disapplicazione della recidiva avrebbe potuto indurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti. 4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Sostiene che mancherebbe un'adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena. Lamenta, altresì, la mancata differenziazione degli aumenti di pena previsti per i diversi reati posti in continuazione. 5. Il ricorso dell'avv. Alessandro Oneto, per SI RI, si compone di due motivi. 5.1. Con un primo motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che, in relazione al reato di cui al capo B, il giudice di secondo grado ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., senza tuttavia rideterminare la pena. La Corte di appello, a parere del ricorrente, avendo escluso un'aggravante, avrebbe dovuto irrogare una pena finale inferiore a quella comminata in primo grado. Avendo, invece, confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante l'esclusione dell'aggravante, avrebbe finito per applicare, implicitamente, una pena base più grave di quella inflitta in primo grado, venendo in tal modo a violare il divieto di "reformatio in peius", posto dall'art. 597 cod. proc. pen. Il ricorrente, con una seconda censura, sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di applicare la medesima pena finale inflitta in primo grado. 5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe 4 apparente. La Corte di appello, a parere del ricorrente, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., avrebbe dovuto rivalutare la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche e provvedere ad un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze. 6. Il Sostituto Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. Francesca Carnicelli, nell'interesse degli imputati NI SA e MU PA, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere i ricorsi e di annullare la sentenza impugnata. 8. L'avv. Alessandro Oneto, nell'interesse dell'imputato SI RI, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. 9. L'avv. Eriberto Rosso, nell'interesse dell'imputato CI LI IU, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi degli imputati NI SA e MU PA sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che il motivo si basa su una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza di appello, dalla quale non emerge affatto che i Carabinieri abbiano osservato costantemente e direttamente la perpetrazione del furto. Dalla sentenza di secondo grado, infatti, emerge che: i Carabinieri - a seguito degli elementi emersi dalle conversazioni intercettate - predisponevano un servizio di controllo che li portava a individuare l'auto sulla quale viaggiavano gli imputati (CI e MU) e a seguirla fino a quando non veniva posteggiata in un'area di parcheggio pubblico;
i militari non seguivano gli imputati fino all'interno del cantiere, ma si limitavano a sottoporre a controllo l'auto, quando gli imputati, dopo aver perpetrato il furto, la riprendevano per allontanarsi dal luogo del delitto;
all'esito del controllo rinvenivano le taniche con il gasolio rubato. Solo successivamente, i Carabinieri si erano recati all'interno del cantiere e, con l'ausilio del responsabile del cantiere, avevano verificato che era 5 stata divelta la rete di recinzione e che erano stati svuotati i serbatoi di alcuni autocarri. Il primo motivo di ricorso risulta, dunque, inammissibile già perché si basa su una diversa ricostruzione dei fatti, che - in assenza di rilevanti vizi logici e travisamenti di prove - non può essere dedotta in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). La tesi dei ricorrenti, inoltre, è manifestamente infondata anche sotto il profilo giuridico. Con riferimento al nnonitoraggio dell'azione da parte delle forze dell'ordine, va, infatti, osservato che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Tali ipotesi devono essere distinte da quelle in cui il monitoraggio venga operato direttamente dalla persona offesa e mediante sistemi che le consentono di controllare costantemente il proprio bene e di intervenire immediatamente, impedendo che altre persone se ne approprino (come nel caso dei sistemi di video- sorveglianza all'interno dei negozi). Nei casi di nnonitoraggio della polizia giudiziaria l'osservazione è effettuata non dalla persona offesa e a distanza, in modo tale che quest'ultima, seppur per un breve periodo di tempo (quantomeno quello necessario per consentire alla polizia giudiziaria, che osservava a distanza, di intervenire), perde il possesso della res, che viene acquisito dal reo che ne assume l'autonoma ed effettiva disponibilità. In tali casi, il reato deve essere, pertanto, ritenuto consumato. Quando, invece, il fatto è commesso sotto il monitoraggio della persona offesa (o dei suoi dipendenti), mediante sistemi che gli consentono di controllare costantemente il bene e di effettuare un intervento difensivo "in continenti", il reato deve ritenersi tentato, poiché la persona offesa non perde, neppure per breve periodo, il possesso della res. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 6 La Corte di appello, invero, ha inflitto a MU PA la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e a NI SA quella anni due e mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa, partendo, per entrambi, da una pena base (per il reato più grave, ritenuto per entrambi quello di cui al capo e) di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, che è di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie criminosa contestata (furto in abitazione pluriaggravato). Tanto premesso, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) 3. Il ricorso dell'avv. Eriberto Rosso, per CI LI IU, è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Va, in primo luogo, evidenziato che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, evidenziato che le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza nella parte relativa al furto contestato al capo C appaiono manifestamente prive di fondamento, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che: il furto era stato perpetrato alle ore 20,00; l'auto utilizzata per la fuga era stata comprata dall'imputato, era stata riconosciuta dalla persona offesa e riportava sulla carrozzeria il segno di un colpo di cinghia che la stessa persona offesa aveva diretto verso il veicolo;
all'interno dell'autovettura, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto una scatola oggetto del furto;
l'imputato era stato sottoposto a controllo - mentre si trovava a bordo di un'altra vettura assieme al NI e al MU - alle successive 20,50, dopo che aveva 'EL NI, chiedendogli di farsi trovare in "un certo posto" al fine di abbandonare l'auto con la quale si era allontanato dal luogo del furto. 7 Con riferimento al riconoscimento dell'imputato, la Corte territoriale ha evidenziato che la persona offesa aveva affermato che l'imputato era molto somigliante a uno degli autori del furto, da lui più volte visto <> proprio alla guida dell'auto usata dai ladri per la fuga. Quanto alla censura relativa all'inidoneità "dell'aggancio delle celle telefoniche" a dimostrare la presenza dell'imputato sul luogo del delitto nel momento in cui questo veniva commesso, la Corte territoriale ha posto in rilievo che la circostanza in questione era solo uno dei tanti elementi a carico dell'imputato. La Corte di appello non è caduta in alcun vizio logico né ha contraddetto alcuna delle regole legali o dei canoni giurisprudenziali di valutazione della prova nel dare spazio a tali specifici indizi, che, valutati comparativamente agli altri elementi a carico, l'hanno indotta a ritenere sussistente un grave, preciso e concordate quadro indiziario, idoneo a supportare un giudizio di responsabilità. Manifestamente infondata appare anche la censura mossa con riferimento al giudizio di responsabilità espresso dalla Corte di appello in ordine alla commissione del reato di cui al capo 3, atteso che esso è basato sulle conversazioni intercettate - il cui contenuto sostanzialmente confessorio è stato ritenuto particolarmente significativo dalla Corte territoriale - nonché sui successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso si presenta del tutto generico. Il ricorrente, invero, si è limitato ad asserire genericamente che la memoria presentata dal Pubblico ministero sarebbe stata trasfusa nella sentenza, senza indicare in modo specifico quali parti della memoria sarebbero state riportate nel provvedimento impugnato e senza indicare quali punti dell'atto appello non sarebbero stati effettivamente valutati a causa di tale presunta trasposizione. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che l'atto di appello, in relazione all'applicazione della recidiva, si presentava del tutto generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. L'appellante, infatti, si limitava a chiedere un contemperamento del trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva contestata e con giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle restanti aggravanti. Al riguardo, deve essere ricordato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimità. Invero <> (Sez. U, n. 33752 del 2013, cit.; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712). Quanto alla seconda censura, con la quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di applicare la medesima pena finale inflitta in primo grado, va rilevato che i giudici di merito hanno inflitto a SI RI la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, partendo da una pena base (per il reato più grave, ritenuto quello di cui al capo b) di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, che è di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie criminosa contestata (furto in abitazione aggravato), aumentandola di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per la continuazione con altri due reati (furti aggravati). Tanto premesso, occorre ribadire quanto detto con riferimento agli analoghi motivi posti con gli altri ricorsi: non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso si presenta del tutto generico e anche poco comprensibile. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, erano state già concesse in primo grado, con giudizio di equivalenza con le aggravanti, che è stato confermato dalla Corte di appello, all'esito di un nuovo giudizio di bilanciamento. In ogni caso, se il ricorrente intendesse far riferimento alla necessità di un giudizio di bilanciamento delle circostanze per ognuno dei reati posti in continuazione, esso risulterebbe manifestamente infondato, atteso che <
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 13 maggio 2020, il Tribunale di Grosseto aveva condannato NI SA, CI LI IU e MU PA per il reato di associazione per delinquere, per vari episodi di furto in abitazione e per un episodio Penale Sent. Sez. 5 Num. 11999 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/02/2023 di furto in abitazione tentato nonché CI LI IU e MU PA anche per due episodi di furto e SI RI per un episodio di furto in abitazione e due episodi di furto. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, i primi tre imputati avrebbero costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di furto e di furto in abitazione e avrebbero, in concorso tra loro e con SI RI, commesso una serie di reati-fine, aggravati da una o più delle circostanze previste dall'art. 625 cod. pen. Con sentenza emessa il 13 aprile 2021, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere, NI SA da due dei furti in abitazione a lui contestati (e, precisamente quelli di cui ai capi B e C), CI LI IU dal furto in abitazione a lui contestato al capo B e MU PA da quello a lui contestato al capo C;
in relazione alla posizione di NN RI, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., contestata con riferimento al reato di cui al capo C. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. Francesca Carnicelli, per gli imputati NI SA e MU PA, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo I (di cui non risponde il NI), avente a oggetto il furto di 120 litri di gasolio, sottratti dal serbatoio di alcuni autocarri parcheggiati all'interno di un cantiere, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 cod. pen. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in furto tentato, atteso che l'intera azione delittuosa si sarebbe svolta sotto il costante monitoraggio dei Carabinieri, che sarebbero intervenuti immediatamente dopo la commissione del reato, traendo in arresto gli imputati. Secondo i ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che, in ipotesi come quella in esame, ove l'intera azione criminale si svolge sotto il costante controllo delle forze dell'ordine, si dovrebbe escludere la consumazione del furto, atteso che mancherebbe il necessario requisito dell'effettivo impossessamento dei beni. 3.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen. 2 I ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena e che, a seguito dell'avvenuto proscioglimento per il reato associativo, risulterebbe del tutto priva di giustificazione la scelta di non contenere la pena base entro i minimi edittali. La Corte territoriale si sarebbe limitata a sottrarre aritmeticamente la pena che il Tribunale aveva applicato per il reato associativo, senza tener conto che, una volta venuta meno tale grave ipotesi delittuosa, anche gli altri reati contestati finivano per assumere un minor disvalore sociale, facendo venire meno i presupposti per l'applicazione di un severo trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso dell'avv. Eriberto Rosso, per CI LI IU, si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento ai reati di cui ai capi C e 3, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza in materia di valutazione degli indizi. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C, evidenzia che: l'auto utilizzata dagli autori del reato per la fuga era diversa da quella a bordo della quale si trovava l'imputato in occasione del controllo di polizia;
il riconoscimento effettuato dalla persona offesa AL DO era scarsamente significativo, atteso che era stato effettuato in termini di mera somiglianza. Con specifico riferimento al furto di cui al capo 3, sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente su un generico riferimento «al rame e ai pluviali>> fatto (nel corso di una conversazione intercettata) da un coimputato, che sarebbe del tutto inidoneo a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel furto dei 131 metri di canalette in rame. Il ricorrente, inoltre, contesta la rilevanza attribuita dai giudici di merito alla circostanza che il telefono dell'imputato agganciasse determinate celle telefoniche, atteso che essa sarebbe del tutto inidonea a dimostrare la sua presenza sul luogo dei furti, nel momento in cui questi venivano perpetrati. 4.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi C, D, E, F, G, I e 3, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe abdicato all'obbligo di motivare il provvedimento impugnato, limitandosi a riportare il testo della requisitoria scritta depositata dal pubblico ministero il 9 maggio 2020. La motivazione della sentenza, a parere del ricorrente, si risolverebbe in una pedissequa riproduzione di tale scritto, che sarebbe stato trasfuso nel 3 provvedimento impugnato senza che i giudici di secondo grado sviluppassero un autonomo giudizio rispetto a quello che era stato l'esito dell'istruttoria. 4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 69 cod. pen. Sostiene che i giudici di secondo grado non avrebbero valutato i motivi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta di disapplicazione della recidiva. La Corte di appello non avrebbe considerato che le precedenti sentenze di condanna avrebbero avuto a oggetto reati di indole diversa da quelli contestati nel presente processo. Il ricorrente evidenzia che la richiesta di disapplicazione della recidiva non aveva perso di rilevanza per effetto del giudizio di equivalenza tra generiche ed aggravanti, atteso che l'eventuale disapplicazione della recidiva avrebbe potuto indurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti. 4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Sostiene che mancherebbe un'adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena. Lamenta, altresì, la mancata differenziazione degli aumenti di pena previsti per i diversi reati posti in continuazione. 5. Il ricorso dell'avv. Alessandro Oneto, per SI RI, si compone di due motivi. 5.1. Con un primo motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che, in relazione al reato di cui al capo B, il giudice di secondo grado ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., senza tuttavia rideterminare la pena. La Corte di appello, a parere del ricorrente, avendo escluso un'aggravante, avrebbe dovuto irrogare una pena finale inferiore a quella comminata in primo grado. Avendo, invece, confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante l'esclusione dell'aggravante, avrebbe finito per applicare, implicitamente, una pena base più grave di quella inflitta in primo grado, venendo in tal modo a violare il divieto di "reformatio in peius", posto dall'art. 597 cod. proc. pen. Il ricorrente, con una seconda censura, sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di applicare la medesima pena finale inflitta in primo grado. 5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe 4 apparente. La Corte di appello, a parere del ricorrente, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., avrebbe dovuto rivalutare la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche e provvedere ad un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze. 6. Il Sostituto Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. Francesca Carnicelli, nell'interesse degli imputati NI SA e MU PA, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere i ricorsi e di annullare la sentenza impugnata. 8. L'avv. Alessandro Oneto, nell'interesse dell'imputato SI RI, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. 9. L'avv. Eriberto Rosso, nell'interesse dell'imputato CI LI IU, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi degli imputati NI SA e MU PA sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che il motivo si basa su una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza di appello, dalla quale non emerge affatto che i Carabinieri abbiano osservato costantemente e direttamente la perpetrazione del furto. Dalla sentenza di secondo grado, infatti, emerge che: i Carabinieri - a seguito degli elementi emersi dalle conversazioni intercettate - predisponevano un servizio di controllo che li portava a individuare l'auto sulla quale viaggiavano gli imputati (CI e MU) e a seguirla fino a quando non veniva posteggiata in un'area di parcheggio pubblico;
i militari non seguivano gli imputati fino all'interno del cantiere, ma si limitavano a sottoporre a controllo l'auto, quando gli imputati, dopo aver perpetrato il furto, la riprendevano per allontanarsi dal luogo del delitto;
all'esito del controllo rinvenivano le taniche con il gasolio rubato. Solo successivamente, i Carabinieri si erano recati all'interno del cantiere e, con l'ausilio del responsabile del cantiere, avevano verificato che era 5 stata divelta la rete di recinzione e che erano stati svuotati i serbatoi di alcuni autocarri. Il primo motivo di ricorso risulta, dunque, inammissibile già perché si basa su una diversa ricostruzione dei fatti, che - in assenza di rilevanti vizi logici e travisamenti di prove - non può essere dedotta in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). La tesi dei ricorrenti, inoltre, è manifestamente infondata anche sotto il profilo giuridico. Con riferimento al nnonitoraggio dell'azione da parte delle forze dell'ordine, va, infatti, osservato che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Tali ipotesi devono essere distinte da quelle in cui il monitoraggio venga operato direttamente dalla persona offesa e mediante sistemi che le consentono di controllare costantemente il proprio bene e di intervenire immediatamente, impedendo che altre persone se ne approprino (come nel caso dei sistemi di video- sorveglianza all'interno dei negozi). Nei casi di nnonitoraggio della polizia giudiziaria l'osservazione è effettuata non dalla persona offesa e a distanza, in modo tale che quest'ultima, seppur per un breve periodo di tempo (quantomeno quello necessario per consentire alla polizia giudiziaria, che osservava a distanza, di intervenire), perde il possesso della res, che viene acquisito dal reo che ne assume l'autonoma ed effettiva disponibilità. In tali casi, il reato deve essere, pertanto, ritenuto consumato. Quando, invece, il fatto è commesso sotto il monitoraggio della persona offesa (o dei suoi dipendenti), mediante sistemi che gli consentono di controllare costantemente il bene e di effettuare un intervento difensivo "in continenti", il reato deve ritenersi tentato, poiché la persona offesa non perde, neppure per breve periodo, il possesso della res. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 6 La Corte di appello, invero, ha inflitto a MU PA la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e a NI SA quella anni due e mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa, partendo, per entrambi, da una pena base (per il reato più grave, ritenuto per entrambi quello di cui al capo e) di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, che è di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie criminosa contestata (furto in abitazione pluriaggravato). Tanto premesso, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) 3. Il ricorso dell'avv. Eriberto Rosso, per CI LI IU, è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Va, in primo luogo, evidenziato che, con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, evidenziato che le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza nella parte relativa al furto contestato al capo C appaiono manifestamente prive di fondamento, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che: il furto era stato perpetrato alle ore 20,00; l'auto utilizzata per la fuga era stata comprata dall'imputato, era stata riconosciuta dalla persona offesa e riportava sulla carrozzeria il segno di un colpo di cinghia che la stessa persona offesa aveva diretto verso il veicolo;
all'interno dell'autovettura, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto una scatola oggetto del furto;
l'imputato era stato sottoposto a controllo - mentre si trovava a bordo di un'altra vettura assieme al NI e al MU - alle successive 20,50, dopo che aveva 'EL NI, chiedendogli di farsi trovare in "un certo posto" al fine di abbandonare l'auto con la quale si era allontanato dal luogo del furto. 7 Con riferimento al riconoscimento dell'imputato, la Corte territoriale ha evidenziato che la persona offesa aveva affermato che l'imputato era molto somigliante a uno degli autori del furto, da lui più volte visto <