Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 8 9 1 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE LA CORT Oggetto SE IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19492/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.3994 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Ud.23/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per FEB. 2001 PECORELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO, che lo rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato DI BERARDINO EDOARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Rilasciate copia legale- al Sig. MARESCA in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, rappresentata e difesa 2000 per diritti L. 22 FEB. 2001 dall'avvocato MARESCA ARTURO, giusta delega in atti;
4853 IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3690/97 del Tribunale di BARI, depositata il 07/11/97 R.G.N. 1363/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DINACCI (per delega MARESCA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 30 ottobre 1990 TO EL chiese che il PR di Bari in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse che l'infermità da cui egli era affetto aveva natura professionale, e condannasse la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. al pagamento della rendita. Dopo aver acquisito parere tecnico di ufficio, il PR respinse la domanda. Con sentenza del 7 novembre 1997 il Tribunale di Bari respinse l'appello proposto dal EL. Afferma il Tribunale che era onere del ricorrente provare “non solo il сиского tipo di mansioni ed il suo concreto atteggiarsi, bensì la sussistenza di tutte quelle condizioni (sottoposizione a scuotimenti e vibrazioni) alle quali egli aveva addebitato la relazione di concausalità con la malattia (spondilartrosi con discopatia) da cui era affetto”; prova che assumeva natura preliminare nei confronti dell'accertamento dell'infermità. Ed in ordine a ciò, nulla il ricorrente aveva dedotto né provato, limitandosi “ad affermare di aver rivestito la qualifica di capo treno": le critiche che egli aveva avanzato nei confronti della relazione del consulente tecnico di ufficio restavano pertanto irrilevanti. Per la cassazione di questa sentenza ricorre TO EL, percorrendo le linee di due motivi. Resiste la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 41 cod. pen. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che 3 1. il Tribunale aveva ignorato che la stessa società con atto del 7 gennaio 1989 aveva riconosciuto che l'infermità da cui egli era affetto “dipendeva da concausa efficiente e determinante di servizio"; e ciò "costitutiva un elemento certo ed incontrovertibile del nesso causale fra lavoro e patologia"; né “il Tribunale aveva spiegato per quali ragioni esigesse la prova delle mansioni svolte e delle condizioni lavorative, nonostante l'avesse in atti";
2. il preesistente riconoscimento della patologia come дного dipendente da causa di servizio “costituiva una delle cause concorrenti di cui al precetto dell'art. 41 cod. pen.”; e conduceva a ritenere l'esistenza del rapporto di causalità, e la conseguente natura professionale della malattia: ragioni esposte anche con l'atto di appello, ed ignorate dal Tribunale. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, non adeguatamente valutando la circolare n. 3 del 7 gennaio 1989 emessa dalla stessa società (per cui “il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio costituisce un elemento certo ed incontrovertibile per quanto concerne il nesso di causalità fra la malattia e l'attività lavorativa espletata”), aveva erroneamente escluso la potenzialità morbigena del lavoro svolto dal ricorrente. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Come questa Corte ha affermato, per conseguire il diritto alla rendita per malattia professionale, il lavoratore ha l'onere di dimostrare, in base ai principi fissati dall'art. 2697 cod. civ., l'avvenuta esposizione a rischio (Cass. 21 marzo 1997 n. 2500); ed a tal fine ha l'onere di provare le specifiche mansioni del suo lavoro e le condizioni ambientali nelle quali si è svolto, e lo specifico rapporto causale fra lavoro e malattia (in quanto contratta a causa e nell'esercizio del lavoro stesso). D'altro canto, l'accertamento del rapporto causale fra lavoro e malattia, necessario al riconoscimento del diritto alla rendita per malattia Quan professionale, è riservato al giudice di merito;
e, quando risulta adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 24 agosto 2000 n. 11066, Cass. 23 giugno 2000 n. 8579, Cass. 22 giugno 2000 n. 8507, Cass. 20 giugno 2000 n. 8408). Nel caso in esame il giudice di merito ha adeguatamente motivato la carenza probatoria in ordine a questo rapporto causale, ritenendo che non sia stata fornita la prova delle particolari condizioni lavorative invocate dallo stesso ricorrente come causa della malattia. Né questa prova può invero esaurirsi nell'atto con cui la società aveva riconosciuto che la malattia “dipendeva da concausa efficiente e determinante di servizio". Come questa Corte ha affermato (Cass. 14 febbraio 1997 n. 1356), "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità o di una lesione (previsto per i pubblici dipendenti al fine dell'attribuzione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ed esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564) non coincide pienamente con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale, prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che compete, ove ne sussistano i presupposti, 5 anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, pur dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 17 maggio 1985 n. 210), atteso che i due istituti si differenziano in relazione, in particolare, all'ambito ed all'intensità del rapporto causale fra attività lavorativa ed evento protetto, sicché il riconoscimento suddetto non consente alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale”. Ludw In particolare, l'istituto della rendita per malattia professionale e l'istituto dell'indennizzo dovuto al dipendente ferroviario per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, essendo il secondo un beneficio diretto a compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, laddove il primo richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione svolta, ed impone pertanto un nesso più stretto fra malattia ed attività lavorativa, dovendo questa, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine qua non della malattia. Pertanto il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo ai fini del riconoscimento della malattia professionale (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). Nel caso in esame l'atto della società riconosceva la “dipendenza” della malattia da “causa di servizio": riconoscimento che, non costituendo affermazione della natura "professionale” della malattia, non era idoneo a ritenere l'esistenza del particolare rapporto causale necessario a qualificare l'infermità stessa come professionale. E, poiché, per l'intenso rapporto causale che la caratterizza, la malattia professionale non si identifica con la causa di servizio, il principio 6 dell'art. 41 cod. pen., pur applicabile alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196), non è sufficiente ad identificare il riconoscimento amministrativo della causa di servizio con l'accertamento del predetto rapporto causale. Il ricorso deve essere respinto. In base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (applicabile anche alle controversie nelle quali è parte la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. quale successore dell'O.P.A.F.), Cass #196 del дного 1999 nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000. блёво столо Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE huglichen Inaull Pelle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, I 0 3 IL COLABORATORI A D 1 DI CANCELLERIA/ مال S 3 , S . 5 0 1 O A T . L T R L , N A ' O A L S B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G D E E S E D R O E 7