Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento relativo all'elemento psicologico del reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod. pen. militare di pace, il giudice deve verificare se l'imputato abbia agito nella ragionevole percezione dell'attinenza al servizio dell'ordine impartito dal superiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 18648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18648 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 00659
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043650/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO RC N. IL 02/09/1976;
avverso SENTENZA del 27/06/2007 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Procuratore Generale Militare Dott. Roberto Rosin, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RUGGIO F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 27.06.2007 la Corte militare d'appello di Napoli, su gravame del P.G., in riforma delle sentenze assolutorie emesse dal Tribunale militare di Bari l'08.06.2006 ed il 26.10.2006, riuniti i due procedimenti, dichiarava TO AR colpevole di due episodi di disobbedienza aggravata commessi in Brindisi il 27.10.2003 ed il 05.07.2004, così condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contesta aggravante, alla pena di mesi 2 di reclusione militare per ciascun episodio, con applicazione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
In relazione ad entrambi gli episodi la Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente ai giudici di prime cure, sussistenti i requisiti della legittimità dell'ordine del superiore e dell'attinenza dello stesso al servizio.
Il TO, maresciallo della Guardia di Finanza all'epoca in servizio a Brindisi, si era rifiutato nel primo episodio (27.10.2003) di redigere, su ordine del Cap. Serrano, con le apportate correzioni una missiva diretta al locale Giudice di Pace, e nel secondo (05.07.2004) di riporre un fascicolo, su ordine del T. Col. De Roma, nel faldone da cui l'aveva prelevato.
Nel primo episodio il TO aveva addotto la sua qualifica, che non prevedeva compiti esecutivi di scrivano;
nel secondo egli stava compiendo, quale rappresentante dei lavoratori, la sua attività di controllo in ordine alla corrispondenza dei luoghi di lavoro alla normativa di cui alla L. n. 626 del 1994, ed aveva ritenuto che un fascicolo, interessante a tal fine, dovesse essere oggetto di sequestro.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
premessa la lunga vicenda dei (a dir poco) difficili rapporti tra esso TO ed i superiori, intessuta - secondo il ricorrente - di numerosi episodi di prevaricazione ai suoi danni, si lamenta : a) quanto all'episodio del giorno 05.07.2004, il fatto storico è che egli aveva rinvenuto, in un fascicolo, una relazione in ordine a fatti avvenuti in caserma non protocollata a firma del Ten. De VI ritenuta ideologicamente falsa (in quanto palesemente contrastante con fonoregistrazioni), relazione per la quale poi il Ten. De VI era stato condannato dal Trib. Militare di Bari a mesi 4 di reclusione militare;
orbene in siffatta situazione egli agiva nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e l'ordine del T. Col. De Roma non era attinente al servizio;
b) comunque violazione della regola del ragionevole dubbio;
c) quanto all'episodio del 27.10.2003, incomprensibilità della logica della sentenza, posto che si trattava di ordine su base linguistico - letterario, non attinente al servizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, fondato, merita accoglimento. Deve rilevarsi, invero, la palese mancanza, per entrambi gli episodi, dell'elemento psicologico del reato di disobbedienza militare in capo all'imputato qui ricorrente. Osserva invero la Corte come, se è vero che il reato di cui all'art. 173 c.p.m.p., è connotato da dolo generico consistente nella consapevole volontà di rifiutarsi di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, impartito dal superiore (così Cass. Pen. Sez. 1^, n. 735 in data 02.12.1997, Rv. 209447, P.M./Sartori), è pur vero che l'attinenza al servizio di detto ordine deve apparire oggettivamente per tale, in relazione a tutti gli elementi circostanziali, di tal che siffatta coscienza e volontà diretta al rifiuto si appalesi essersi formata in piena consapevolezza, con il disvalore quindi della ribellione funzionale che - per costituire reato - deve caratterizzarlo. Se, dunque, rimane fermo il principio di massima secondo cui il motivo individuale della singola disobbedienza è, in generale, irrilevante nel reato in esame (così, ancora, la citata sentenza 735/97), è però ineludibile l'indagine circa la ragionevole percezione in capo al soggetto agente dell'attinenza al servizio dell'ordine impartito dal superiore. Un ordine del superiore non è di per sè attinente al servizio solo perché il superiore tale lo qualifichi. Nè qualsivoglia giustificazione dell'inferiore, che adduca essere l'ordine non attinente al servizio, esclude il dolo ove alla fine risulti che l'inferiore aveva ben capito che - di
contro
- detto ordine era di carattere funzionale. In sede di giudizio occorre dunque, quanto all'attinenza al servizio, un'attenta analisi della concreta situazione circa sia i profili oggetti vi dell'ordine del superiore, sia la ragionevole percezione di tale carattere in capo all'imputato. Tanto premesso, analizzando ora i fatti addebitati al ricorrente, appare evidente che nell'episodio ascritto al TO relativo all'ordine di riscrivere una missiva al Giudice di pace (fatto del 27.10.2003) l'evidente vaghezza di un dato contenutistico reale (in quali termini riscrivere la lettera cui il Cap. Serrano aveva apportato alcune correzioni) svuotava l'ordine del superiore di ogni oggettiva realtà funzionale, per scadere a mera esercitazione non corrispondente ne' alle effettive esigenze di servizio, ne' al grado di sottufficiale del TO. Risulta dunque evidente che il rifiuto di costui di obbedire, che appunto si motivò con il suo grado che non era quello di scrivano, non fu ingiustificata ribellione funzionale, ma si ricollegò del tutto ragionevolmente alla percezione di scarsa sensatezza che l'ordine, in tali termini emanato dal superiore, determinava. In questo primo episodio si deve rilevare, pertanto, sia l'oggettiva irrilevanza funzionale dell'ordine, sia la ragionevolezza della soggettiva percezione del TO di essere di fronte ad un ordine che delle reali esigenze di servizio non aveva neppure l'apparenza. Su tale fatto non può invero condividersi la motivazione della Corte militare territoriale che, al fine di inserire siffatto ordine del superiore in effettive esigenze di servizio, assume doversi aver riguardo all'attività di contenuto più ampio (in sostanza tutto l'evolversi della pratica), considerazione che dimentica la specificità dell'ordine su cui si incentra il contestato reato.
Quanto poi al secondo episodio (quello del 05.07.2004) l'ordine del superiore di riporre il fascicolo si scontrava con la funzione di polizia giudiziaria che in quel momento il TO esercitava, ex art. 55 c.p.p. e segg.. Tale funzione era stata esplicitata al superiore e c'è ampia prova testimoniale che l'imputato ebbe subito a far presente che in tale veste egli in quel momento agiva. Anche sul punto le motivazioni della Corte d'appello militare di Napoli non colgono nel segno, posto che il fatto che poi il sequestro non sia stato convalidato non significa che il TO sul momento da un lato non ebbe la convinzione di ben operare, dall'altro non ebbe per ciò solo la sicura sensazione dell'illegittimità dell'ordine del superiore di riporre il fascicolo, il che significava ordine di non procedere al sequestro. Nè appare convincente la deduzione dei giudici dell'appello laddove rilevano come il TO non ebbe a telefonare al P.M. di turno, perché da tale condotta, che può significare grande fermezza e sicurezza nella propria posizione, non può certo trarsi la conclusione di una sua malafede. In realtà, in questo episodio, il rifiuto da parte del TO non è stato gratuito, ma si inseriva in un contesto che ancora un volta lascia ragionevolmente ritenere che egli soggettivamente ritenesse del tutto onestamente, in base a tutti gli elementi circostanziali, di doversi rifiutare.
In definitiva, applicando nel concreto le considerazioni di massima sopra esplicate, poiché la carenza dell'elemento psicologico appare del tutto evidente dal testo del provvedimento impugnato, si impone l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza, con assoluzione del ricorrente per tale causa.
P.Q.M.
Annullarla sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008