Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C.62126 EUBBLICA 6 RE ITALIANA 8 NOME DEL POPOLO ITALIANO ZION 9 1 / A 4 " STR / IA 6 2 R N . A 2 LA COR T 2. B SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Sig ri gistrati:0 0 16 Composta dagli Il R.G.N.20777/98 Cristarella Orestane idente Dott. Francesco Consigliere Dott. Stefano Monaci Cron. 4580 Cons. Rel. Ruggiero Dott. Francesco Rep. Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Ud. 18-6-02 Dott. Stefano Benini Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62126 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domicilia;
ricorrente
contro
DA UN, residente a [...], in via Venini n.38/2; intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.132/42/98 deb.23-6-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2771 udienza del 18-6-2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'avv.gen.stato Avv.Gentili; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo. Svolgimento del processo Con istanza del 22-12-92 la sig.ra UN DA chiedeva all'Intendenza di Finanza di Milano il rimborso della ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro sull'importo di £.33.462.221, corrisposto a titolo di "premio di fedeltà" trentennale di anzianità aziendale nel 1984. La contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell'Ufficio con ricorso del 18-5-93. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano con sentenza n.226/08/94 accoglieva il ricorso, affermando dell'art.48 co.2° lett. f D. P. R. l'applicabilità n. 917/86. L'Ufficio proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n. 132/42/98 del 23-6-98 respingeva l'appello, rilevando che il premio corrisposto dal datore di lavoro al raggiungimento di una determinata 2 anzianità non era una componenete del reddito di lavoro assoggetarsi alla ritenuta IRPEF, ma dipendente da doveva ritenersi ricompreso tra le erogazioni liberali, di cui all'art. 48 co.2° lett. f D. P. R. n.917/86,e quindi beneficiare del regime di intassabilità. I l Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione notificato il 19/23-11-98. La contribuente non si costituiva. Motivi della decisione Il ricorso deve essere accolto. L'Amministrazione Finanziaria ha dedotto due motivi di doglianza la violazione dell'art.38 D. P. R. n. 602/73, anche con riguardo all'art. 16 D. P. R. n. 636/72, dell'art. 2969 c.c., con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., rilevando che la Commissione Tributaria Regionale, in forza dell'art.2969 c. c., avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la decadenza del diritto al rimborso perché la relativa domanda era stata presentata il 22- 12-92 con riferimento al versamento effettuato nell'anno 1984, quindi, molto dopo la scadenza del termine di diciotto mesi dal versamento diretto;
ed, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art.48 co.1° e 2° lett.f D.P.R. n. 917/86 e l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione a 3 questa norma, assumendo che il "premio di fedeltà" aveva la funzione di attribuire ai dipendenti un emolumento aggiuntivo che maturava al compimento di un predeterminato periodo di ininterrotto servizio, per cui non poteva considerarsi generale e l'imponibilità delle Somme erogate a tale titolo era stata riconosciuta dalla più recente giurisprudenza. E' senza dubbio fondata la censura secondo cui la decadenza era rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente a materia sottratta alla disponibilità delle parti. In particolare secondo un fondamentale principio enunciato da questa Corte (Cass. Civ. Sez. I, 10-12-97 n. 12481), successivamente confermato anche da questa Sezione (Cass.Sez Trib., n.9940/2000), dal quale non v' è ragione di discostarsi, in quanto pienamente condivisibile in tema di contenzioso tributario, le stabilite dalle leggi fiscali in favore decadenze dell'Amministrazione Finanziaria quale, appunto, la decadenza stabilita dall'art.38 D. P. R. 29-9-73 n.602 per la proponibilità entro diciotto mesi (termine, poi, modificato) delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti attengono a situazioni non disponibili dall'Amministrazione stessa e, perciò, a mente dell'art.2969 c. c., rientrano tra 4 quelle rilevabili dal giudice anche d'ufficio. In definitiva, il rimborso secondo un orientamento ormai costante può essere chiesto nel termine perentorio di diciotto mesi dalla data di versamento dell'imposta (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I n. 4318/1989, n. 4587/1990, n. 2335/1991, n. 242/1992, n. 785/19 93). Nella fattispecie, emerge ex actis che l'istanza di rimborso veniva avanzata dalla DA il 22-12- 92, mentre la ritenuta IRPEF era stata operata il 31-8- 84 : dunque, ben oltre il termine di decadenza di diciotto mesi all'epoca prescritto. Ma, essendo decorsi oltre otto anni, risulta superato anche il termine di decadenza di quarantotto mesi, sostituito dall'art.l co.5° L.13-5-99, n. 133, in vigore dal 18 maggio 1999, con rferimento al co.1° dell'art.38 citato, e sostituito dall'art. 34 co.6° della L. 23-12-2000, con riferimento al co.2° dello stesso art.38. dell'accoglimento della prima In conseguenza censura, deve ritenersi assorbita la seconda all'assoggettabilità a ritenutadoglianza, attinente IRPEF del "premio di fedeltà". Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito. Quindi, per le ragioni sinteticamente delineate deve essere 5 dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per intervenuta decadenza all'epoca della proposizione della istanza di rimborso. In considerazione del fatto che solo progressivamente si consolidava l'orientamento giurisprudenziale richiamato, si reputa equo pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema corte di Cassazione, il 18-6-2002. Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Mann - Mov Cresta Orestau asc IL CANCELLIERE C1 DO GA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 CANCELLIERE 01 DO AS 6