Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12060 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' IN NOME DE OPO..1 2 0 60 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRIMA ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 16844/01 Cron.25942 Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere -| Dott. Michele DE LUCA Rep. ........ Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Ud. 27/02/03 ----- Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente ..... S ENT ENZA T sul ricorso proposto da: AZ, elettivamente domiciliata in MARCOTRIGIANO ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, persona del Ministro pro in *--- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 resistente - avverso la sentenza n. 64/01 della Corte d'Appello di 1251 Exe -1- i BARI, depositata il 13/03/01 - R.G. N. 1466/2000; www udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 13 marzo 2001, ha rigettato l'appello proposto dalla signora ZI CO avverso l'impugnata sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da lei avanzata nei confronti del Ministero ottenere didell'Interno per l'indennità accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, negata dal Ministero che pure aveva riconosciuto essa ricorrente invalida con totale e permanente incapacità lavorativa. Il giudice d'appello ha concordato con la decisione di primo grado nell'escludere la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla chiesta indennità. Ha ritenuto che, a contestare le deduzioni svolte in appello per dimostrare la presenza di una grave insufficienza mentale dell'appellante, valevano le risultanze dell'esame psichico operato in sede di consulenza tecnica, in quanto era emerso all'esame obiettivo che la CO era "soggetto orientato nel tempo e nello spazio;
accede al conto delle finalità delle colloquio rendendosi indagini;
mantiene comportamento, atteggiamento, espressione mimica e gestuale adeguate;
attenzione Comr 3 spontanea e conativa valida;
memoria conservata fissazione, ritenzione nelle forme di e manifesta incongruità ideo rievocazione;
affettiva; tono fondamentale dell'umore orientato in senso depressivo, stabilità emotiva". Ha aggiunto che 1'invalida provvedeva autonomamente alla riscossione delle provvidenze economiche a lei che pertanto erano difficilmentegià concesse, e comprensibili i motivi delle doglianze atteso la effettiva situazionedell'appellante, medico - legale in cui la stessa versava. La sign. CO chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero ha depositato tardivamente atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-La ricorrente denunzia violazione dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1980 n. 18, nel combinato disposto con l'art. 2 e seguenti della legge 30 marzo 1971 n. 118 е con la legge 21 novembre 1988 n. 508 nonché insufficiente ed inadeguata motivazione ed erroneità della stessa (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Em r Lamenta che la Corte di merito non abbia dato 4 -- alcuna risposta alle osservazioni già formulate in primo grado e reiterate in appello in contrasto con e che non abbia la c.t.u. di primo grado, consulenza tecnica. provveduto a disporre nuova certificazioni mediche Richiama risultanze di attestanti "psicosi cronica delirante e distipica" con "necessità di terapia continua” nonché episodi riacutizzazione di tipo ciclotinico""di "ricoveri in ambente neuropsichiatrico con costante trattamento farmacologico"; deduce che il quadro clinico patologico attestava il bisogno della paziente di una persona che pensasse costantemente alla somministrazione dei farmaci, а non superare le dosi richieste e ad informare il medico di episodi di riacutizzazione o di delirio. Lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di altre patologie quali il parkinsonismo ed il diabete. Evidenzia la necessità, nel caso di specie, di assistenza continua consigliata anche da episodi di "tentativo di suicidio", e ribadisce che la situazione di essa ricorrente era abbisognevole in modo costante, anche se probabilmente non con stretta continuità cronologica, dell'altrui opera, cura ed attenzione per le fondamentali quotidiane 5 Eme esigenze di vita, comprese quelle volte а fini socializzanti.
2. Il motivo va disatteso, contenendo censure in parte inammissibili ed in parte infondate. Non sono, invero, configurabili quali motivi di impugnazione in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.C., rilievi, critiche о censure come in prevalenza le deduzioni svolte nel che - - hanno ad oggetto la valutazione e gli motivo apprezzamenti delle risultanze di natura medica e sanitaria compiuti dal giudice del merito, anche con l'ausilio tecnico del consulente nominato d'ufficio in primo grado, e che si risolvono, in vera sostanza, nella prospettazione dell'interpretazione, delle medesime risultanze, quale dalla parte ritenuta corretta e rispondente ai riscontrati elementi di fatto, con conseguente involgimento di un sindacato di merito non ammessO nel giudizio di cassazione. Non è poi censurabile l'impugnata sentenza là congrua e sufficiente, ha dove, con motivazione al punto essenziale della fatto riferimento tecnico, a quello cioè relazione del consulente dell'esame specialistico concernente gli esiti psichico, che ha escluso la presenza di una grave Eus insufficienza mentale, quale invece dedotta dalla 6 parte ricorrente, anche nella formulazione dei motivi d'appello, per dimostrare la ricorrenza delle condizioni di legge per l'acquisizione del diritto alla indennità d'accompagnamento. Sul punto, infatti, le argomentazioni motive poste a base della decisione impugnata sono esaurienti, pertinenti e costituiscono motivazione idonea ed adeguata, esente da vizi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Al riguardo poi, trattandosi di relazione di consulenza tecnica disposta d'ufficio in primo grado , va ribadito, a fronte delle osservazioni critiche svolte in ricorso, che "rientra nel potere accogliere о rigettare del giudice del merito della consulenza tecnica l'istanza di rinnovo l'eventuale provvedimento d'ufficio, senza che negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici” (Cass. 14 febbraio 2002 n. 2164). Così come va pure ricordato che "il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta (Emer 7 di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è necessaria espressa pronunzia sul punto, neppure quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (Cass. 23 maggio 1998 n. 5151; cfr. pure Cass. 6 maggio 2002 n. 6432, 10 ottobre 1997 n. 9842). Neppure sono ravvisabili le lamentate carenze valutazione, prospettate in ricorso con il di richiamo a pregressa documentazione medica che la parte assume essere stata trascurata, giacchè nella relazione del consulente d'ufficio, recepita dal Tribunale e da intendersi quindi come parte integrativa della sentenza impugnata risultano prese in considerazione, e dettagliatamente riportate anche nelle diagnosi, molteplici certificazioni sanitarie relative a ricoveri ospedalieri del dicembre 1991 e 1995 nonché riguardanti malattie quali il parkinsonismo ed il diabete (pure diagnosticate nella relazione del consulente d'ufficio) in periodi del 1992 e 1997. Non appaiono quindi fondate le censure di carenza tali di motivazione sollevate con riferimento a Lemer 8 alterazioni morbose, posto che i giudice del merito, nell'esercizio della discrezionalità ad essi riservata, ed esercitata in concordanza con il parere dell'ausiliare tecnico, hanno evidentemente escluso che da tali malattie, pur prese in considerazione, conseguissero menomazioni rilevanti ai fini dell'acquisizione del diritto alla chiesta indennità. Quindi all'incontro, ed inammis- sibilmente, il ricorrente contesta, nella presente sede di legittimità, la validità di un tale apprezzamento di fatto, invocando in realtà da questa Corte un nuovo, ma non consentito, giudizio nel senso del riconoscimento, negato nelle precedenti fasi, di quella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, implicante il bisogno di continua assistenza, che la legge pone come fatto costitutivo del diritto alle indennità di accompagnamento (cit. art. 1 legge n. 18 del 1980). 3.-Per quanto sin qui argomento il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. per porre a carico del ricorrente soccombente le spese del presente giudizio di legittimità. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spes del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2003. Hations il Presidente: -- Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE: Virgilio Ideggi Depositata in Cancellerla Oggi, 18 AGO. 2003 IL CANCELLIERE lis. 10 .............