Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2005, n. 34376
CASS
Sentenza 10 maggio 2005

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In tema di costruzioni edilizie abusive, il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in via obiettiva, ovvero non appena avuta conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2005, n. 34376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34376
    Data del deposito : 10 maggio 2005

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