Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6743
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Sentenza 16 maggio 2001

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In tema di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno, ne' con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6743
    Data del deposito : 16 maggio 2001

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