Sentenza 2 dicembre 1997
Massime • 1
L'art. 173 del codice militare di pace - che prevede il reato di disobbedienza - tutela l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza dell'ordine impartito dal superiore gerarchico, per cui il diritto-dovere del militare di non ottemperarvi è limitato al caso, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, della legge 11 luglio 1978 n.382, in cui tale comando sia "manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato": ne consegue che esula da siffatta ipotesi il caso in cui la volontà del superiore gerarchico miri a fini previsti dall'ordinamento, in quanto inerenti alle modalità di amministrazione del personale inquadrato in una organizzazione gerarchica, come avviene per l'ordine di sottoscrivere "per presa visione" comunicazione relativa a scheda valutativa redatta nei confronti del militare subordinato. Pertanto, per la realizzazione del reato in questione, è sufficiente il dolo generico - consistente nella consapevole volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, intimato dal superiore al di fuori dell'ipotesi, sopra indicata, in cui la legge eccezionalmente impone di disobbedire - esulando, per la giuridica esistenza dell'elemento psicologico del reato, qualsivoglia motivazione addotta dall'inferiore per giustificare tale suo comportamento; ne' detta situazione può ritenersi sintomatica - attesa la richiesta genericità del dolo - di mancanza del citato elemento soggettivo per l'irrilevanza, in tale ipotesi, dei motivi che hanno determinato la condotta del reo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1997, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del02/12/1997
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N.1759
2. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N.36386/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C.MIL.APP. di ROMA nei confronti di:
TO AB N. IL 07.09.1962
avverso sentenza del 28.05.1997 C.MIL.APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in Persona del sostituto Procuratore generale Militare Dr. Francesco GENTILE;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 28 marzo 1997 la Corte militare d'appello in riforma di quella in data 12 novembre 1996 del Tribunale militare di Roma - con la quale TO AB, imputato del reato di cui agli artt. 47 n'2 e 173 c.p.m.p. (quale vice brigadiere dei Carabinieri rifiutava di obbedire all'ordine impartitogli dal superiore capitano dei Carabinieri D'Aguanno di firmare per presa visione la comunicazione relativa alla scheda valutativa redatta nel suoi confronti per l'avanzamento al grado superiore), era stato condannato alla pena di un mese di reclusione militare sostituita con la multa di lire un milione cinquecentomila - assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato. Il giudice del merito affermava che la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto del contesto in cui si era svolto l'episodio incriminato, la cui esatta valutazione portava a ritenere che l'imputato aveva realizzato la condotta contestatagli senza Il necessario elemento psicologico (dolo) per la giuridica sussistenza del reato in questione.
Infatti il TO si era presentato al suo superiore in stato d'animo già turbato per precedenti vicende familiari e tale sua situazione soggettiva si era vieppiù accentuata allorché era venuto a conoscenza del giudizio di insufficienza, equivalente al suo licenziamento, espresso dall'amministrazione nella scheda valutativa, sicché aveva richiesto di previamente consultare un legale, non mostrando di credere alle parole del superiore, che gli precisava trattarsi di una firma di sola presa visione, in tal modo convincendosi di avere compitamente spiegato le ragioni del rifiuto opposto al suo superiore gerarchico e, così, non accompagnando la condotta realizzata con l'intenzione di disobbedire all'ordine del superiore, ma con quella di esporre i motivi di tale suo gesto finalizzato a non pregiudicare diritti da fare valere in altra sede:
il che aveva fatto ritenere alla Corte militare d'appello che non si era "raggiunta la prova del dolo del reato contestato".
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte militare d'appello, il quale deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), assumendo che il reato in questione, tutelando l'ordine gerarchico e la disciplina, non consente al destinatario dell'ordine del superiore alcuna valutazione di merito sulla bontà e fondatezza del medesimo - salvo nelle ipotesi che l'ordine sia rivolto contro le istituzioni dello Stato o che la sua esecuzione manifestamente costituisca reato -, sicché, in presenza della materiale condotta di disobbedienza, le ragioni accampate dall'imputato per non ottemperare all'ordine non erano tali da escludere il dolo del suo comportamento.
3. Il ricorso è fondato.
Innanzitutto deve precisarsi che uno stato di malessere in cui versa l'inferiore non basta per rifiutare legittimamente obbedienza ad un ordine del superiore, potendo lo stesso avere rilevanza penale soltanto nella ipotesi che si manifesti con i connotati giuridici dello stato di necessità o della forza maggiore, sicché, contrariamente a quanto affermatosi nella sentenza impugnata, il mero stato di turbamento psichico, derivante da problemi familiari e dalla conoscenza della negatività del parere sulla sua promuovibilità comunicatogli, in cui versava l'imputato al momento dell'ordine impartitogli non soltanto non poteva rendere legittimo il suo rifiuto, ma nemmeno poteva avere alcuna rilevanza giuridica come elemento sintomatico della mancanza di dolo nella sua condotta. Invero, tutelando l'art. 173 c.p.m.p. l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza dell'ordine impartito dal superiore gerarchico, il diritto - dovere del militare di non ottemperarvi è limitato al caso, ai sensi dell'art. 4 co. 4^ legge 11.7.1978 n.^382 (Norme di principio sulla disciplina militare), in cui tale comando sia "manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato". Ne consegue che esula da siffatte ipotesi il caso in cui la volontà del superiore gerarchico miri a fini previsti dall'ordinamento, in quanto inerenti alle modalità di amministrazione del personale inquadrato in una organizzazione gerarchica, come avviene per l'ordine di sottoscrivere per presa visione comunicazione relativa a scheda valutativa redatta nei confronti del militare subordinato.
Pertanto, per la realizzazione del reato di disobbedienza di cui all'art. 173 c.p.m.p. è sufficiente il dolo generico - consistente nella consapevole volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, intimato dal superiore al di fuori degli specifici casi, sopra indicatisi, in cui la legge eccezionalmente impone di disobbedire - esulando per la giuridica esistenza dell'elemento psicologico del reato qualsivoglia motivazione addotta dall'inferiore per giustificare tale suo comportamento, ne' detta situazione può ritenersi sintomatica, attesa la richiesta genericità del dolo, di mancanza del citato elemento soggettivo per l'irrilevanza in tale ipotesi dei motivi che hanno determinato la condotta del reo.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata e gli atti Rimessi ad altra sezione della Corte militare d'appello, che provvederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare d'appello.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998