Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1997, n. 735
CASS
Sentenza 2 dicembre 1997

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L'art. 173 del codice militare di pace - che prevede il reato di disobbedienza - tutela l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza dell'ordine impartito dal superiore gerarchico, per cui il diritto-dovere del militare di non ottemperarvi è limitato al caso, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, della legge 11 luglio 1978 n.382, in cui tale comando sia "manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato": ne consegue che esula da siffatta ipotesi il caso in cui la volontà del superiore gerarchico miri a fini previsti dall'ordinamento, in quanto inerenti alle modalità di amministrazione del personale inquadrato in una organizzazione gerarchica, come avviene per l'ordine di sottoscrivere "per presa visione" comunicazione relativa a scheda valutativa redatta nei confronti del militare subordinato. Pertanto, per la realizzazione del reato in questione, è sufficiente il dolo generico - consistente nella consapevole volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, intimato dal superiore al di fuori dell'ipotesi, sopra indicata, in cui la legge eccezionalmente impone di disobbedire - esulando, per la giuridica esistenza dell'elemento psicologico del reato, qualsivoglia motivazione addotta dall'inferiore per giustificare tale suo comportamento; ne' detta situazione può ritenersi sintomatica - attesa la richiesta genericità del dolo - di mancanza del citato elemento soggettivo per l'irrilevanza, in tale ipotesi, dei motivi che hanno determinato la condotta del reo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1997, n. 735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 735
    Data del deposito : 2 dicembre 1997

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