Sentenza 14 aprile 1998
Massime • 1
In materia di condono edilizio la dichiarazione di estinzione dei reati consegue all'avvenuto accertamento che la costruzione abusiva che si intende sanare sia stata completata al rustico entro il 31 dicembre 1993, che essa non superi i limiti di volumetria previsti, che la domanda di condono sia stata presentata tempestivamente, che le somme versate siano state correttamente autoliquidate dall'istante, fatto del quale si ha certezza attraverso la certificazione della loro congruità da parte dell'amministrazione competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 14.04.1998
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 1275
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO Consigliere N. 11864/97
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circondariale di Latina;
avverso la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Latina - sez. dist. di Priverno- in data 4/XII/'96, nei confronti di:
IS IA IA, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. R. Calderone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del 4/XII/'96 il Pretore di Priverno -sez. dist. della Pretura Circondariale di Latina- dichiarava non doversi procedere, a carico di MA RA OR, per essere estinti per oblazione -ai sensi dello art. 39 L. 23/XII/'94, n. 724- i reati previsti dagli artt. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47 e 17, 18 e 20 L.2/02/'74, n. 64, che le erano stati contestati per avere edificato un manufatto in muratura a ridosso di un muro e di un parapetto, senza concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni per le zone sismiche quale era quella di Priverno, come accertato il 5/X/'94. Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito essere stata acquisita in atti la prova che la imputata aveva presentato, per la costruzione abusiva di che trattasi, tempestiva istanza di rilascio di concessione in sanatoria in virtù del condono edilizio di cui alla L. 724/'94 e pagato le somme di denaro all'uopo dovute, certificate di congruità dal Sindaco del Comune e che circa l'epoca di completamento del manufatto al rustico era da ritenere, in mancanza di sicure prove contrarie, che essa fosse da localizzare entro il 31/XII/'93.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso la detta Pretura Circondariale ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente che la estinzione dei reati, dei quali la OR è chiamata a rispondere, sarebbe stata dichiarata illegittimamente in quanto essa non conseguirebbe alla mera presentazione della istanza di condono edilizio ed al pagamento delle somme dovute, ritenute congrue dalla Amministrazione comunale interessata, ma al rilascio della concessione in sanatoria da parte del Sindaco, previo accertamento che la detta istanza non fosse dolosamente infedele.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. A mente dello art. 39 co. 1 L. 23/XII/'94, n. 724, alla definizione agevolata delle violazioni edilizie prevista dalla stessa norma si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della L.28/02/'85, n. 47, salve le deroghe espressamente previste, come quelle in tema di sanabilità delle opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo ai sensi delle LL. 1/VI/'39, n. 1089, 29/VI/'39, n. 1497 ed 8/IV/'85, n. 431.
Orbene gli artt. 38 e 39 L. 47/'85 -compresi nel capo IV di essa stabiliscono espressamente che l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati urbanistici ed edilizi in essi indicati anche nel caso che le opere abusivamente realizzate non possano poi ottenere la sanatoria.
Da tali disposizioni di legge si evince che la dichiarazione di estinzione dei reati di che trattasi, per oblazione, consegue allo avvenuto accertamento che la costruzione abusiva che si intende sanare sia stata completata al rustico entro il 31/XII/'93, che essa non superi i limiti di volumetria previsti, che la domanda di condono sia stata presentata tempestivamente e che le somme versate siano state correttamente autoliquidate dallo istante, del che si ha certezza attraverso la certificazione della loro congruità da parte della Amministrazione comunale competente.
Il rilascio della concessione in sanatoria, preceduto dalla autorizzazione delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli è previsto, quale causa estintiva dei reati in questione, dallo art.39 co. 8 L. 724/'94 solo per le costruzioni abusive edificate in zona soggetta a vincoli, non anche per le altre costruzioni abusive (v. conf. Cass. Sez. III 10/I/'90, Guida;
1/IV/'89, D'Alessandro;
23/XI/'88, Romano).
Nel caso in esame il Pretore ha accertato e ritenuto che il manufatto abusivamente edificato dalla OR non insisteva in zona soggetta a vincoli e rientrava nella volumetria prevista dalla legge;
che esso doveva considerarsi ultimato al rustico entro il 31/XII/'93;
che la domanda di condono edilizio ai sensi dello art. 39 L. 724/'94 era stata tempestivamente presentata e che le somme di denaro all'uopo corrisposte dalla imputata erano congrue, come certificato dal Comune di Priverno.
In presenza di tali presupposti deve statuirsi che le contravvenzioni delle quali la imputata era chiamata a rispondere sono state legittimamente dichiarate estinte per oblazione.
P .Q . M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Latina avverso la sentenza emessa dalla stessa Pretura -sez. dist. di Priverno- in data 4/XII/'96 nei confronti di MA RA OR.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998