Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
In tema di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno, ne' con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NO, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Francia n. 197, presso l'avv. Fiammetta Luly Lemma, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Vincenzo Ferrara, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO LO, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 119, presso l'avv. Ornella Manfredini, che lo difende unitamente all'avv. Giancarlo Carrozza, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RO LO, quale procuratore speciale di RO OM e di CU DA
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1181/98 del 6 - 30 ottobre 1998 (R.G. 611/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Lemme Luly per il ricorrente e l'avv. G. Carrozza per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 22 giugno 1984 RO LO, in proprio e quale procuratore speciale di RO OM e di CU RO DA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze IN NO. Premesso che esso attore e i soggetti da lui rappresentati erano comproprietari di terreni agricoli in comune di Montaione, confinanti con una proprietà agricola già di proprietà della società STORUM FAMILIENSTIFTUNG di Vaduz e da questa venduta al IN con atto 30 giugno - 2 luglio 1983, in violazione del diritto di prelazione spettante ad essi istanti a norma dell'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, il RO dichiarava la propria intenzione di esercitare il riscatto (di cui all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590) relativamente ai beni indicati sub a) del ricordato atto notarile, offrendosi di pagare, nei termini di legge, la somma di lire 80 milioni indicata in atto.
Costituitosi in giudizio il IN resisteva alla avversa domanda.
Eccepiva il convenuto, da un lato, che faceva difetto, in capo all'attore, che svolgeva l'attività di albergatore, e agli altri soggetti da lui rappresentati, la qualità di coltivatore diretto, dall'altro che, comunque, i terreni di proprietà del RO non confinavano con quelli oggetto di riscatto.
Con successiva memoria il RO precisava la domanda, dichiarando ~ di voler esercitare il riscatto sull'intero terreno oggetto del contratto (e, quindi, non solo quello indicato sub a)) e offrendo il pagamento anche della [ulteriore] somma di lire 20 milioni. Dichiarato dal convenuto che non accettava il contraddittorio su tale nuova domanda della parte attrice e svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale adito con sentenza 15 novembre 1995 accoglieva la domanda, subordinando l'efficacia della sentenza al pagamento della somma di lire 100 milioni nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Gravata tale pronunzia dal IN la corte di appello di Firenze, in contraddittorio con RO LO, in proprio e quale procuratore speciale di RO OM e di CU DA, con sentenza 6 - 30 ottobre 1998 rigettava l'appello ponendo a carico del IN anche le spese del giudizio.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 26 novembre 1998, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, IN NO.
Resiste, con controricorso RO LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva con atto 30 giugno 1983, trascritto il 2 luglio 1983 IN NO ha acquistato dalla società STORUM FAMILIENSTIFTUNG di Vaduz due appezzamenti di terreno, siti in comune di Montaione.
Il primo, indicato nell'atto sotto la lettera a) rappresentato da terreni a varia coltura, in parte boschivi, con case coloniche e fabbricati rustici, della superficie catastale di ha 32.67.60, per il prezzo di lire 80 milioni, il secondo rappresentato da un terreno agricolo di ha 3.13.80, per il prezzo di lire 20 milioni. Con lo stesso atto un terzo lotto di terreno, rappresentato da un appezzamento di terreno agricolo arborato della superficie complessiva di mq. 2940 era venduto a certi PE IV e IO LI, per il prezzo di lire 3 milioni.
RO LO, RO OM e CU RO DA (questi ultimi rappresentati dal primo) con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 22 giugno 1984 hanno dichiarato di volere esercitare il riscatto, di cui all'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590, relativamente ai beni indicati sub a) nell'atto notarile sopra indicato, offrendosi di pagare nei termini di, legge la somma di lire 80 milioni.
Avendo opposto il convenuto, al fine di resistere alla avversa pretesa, tra l'altro, che i terreni sub a) non confinavano in alcun punto con i fondo di proprietà degli attori RO, questi ultimi, con memoria depositata in corso di causa, hanno dichiarato di essere stati tratti in errore dal contratto di vendita, che aveva artificiosamente separato in due lotti il terreno contestualmente venduto e precisavano, pertanto, di volere esercitare il riscatto sull'intero terreno di cui al contratto, offrendo di pagare anche l'ulteriore somma di lire 20 milioni.
Opponendo il convenuto che così operando era stata introdotta in causa una nuova domanda sulla quale lo stesso non accettava il contraddittorio, sia il tribunale che la corte di appello di Firenze hanno ritenuto infondata una tale eccezione.
I detti giudici, in particolare, hanno interpretato il combinato disposto di cui agli artt. 184 c.p.c. [nella formulazione in vigore nel corso del giudizio di primo grado] e 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, nel senso che la parte che esercita il retratto a norma di quest'ultima disposizione qualora incorra in un errore, nella identificazione del bene riscattato abbia la facoltà, in corso di causa, di correggere tale errore.
Si osserva al riguardo, sia nella sentenza gravata, sia negli scritti di parte controricorrente, a fondamento della conclusione sopra riportata:
a) da un lato, che vi sarebbe stato, da parte degli alienanti, un artificioso frazionamento del fondo venduto, posto in essere proprio allo scopo di impedire l'esercizio del retratto;
b) dall'altro, che nella specie non vi è stata una mutatio libelli, ma una semplice emendatio essendo chiara la volontà dei riscattanti.
2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano tale statuizione, dei giudici di merito, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 184 c.p.c., in riferimento all'art. 7, l. n. 817 del 1971 e 8 l. n. 590 del 1965, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.", nonché "omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.".
3. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento.
3.1. In alcun modo pertinenti al fine del decidere, in primis, appaiono, le pronunzie ricordata nella sentenza gravata, rese da questa Corte il 27 luglio 1990 (n. 7579) e il 17 ottobre 1989 (n. 4152) nell'ambito di fattispecie totalmente diverse rispetto a quella ora in esame.
Nella prima delle ricordate pronunce - in particolare - questa Corte ebbe ad affermare che la predisposizione, in occasione della alienazione di un fondo rustico, di artifizi al solo scopo di eliminare il requisito della contiguità fisica con altro fondo confinante e quindi di precludere al proprietario coltivatore di detto fondo l'esercizio del diritto di prelazione (come la riserva, da parte dell'alienante, della proprietà di una striscia di terreno a confine, inidonea a qualsiasi autonomo sfruttamento produttivo e remunerativo) non importa la nullità della vendita ai sensi degli art. 1344 e 1418 c.c., in quanto il tentativo fraudolento di eludere l'applicabilità delle norme imperative sulla prelazione trova adeguata sanzione nelle disposizioni sul retratto agrario, restando improduttiva di effetti la artificiosa condizione di distacco tra i due fondi (Cass., 27 luglio 1990, n. 7579). Non diversamente Cass., 17 ottobre 1989, n. 4152 ebbe ad affermare il principio secondo cui qualora, in sede di vendita di fondo rustico, il venditore si riservi una striscia di terreno, e tale riserva, anche alla luce della non rispondenza ad utilità alcuna, risulti effettuata al solo fine di eludere le norme imperative sulla prelazione e riscatto agrari in favore del confinante, eliminando il requisito della contiguità fisica con l'immobile di quest'ultimo, il relativo contratto non è qualificabile come atto emulativo, ne' è affetto da nullità, ma è inidoneo ad incidere su detti diritti, sicché al confinante, che eserciti il retratto, non può essere opposta la situazione di distacco fra i fondi discendente dal contratto stesso.
Certo quanto sopra è di palmare evidenza l'estraneità delle fattispecie tenute presenti nelle precedenti occasioni, rispetto a quanto verificatosi nella specie.
È pacifico - infatti - da un lato, che i terreni descritti nell'atto 30 giugno 1983, e già della società alienante sono stati con tale atto integralmente ceduti a terzi, dall'altro, che sono stati oggetto di trasferimento anche i sedimi confinanti con la proprietà RO.
3.2. Certo quanto sopra è evidente che l'affermazione che si legge in sentenza (e fatta propria dai controricorrenti) secondo cui, con il contratto 30 giugno 1983 sarebbe stato posto in essere un "artificioso frazionamento" della proprietà ceduta è assolutamente apodittica.
Non solo la sentenza gravata al riguardo, non ha indicato i motivi che la hanno indotta a ritenere "artificioso" il frazionamento in questione, ma la stessa non considera che - comunque - era sufficiente una "attenta" e non superficiale lettura dell'atto notarile e delle relative planimetrie e note di trascrizione per rilevare che i terreni di proprietà dei RO, confinavano con i diversi terreni di cui al lotto b) e non con quelli sub a) e per i quali è stato esercitato il riscatto.
3.3. Deve escludersi, ancora, che in realtà l'intenzione dei retraenti - come si adombra in controricorso - era nel senso di voler riscattare tutte le porzioni di terreno in concreto riscattabili, essendo una tale lettura della citazione introduttiva in contrasto con le formule utilizzate.
L'espressione infatti, riscatto dei beni indicati sub a) nel contratto 30 giugno 1983 con offerta di pagamento della somma di lire 80 milioni, di cui all'atto non ha altro significato che quello risultante dalla connessione delle varie parole impiegate e, cioè, che gli attori intendevano esercitare il riscatto esclusivamente dei beni indicati sub a) e per il prezzo attribuito a questi soli beni (80 milioni).
3.4. Precisato quanto sopra si osserva, ancora, che giusta una giurisprudenza più che consolidata, di questa Corte regolatrice, totalmente disattesa dalla sentenza gravata, la modificazione consentita della domanda, a norma dell'art. 184 c.p.c. [nella sua formulazione originaria], è quella che, fermi restando i soggetti, da un lato non comporti variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e, dall'altro, non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto introduttivo, un diverso oggetto della pretesa (Cass., 10 gennaio 1996, n. 168;
Cass., 4 novembre 1993, n. 10930). Certo quanto sopra e certo che con la domanda introduttiva i retraenti avevano chiesto di volere esercitare il diritto di riscatto su "i beni indicati sub a)", offrendosi di pagare nei termini di legge la somma di lire 80 milioni di cui all'atto, è evidente che allorché gli stessi hanno chiesto di volere esercitare il riscatto sull'intero fondo (e, quindi, dei beni indicati sub a), nonché quelli indicati sub b) offrendosi di pagare la complessiva somma di lire 100 milioni) è evidente che si era a fronte non a una mera emendatio libelli, ma a una mutatio libelli.
All'originario petitum, infatti, costituito dal riscatto di certi, determinati, beni, aventi una ben precisata estensione e certi confini, nonché un certo prezzo (80 milioni) si è sostituito un petitum completamente nuovo, mediante l'ampliamento dei beni riscattati, con inclusione, in questi, di altri beni (quelli indicati nel lotto b) e che, eventualmente, potevano-dovevano essere oggetto di riscatto entro un anno dalla trascrizione del contratto di vendita e non, certamente, dopo quella data e, in particolare, nel momento in cui la parte retraente (su sollecitazione del convenuto) ha correttamente letto l'atto di vendita regolarmente a suo tempo trascritto.
3.5. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, ove si ritenga che in realtà non si è a fronte a una mutatio, ma solo ad una emendatio libelli, non per questo il motivo in esame potrebbe essere rigettato, con conferma della sentenza gravata nella parte de qua. Come già affermato da questa Corte regolatrice in almeno altre due vicende analoghe alla presente deve, infatti, ulteriormente, confermarsi che in rapporto alla tipicità della fattispecie regolata dall'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590 non è applicabile, in materia, la norma di cui all'art. 184 c.p.c., nel senso che una volta proposto l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto non può essere più soggetto a variazione in sorta, così come del pari esso è insuscettibile di emendatio, in rapporto alla stessa natura del diritto esercitato, nel senso cioè che la richiesta di riscatto, una volta effettuata, non è suscettibile di mutamenti. Ne segue che poiché l'offerta di riscatto è immutabile, da questa non può non derivare quale sua conseguenza la non applicabilità dell'art. 184 c.p.c., implicante una mutatio libelli, non essendo la domanda spiegata con l'atto introduttivo suscettibile di variazioni e di emendatio (così, appunto, Cass. 18 giugno 1987, n. 5361, specie in motivazione, nonché, successivamente, Cass. 21 dicembre 1995, n. 13026) e, pertanto - a maggior ragione - è precluso, in corso di causa "modificare" l'oggetto ed i termini della richiesta. Non può tacersi - infatti - che il retratto agrario previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato (Cass. 26 febbraio 1993, n. 2455, tra le tantissime) ed è palese che la nozione di emendatio libelli, propria del processo, non è trasferibile alle dichiarazioni negoziali.
3.6. Certo quanto sopra, atteso che la sentenza gravata non si è attenuta ai riferiti principi di diritto, è palese, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti accoglimento.
4. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento dei restanti (e con i quali si denunzia la sentenza stessa sia con riferimento alla individuazione del momento nel quale devono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto [secondo motivo], sia con riguardo alla data del contratto di compravendita intervenuto tra il ricorrente e il proprio genitore [terzo motivo], sia per quanto attiene, infine, l'omessa valutazione di altre circostanze a giudizio del ricorrente rilevanti al fine di dimostrare l'insussistenza in capo ai retraenti del diritto di prelazione e, quindi di riscatto [quarto motivo]) La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e la causa va rimessa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla stessa la corte di appello di Firenze che, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità si atterrà al seguente principio di diritto: "Una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno ne' con riferimento al prezzo offerto. Al riguardo non solo è precluso alla parte procedere a una mutatio libelli ma anche ad una mera emendatio di questo, atteso che le nozioni di mutatio e di emendatio libelli, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali".
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la Causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa la corte di appello di Firenze, altra sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001