Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 legge 4 aprile 1968, n. 15, il diritto al riconoscimento dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, per accudire un familiare portatore di handicap, in realtà deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2011, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 08/11/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2534
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 29962/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RA N. IL 19/05/1950;
avverso la sentenza n. 1950/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Della Bella Renato di Roma, quale sostituto processuale dell'avv. Forloni per la p.c. Regione Lombardia;
Udito il difensore avv. Bono Maurizio del Foro di Monza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ES LA ricorre avverso la sentenza, in data 20 maggio 2011, della Corte d'appello di Milano, con cui è stata condannata per il reato di cui all'art. 483 c.p. e per il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Lombardia, e, chiedendone l'annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali da cui desumere la sussistenza del reato di cui all'art.483 c.p., non potendosi riconoscere la qualità di "atto pubblico"
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione L. n. 15 del 1968, ex art. 2 con successiva autocertificazione confermativa, presentata alla Direzione Generale delle risorse della Regione Lombardia, in cui attestava falsamente il diritto al riconoscimento di permessi ex L. n. 104 del 1992, proprio al fine di ottenere tre giorni di permesso retribuito ai sensi della legge citata, per accudire la sorella portatrice di handicap, in realtà già deceduta in epoca antecedente;
con il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri individuata nella falsa autocertificazione prodotta.
La Regione Lombardia, già costituitasi parte civile, ha presentato rituali conclusioni scritte insistendo nella declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità;
si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n. 12/2000, Jakani, rv 216260); per quanto riguarda la dedotta insussistenza della falsità ideologica nel caso in esame, osserva la Corte che, pur in presenza dell'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente presso la regione, va ribadito il principio di diritto in base al quale "L'applicazione della normativa di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33 che si compendia nell'adozione di un provvedimento autorizzatorio, ha natura pubblicistica, poiché la sua adozione è collegata al riconoscimento del diritto di un soggetto diversamente abile all'assistenza da parte di un famigliare lavoratore dipendente, fruitore di una regolare retribuzione da parte dell'Ente pubblico, sulla base di una legge dello Stato e sul presupposto del riconoscimento del diritto all'assistenza in forza della verificata sussistenza di precise condizioni regolate dalla legge stessa".
La L. n. 104 del 1992, infatti, attribuisce proprio alle Regioni poteri di controllo in ordine alla effettiva attuazione della legge medesima, nonché poteri di spesa con relativo finanziamento destinato a Regioni e Comuni.
La natura pubblica dell'atto, che autorizza il congiunto all'assistenza retribuita va ricercata dunque nella funzione dell'atto stesso e nella natura di soggetto pubblico dell'organo che emette il provvedimento sulla base delle false dichiarazioni ricevute, che ne costituiscono il presupposto indispensabile, a prescindere dalla natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, ai limiti dell'assoluta genericità, comunque meramente assertivo rispetto ad una valutazione operata dai giudici di merito ed esente da censure logico giuridiche.
Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata inammissibile l'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00 e alla rifusione in favore della parte civile Regione Lombardia delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.400,00 oltre IVA e CPA e spese generali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione in favore della parte civile Regione Lombardia delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.400,00 oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012