Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
È ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, poiché la ipoacusia conseguente a lavorazione rumorosa è indennizzabile fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro (d.P.R. 9 giugno 1975 n. 428 All.4 n. 44); poiché l'art. 83 ottavo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 delimita in quindici anni il termine entro il quale l'assicurato, avente postumi che non raggiungono la soglia minima indennizzabile, può far valere il superamento di detta soglia; poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 primo comma del d.P.R. 1124/65, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 268196 del Tribunale di GENOVA, depositata il 29/01196 r.g.n.9605/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/99 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito l'Avvocato Antonino CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di OV depositato il 13.12.1991 NG AE, dipendente dell'ILVA (già Italsider), esponeva che il 27.9.1988 l'INAIL gli aveva riconosciuto una ipoacusia da rumore nella misura del 6%, avendo egli lavorato come macchinista di locomotori diesel dal 1971 al 1985, che il 18.9.1989 aveva inoltrato domanda di aggravamento e che nell'agosto del 1991 l'istituto gli aveva riconosciuto l'aggravamento nella misura insufficiente del 10%. Tanto premesso i chiedeva il riconoscimento dell'aggravamento nella misura del 20% o in quella più grave riscontrata, con conseguente condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita corrispondente a decorrere dalla domanda.
L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda osservando che l'esposizione al rischio lavorativo era cessato nel 1985, poiché l'assicurato era stato trasferito ad altre mensioni (assistente al movimento ferroviario).
Il Pretore, disposta una consulenza tecnica, accoglieva la domanda e condannava l'INAIL alla costituzione della rendita nella misura del 20% dall'agosto 1991 e nella misura del 29% dal giugno 1992, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la sentenza l'INAIL proponeva appello. Il NG eccepiva la nullità dell'impugnazione, perché proposta oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 434 c.p.c., e proponeva a sua volta appello incidentale contestando la decorrenza dell'aggravamento dall'agosto 1991.
Il Tribunale di OV, disposta una nuova consulenza tecnica, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione del Pretore, rigettava la domanda proposta dall'assicurato. Il Tribunale, dichiarando di aderire alle conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, escludeva che fosse ipotizzabile un aggravamento del 20% alla data di presentazione della domanda e riferiva ogni successivo aggravamento della ipoacusia a cause extralavorative.
Avverso detta decisione il NG ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'INAIL resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 325, 326 e 434 c.p.c. nonché omessa motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di rilevare la nullità dell'atto di appello dell'INAIL, proposto solo in data 29 giugno 1994, e quindi ben oltre il termine perentorio di decadenza di trenta dalla notificazione della sentenza del Pretore, eseguita nel domicilio eletto in data 8 aprile 1994.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 voce
44, nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente lamenta, per un verso, l'omesso riconoscimento dell'aggravamento al 29% come dipendente dall'attività lavorativa svolta fino al 1985, per altro verso l'errore in cui è incorso il Tribunale, per aver negato anche l'aggravamento al 20% a decorrere dal settembre 1989, ancorché detto aggravamento fosse stato riconosciuto dal consulente nominato in secondo grado, alle cui conclusioni i giudici di appello avevano dichiarato di volersi uniformare.
Il ricorrente solleva altresi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nella parte in cui autorizza il solo istituto assicuratore a rivedere le prestazioni erogate "per errore di qualsiasi natura", per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., ritenendo irragionevole non riconoscere anche all'assicurato il diritto di far valere eventuali errori compiuti ai suoi danni in sede di accertamento del grado di invalidità o di malattia.
In controricorso l'INAIL ha eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale in quanto il mandato apposto a margine dell'impugnazione, oltre ad essere privo di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata, è testualmente riferito ad un "controricorso a margine" e quindi ad atto diverso da quello notificato all'istituto.
L'eccezione è priva di fondamento. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che la procura apposta a margine del ricorso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto stesso, assumendo così il carattere di specialità, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 9287 del 1997, Cass. n. 2842 del 1997, Cass. n. 4196 del 1997). Nel caso di specie, peraltro, non possono sorgere dubbi dal richiamo, nel contesto del mandato, ad un "controricorso a margine", anziché al "ricorso a margine", trattandosi di un mero errore non idoneo a far dubitare della riferibilità della procura all'atto cui essa inerisce. Il primo motivo del ricorso è infondato.
È pacifico tra le parti che la sentenza del Pretore di OV ad istanza del NG è stata notificata all'INAIL in data 8.4.1994 presso il difensore avv. Giuseppe Giudici, mentre l'INAIL ha proposto appello con ricorso depositato il 29.6.1994, oltre il termine breve di cui all'art. 434 secondo comma c.p.c. L'istituto ha però eccepito la inidoneità della notifica a far decorre il termine breve, perché effettuata a mani di difensore privo dello ius postulandi, in quanto da tempo cancellato dall'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati e procuratori di OV (cancellazione avvenuta il 9.7.1992 come da certificazione di quel Consiglio dell'Ordine). Di recente questa Corte, modificando l'orientamento espresso con sentenza n. 4451 del 1997, ha affermato che la cancellazione dall'Albo speciale del procuratore facente parte dell'ufficio legale interno dell'INAIL, cui era stata conferita la procura "ad litem" dal direttore di sede, comporta l'automatica estinzione del mandato di patrocinio, con la conseguente mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere o ricevere atti processuali nell'interesse dell'istituto (Cass. n. 3143 del 1999). Ha osservato la Corte che il rapporto di patrocinio che si instaura tra un ente pubblico e l'avvocato o procuratore in servizio presso l'ufficio legale dell'ente medesimo in qualità di lavoratore dipendente non è assimilabile a quello nascente dal contratto di prestazione d'opera libero-professionale, in quanto trae origine e trova causa giuridica nel rapporto di pubblico impiego. Ne consegue, prosegue la Corte, che la disciplina del mandato defensionale deve essere integrata e coordinata con la normativa regolatrice del rapporto di pubblico impiego, nell'ambito della quale assume preminente importanza il rilievo che la prestazione dell'opera di patrocinio legale dell'ente costituisce oggetto specifico dell'attività lavorativa dell'avvocato pubblico dipendente, sicché le cause ed il momento della cessazione di detta opera sono inscindibilmente connessi alle vicende del pubblico impiego. Pertanto, conclude la Corte, ove sia costituito presso un ente pubblico un apposito ufficio legale, con un proprio organico di avvocati e procuratori iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo professionale ed abilitati unicamente al patrocinio per "le cause e gli affari propri dell'ente", ancorché il difensore-funzionario debba essere formalmente munito di procura, la cessazione del rapporto di impiego determina la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause e agli affari propri dell'ente, e quindi il venir meno dello ius postulandi, senza necessità di una formale revoca della procura. A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione condividendone le motivate argomentazioni. Di conseguenza deve ritenersi che la notificazione della sentenza del Pretore, in quanto effettuata a mani di procuratore privo dello ius postulandi, non è idonea a far decorrere il termine breve e che l'appello dell'INAIL deve ritenersi tempestivo, perché proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo del ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Il Tribunale, affermando di aderire alle conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, ha respinto la domanda dell'assicurato sul duplice presupposto: a) che essendo cessata l'esposizione al rischio nel 1985 non era più ipotizzabile, nel 1989 ed oltre, un aggravamento della invalidità in dipendenza di una lavorazione morbigena ormai abbandonata da tempo;
b) che, dovendo ragionevolmente ritenersi che il NG già nel 1987 presentasse una invalidità del 20%, altri erano i rimedi previsti dalla legislazione vigente avverso l'errata iniziale determinazione del danno. Il ragionamento del Tribunale si rivela, però, da una parte errato, dall'altra contraddittorio ed illogico.
In primo luogo, infatti, non è esatto affermare che non è ipotizzabile in assoluto un aggravamento della malattia professionale una volta cessata la lavorazione morbigena, ove si consideri che la ipoacusia conseguente a lavorazione rumorosa è indennizzabile fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro (D.P.R. 9 giugno 1975 n.428 All. 4 n. 44) ; che l'art. 83 ottavo comma del D.P.R. n. 1124 del 1965 delimita in 15 anni il termine entro il quale l'assicurato, al quale sono stati accertati postumi che non raggiungono la soglia minima prevista per il diritto alla rendita, può far valere l'insorgenza di postumi indennizzabili;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 1988 ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 135, secondo comma, D.P.R. 1124/65, escludendo che una denuncia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari;
che la medesima Corte, con altra decisione (n. 179 del 1988) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 134,primo comma, D.P.R. n.1124/65, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata.
In secondo luogo il ragionamento del Tribunale si rivela contraddittorio in relazione alla conclamata condivisione delle conclusioni del CTU nominato in secondo grado, posto che questi, mentre ha escluso che il successivo aggravamento al 29% - riconosciuto dal Pretore a partire dal 1992 - fosse ricollegabile alla lavorazione morbigena lasciata nel 1985, ha invece ritenuto che "i postumi permanenti derivanti dall'esposizione professionale sono pari al 20% con decorrenza quanto meno dal 18.9.1989" (data della presentazione della domanda di aggravamento) e solo in via di mera supposizione ha prospettato, quindi, l'eventualità che tale deficit sussistesse addirittura già al momento della prima valutazione INAIL del 1987.
Orbene il Tribunale, male interpretando le norme di legge e le conclusioni del CTU, ha finito per negare all'assicurato anche l'indennizzabilità nella misura del 20% riconosciutagli dal perito d'ufficio a decorrere dalla domanda amministrativa, sostenendo tale decisione con motivazione inficiata dai vizi logici e di diritto sopra evidenziati.
L'accoglimento del secondo motivo del ricorso rende superfluo l'esame della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88 sollevata dal ricorrente.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Chiavari.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999