Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) ma non quello di esplosione pericolosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2010, n. 18062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18062 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 118
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24386/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI PE N. IL 20/11/1947;
avverso la sentenza n. 29/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Latella Stefano in sostituzione avv. Di Rienzo S..
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 3.6.2008, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 2.2.2007 dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha assolto CO PP dal reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, perché il fatto non sussiste e ha ridotto la pena a 4 mesi di reclusione, inflitta in ordine ai reati di tentate lesioni in danno di DA AS e CO ID e di esplosione di un colpo di carabina ad aria compressa, ritenuta arma da fuoco, ex art. 703, commessi il 30.8.2004. Ha condanno inoltre il CO alla rifusione delle spese in favore della parte civile DA AS. Il difensore di CO PP ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto la corte di merito ha ingiustificatamente rigettato l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, mirante a disporre perizia sul fucile ad aria compressa. Secondo il ricorrente, un accertamento tecnico è idoneo ad accertare se la carabina sequestrata al CO potesse sviluppare l'energia cinetica idonea a imprimere al proiettile una potenzialità lesiva, penalmente rilevante, ai fini della qualificazione come arma della carabina medesima.
2. Genericità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte non ha dato adeguato rilievo alle divergenze rilevabili tra le dichiarazioni della parte civile e quelle dell'altra persona presente ai fatti, ne' alle dichiarazioni della moglie dell'imputato, Porta Pia Terse.
3. Altra carenza motivazionale riguarda l'inadeguata considerazione delle argomentazioni difensive fondate sulla condizioni di salute del CO, le quali appaiono incompatibili con la ricostruzione della sua condotta, effettuata dai giudici di merito. Secondo questa ricostruzione, il CO (alto circa un metro e settanta) avrebbe utilizzato uno sgabello o altro rialzo di almeno cm. 50, per sporgere dal muro alto circa 2 metri, posto al confine tra le due proprietà;
di lì avrebbe sparato un colpo con la carabina ad aria compressa. Le certificazioni mediche attestano che nel mese di febbraio era stato sottoposto a intervento chirurgico di clippaggio di aneurisma e che nel giugno successivo presentava uno stato patologico che comportava difficoltà a raggiungere la postura eretta, instabilità posturale e vertigini. Posto che i fatti sono accaduti il 30.8.2004 è da ritenere un'incompatibilità di questo stato di salute con la manovra attribuitagli per sparare dal muro di cinta della sua proprietà, ma di queste argomentazioni i giudici di merito non affatto tenuto conto.
4. Violazione di legge, in riferimento all'art. 703 c.p., in quanto la norma punisce l'accensione o l'esplosione pericolose, fatti che non possono derivare dall'uso di una carabina ad aria compressa: per accensione deve intendersi lo sviluppo di una fiamma e per esplosione deve intendersi l'incendio della materia con detonazione ed irradiazione degli elementi che la compongono o anche la trasformazione chimica, a seguito di stimolo esterno, della materia con conseguente sviluppo in tempo brevissimo di una certa quantità di gas ad alta temperatura e pressione. Nulla di tutto ciò può essere determinato dall'utilizzo, da pare del CO, di una carabina ad aria compressa.
Con memoria pervenuta il 2.12.2009, la parte civile, propone una rassegna critica delle argomentazioni del ricorrente, soffermandosi particolarmente sulla doglianza relativa all'erronea applicazione dell'art. 703 c.p. (ritenuta infondata, perché la norma tutela la pubblica incolumità da pericoli, indipendentemente dal mezzo attraverso il quale essi siano determinati) e sulla doglianza relativa alla perizia sulla potenzialità offensiva della carabina(la carabina ad arma compressa comunque ha un'attitudine a causare la morte a seguito dell'esplosione di ripetuti colpi su parti vitali del corpo;
inoltre, la perizia potrebbe accertare che, indipendentemente dall'energia cinetica che può produrre, la potenzialità lesiva della carabina può essere comunque rilevante con la sostituzione dei proiettili utilizzati (i pallini) con altri oggetti più pesanti. I primi tre motivi sono manifestamente infondati. Quanto alla doglianza relativa al rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, la corte di merito ha dato ampia giustificazione alla decisione di non ritenere sussistente una situazione probatoria legittimante il riconoscimento del carattere di indispensabilità della prova richiesta.
Quanto alle critiche formulate nei confronti della ricostruzione del fatto e della ritenuta irrilevanza delle condizioni di salute del CO, esse sono proiettate a ottenere una rilettura delle risultanze processuali, assolutamente escluse dal perimetro del sindacato di questa Corte, così come delineato dal legislatore. È fondato il motivo sulla sussistenza del reato contravvenzionale ex art. 703 c.p.: un fucile ad aria compressa può essere, tutt'al più, considerato, a seguito di perizia, arma da sparo, ma non arma da fuoco (che per sua definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo). Lo sparo in luogo pubblico può eventualmente costituire reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) e non quello di esplosione pericolosa (sez. 6^ n. 9985 del 28.5.74; conf. sez. 6^ n. 1559 del 15.12.1970, in CPMA, 1971, 1550; conf SEZ. 6^, n. 7384 del 10.5.72). La sentenza va quindi annullata senza rinvio relativamente all'affermazione di responsabilità per questo reato, con conseguente rideterminazione della pena, che viene fissata per il reato sub A in tre mesi e venti giorni di reclusione.
La conferma della condanna del CO al risarcimento dei danni, derivati alla parte civile dal reato di tentate lesioni, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 2.300, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste.
Rigetta nel resto il ricorso, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo A in mesi tre e giorni venti di reclusione. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in Euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010