Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6160
CASS
Sentenza 14 aprile 1998

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In materia di condono edilizio la dichiarazione di estinzione dei reati consegue all'avvenuto accertamento che la costruzione abusiva che si intende sanare sia stata completata al rustico entro il 31 dicembre 1993, che essa non superi i limiti di volumetria previsti, che la domanda di condono sia stata presentata tempestivamente, che le somme versate siano state correttamente autoliquidate dall'istante, fatto del quale si ha certezza attraverso la certificazione della loro congruità da parte dell'amministrazione competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6160
    Data del deposito : 14 aprile 1998

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