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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16857 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NA LE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TA CI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. Rocco Romellano, difensore di AN Orologio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 aprile 2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, ha ritenuto AN Orologio responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica contestato al capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione della bancarotta semplice di cui Penale Sent. Sez. 5 Num. 16857 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/02/2026 2 al capo 2), riformando il trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al ricorrente è contestato, nella qualità di amministratore dal 2/03/2016 al 31/01/2017 della società “Dolcezze s.r.l.”, dichiarata fallita in data 31/01/2017, di aver omesso la tenuta di scritture contabili ed il deposito dei bilanci di esercizio e relative note integrative e di aver rettificato delle poste attive in assenza di documentazione giustificativa, al fine di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe una certa “confusione” in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico, mentre invece la fattispecie contestata al ricorrente richiederebbe il dolo specifico che nel caso in esame difetterebbe. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In modo contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe valutato positivamente l’età dell’imputato, concedendo il minimo edittale della pena e riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, mentre invece non avrebbe concesso la sospensione della pena. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito. 2. Sussiste il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 3 2.1. È noto che, come chiarito da ultimo da questa Sezione con la sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, l’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. punisce due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. 2.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza 4 sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico;
mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”. 2.3. Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dal capo di imputazione, è contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla omessa tenuta della documentazione contabile «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». La Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha dato atto che dalla relazione del curatore fallimentare e da quanto dallo stesso dichiarato in udienza, per gli anni dal 2011 al 2014 non era stata consegnata alcuna contabilità, mentre per gli anni 2015 e 2016 erano stati forniti solo i registri IVA acquisti e vendite, i libri cespite e il libro giornale. Ciò aveva impedito di ricostruire le movimentazioni effettuate tra il 2011 e il 2014, mentre per gli anni successivi non era stato possibile comprendere la causale delle movimentazioni. I giudici di appello hanno ritenuto che da tali circostanze, e in particolare dalla mera mancata consegna e dalla parzialità e incompletezza della documentazione fornita, fosse possibile desumere l’elemento soggettivo del reato, in tal modo facendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessa consegna delle scritture 5 con il delitto contestato, caratterizzato dal menzionato dolo specifico, senza specificare da dove abbiano desunto che la condotta dell’imputato fosse volta a procurare danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri. Ciò però – in assenza di un quadro che chiarisca l’ambito in cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entità del passivo ovvero la contemporanea sussistenza di condotte depauperative – non è sufficiente a far desumere il menzionato dolo specifico, ovvero la precisa volontà dell’imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto, finendo per rendere indistinguibile la fattispecie fraudolenta dalla bancarotta documentale semplice. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia.
P Q M
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NA LE AZ RO AN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NA LE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TA CI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. Rocco Romellano, difensore di AN Orologio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 aprile 2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, ha ritenuto AN Orologio responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica contestato al capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione della bancarotta semplice di cui Penale Sent. Sez. 5 Num. 16857 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/02/2026 2 al capo 2), riformando il trattamento sanzionatorio previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al ricorrente è contestato, nella qualità di amministratore dal 2/03/2016 al 31/01/2017 della società “Dolcezze s.r.l.”, dichiarata fallita in data 31/01/2017, di aver omesso la tenuta di scritture contabili ed il deposito dei bilanci di esercizio e relative note integrative e di aver rettificato delle poste attive in assenza di documentazione giustificativa, al fine di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe una certa “confusione” in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico, mentre invece la fattispecie contestata al ricorrente richiederebbe il dolo specifico che nel caso in esame difetterebbe. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In modo contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe valutato positivamente l’età dell’imputato, concedendo il minimo edittale della pena e riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, mentre invece non avrebbe concesso la sospensione della pena. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito. 2. Sussiste il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 3 2.1. È noto che, come chiarito da ultimo da questa Sezione con la sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, l’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. punisce due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. 2.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza 4 sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico;
mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”. 2.3. Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dal capo di imputazione, è contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla omessa tenuta della documentazione contabile «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». La Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha dato atto che dalla relazione del curatore fallimentare e da quanto dallo stesso dichiarato in udienza, per gli anni dal 2011 al 2014 non era stata consegnata alcuna contabilità, mentre per gli anni 2015 e 2016 erano stati forniti solo i registri IVA acquisti e vendite, i libri cespite e il libro giornale. Ciò aveva impedito di ricostruire le movimentazioni effettuate tra il 2011 e il 2014, mentre per gli anni successivi non era stato possibile comprendere la causale delle movimentazioni. I giudici di appello hanno ritenuto che da tali circostanze, e in particolare dalla mera mancata consegna e dalla parzialità e incompletezza della documentazione fornita, fosse possibile desumere l’elemento soggettivo del reato, in tal modo facendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessa consegna delle scritture 5 con il delitto contestato, caratterizzato dal menzionato dolo specifico, senza specificare da dove abbiano desunto che la condotta dell’imputato fosse volta a procurare danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri. Ciò però – in assenza di un quadro che chiarisca l’ambito in cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entità del passivo ovvero la contemporanea sussistenza di condotte depauperative – non è sufficiente a far desumere il menzionato dolo specifico, ovvero la precisa volontà dell’imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto, finendo per rendere indistinguibile la fattispecie fraudolenta dalla bancarotta documentale semplice. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia.
P Q M
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NA LE AZ RO AN IC