Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
044 9 1/ 02° .G.N. 20451/99 23189/99 REP Ud. 18/10/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 10469 Rep. 1038 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE CORTE SUPP O CASSAZIONE composta dai signori: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dott. Maria Gabriella LUCCIOLI presidente Sole dott. PP MARZIALE cons. relatore dal Sig. dott. PP Maria BERRUTI consigliere per diritti S 28 MAR. 2002 il IL CANCELLIERE FORTE consigliere dott. Fabrizio dott. Bruno SPAGNA MUSSO consigliere ha pronunciato la seguente: Titoli di credito/Assegno bancario/ Falsità/Pagamento al delegato SENTENZA all'incasso/Ripetizione da parte della banca trattaria/Presupposti sul ricorso proposto da: BANCA DI ROMA S.p.a., in persona dei legali rappresentanti Carlo CANCELLERI Pedichini e Stefano Pasini, elettivamente domiciliata in RO, Via PP Ferrari n. 35, presso l'avv. Massimo Marzi, che con l'avv. Sauro Regoli del Foro di Lucca la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
自然 ricorrente - 6340260
contro
CREDITO VARESINO Soc.BANCA POPOLARE DI BERGAMO PP AR 2141 2001 Coop. a r. 1., in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in RO, Via Gavinana n. 1, presso l'avv. Francesco Pecora, che con l'avv. Mario Donzelli del Foro di Milano la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 703/99 dell'11 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 dal relatore cons. dott. PP AR;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Marzi e Pecora;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Libertino Russo, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con atto notificato il 3 ottobre 1990, il AN di RO (ora:
1 - BA di RO S.p.a.) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, la BA OP di AM (ora: BA OP di AM Credito Varesino Soc. Coop. a r.l.) esponendo: • che nel mese di luglio 1987 la convenuta aveva presentato all'incasso presso la propria Filiale di Lucca, quale girataria di PP AR 2 tale signora "EL PE Anna IA, l'assegno bancario di L. 7.528.828, che su di essa era stato tratto, con clausola di non trasferibilità, dalla S.p.a. Paiotti in favore della Società del Travertino ROno;
che l'assegno era stato pagato e il relativo importo addebitato • alla società emittente, che aveva però contestato la legittimità dell'addebito, deducendo che l'assegno non era mai pervenuto alla Società del Travertino ROno;
che successivi controlli avevano permesso di accertare che la • data di emissione era stata alterata, mutandola dal 25/6/87 al 30/6/87, che la clausola di non trasferibilità era stata soppressa e che la firma di girata della (prima) prenditrice era stata falsificata;
• che l'importo dell'assegno era stato conseguentemente riaccreditato alla società emittente, ma che vani, fino a quel momento, erano stati i tentativi di ottenere il rimborso della somma indebitamente versata alla BA OP di AM. Tanto premesso, parte attrice chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma sopra indicata con gli interessi legali e con vittoria di spese e di onorari di giudizio. 1.1 - La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, PP AR 3 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca e deducendo, nel merito, che l'assegno le era stato girato "per l'incasso" da una sua correntista (la signora EL PE) e non recava la benché minima traccia di alterazione o di contraffazione.
1.2 Il Tribunale, dichiaratosi competente, rigettava la domanda sul rilievo che la BA OP di AM aveva presentato al pagamento l'assegno in qualità di girataria all'incasso e che nessun addebito di negligenza poteva esserle mosso dal momento che detto titolo non presentava, apparentemente, alcuna irregolarità. Le spese di giudizio erano compensate. 2 Il AN di RO proponeva appello, deducendo che la clausola limitativa della girata doveva intendersi riferita (non già alla EL PE, ma) alla convenuta e che il titolo presentava "particolarità" che avrebbero dovuto indurre la convenuta medesima ad un comportamento più prudente. La BA OP di AM si opponeva all'accoglimento del gravame, chiedendo la condanna dell'appellante "anche" alle spese di quel grado di giudizio. Il gravame era però respinto dalla Corte d'appello di Firenze, sul duplice rilievo: PP AR che la dicitura "valuta per l'incasso" risultava apposta "prima • della firma di girata della EL PE" e che, quindi, "l'unica logica interpretazione era quella di ritenere che la BA di AM era stata solo delegata ... all'incasso"; che il comportamento della convenuta non poteva dirsi • censurabile alla stregua dei criteri della normale diligenza, sia perché l'assegno le era stato presentato da un correntista e sia perché, comunque, le alterazioni successivamente riscontrate non erano rilevabili ictu oculi né attraverso un attento esame del titolo. 2 La BA attrice chiede la cassazione di tale sentenza con un- motivo di ricorso illustrato con memoria. La BA convenuta resiste e propone, a sua volta, ricorso incidentale. Motivi della decisione 3 Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
4 - Il Tribunale di Lucca aveva affermato che la banca trattaria può ripetere il pagamento di un assegno, del quale sia successivamente accertata la falsità, anche da colui che sia stato (semplicemente) delegato all'incasso, precisando che, in detta ipotesi, i principi in tema di indebito oggettivo sono inapplicabili e PP AR 5 che, conseguentemente, la domanda di ripetizione può essere accolta solo se le alterazioni del titolo potevano essere rilevate dal giratario all'incasso nel momento in cui ne aveva acquisito la disponibilità. Tali punti della decisione sono stati tenuti fermi dalla Corte territoriale, che ha respinto l'appello della BA di RO, ribadendo che le alterazioni non erano "rilevabili ictu oculi né attraverso un attento esame del titolo".
5 - Con il ricorso principale, la BA censura la sentenza della Corte territoriale per vizio di motivazione, nella parte in cui si afferma che la clausola limitativa degli effetti della girata doveva intendersi apposta dalla EL PE e che, pertanto, la posizione della BA OP di AM era quella di una "girataria per l'incasso". Le argomentazioni che sorreggono tale punto della decisione sarebbero, secondo quanto si assume, per più versi "insufficienti e contraddittorie", non avendo la Corte considerato che l'importo dell'assegno venne subito accreditato dalla BA OP di AM alla signora EL PE e che la dicitura stampigliata "pagate all'ordine di Azienda di credito -valuta per l'incasso BA OP di AM": • era stata apposta sopra altre firme di girata;
• non recava l'indicazione di una specifica azienda di credito;
PP AR 6 • era "verosimilmente" seguita dalla sigla del funzionario addetto;
aveva, in definitiva, un contenuto corrispondente a quelle che, per prassi, sono apposte "da ogni istituto di credito per trasmettere i titoli del proprio portafoglio a banche corrispondenti incaricate dell'incasso".
5.1 La censura è infondata. Perché la motivazione possa dirsi insufficiente o contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c., è infatti necessario che il suo impianto argomentativo presenti lacune o contenga affermazioni tra loro contrastanti, al punto da rendere impossibile l'individuazione (e la conseguente verifica) del procedimento logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass. 13 aprile 1999, n. 3615; 15 aprile 2000, n. 4916). Carenze siffatte non sono riscontrabili nel caso di specie. Invero, la Corte territoriale ha precisato che la dicitura "valuta per l'incasso", apposta a timbro sul retro del titolo sopra altre firme di girata, doveva essere riferita (non alla BA OP di AM, ma) alla signora EL PE, essendo stata apposta prima della sua firma di girata. La ragione della decisione adottata è stata quindi indicata in modo sufficientemente chiaro e coerente, senza incorrere in errori logici o PP AR 7 giuridici. Tanto basta ad escludere l'esistenza del vizio denunciato, fermo restando che l'esattezza di tale apprezzamento, contrariamente a quel che sembra ritenere la ricorrente, non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità. Invero, la norma di cui al citato art. 360, n. 5, del codice di rito, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti nei limiti tracciati dalle norme sulle prove legali (Cass. 14 agosto 1998, n. 8028; 11 gennaio 2000, n. 225, 8 maggio 2000, n. 5806). 6 Le doglianze formulate dalla BA OP di AM con il ricorso incidentale sono circoscritte alla statuizione sulle spese, che viene censurata, con riferimento agli artt. 91 e 112 c.p.c., per aver omesso di provvedere sulla richiesta, formulata con la comparsa di PP AR 8 ( risposta, di condanna della BA di RO al pagamento delle S spese del giudizio primo grado. La censura è palesemente inammissibile, dal momento che la domanda di condanna della BA di RO alle spese del giudizio di primo grado era stata disattesa dal Tribunale, disponendo la compensazione delle spese, e che, per ottenere la riforma di tale statuizione, era necessaria una specifica impugnazione, che non è stata invece proposta. 7 Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questo ulteriore grado. 109T 129,11
P.Q.M.
4567 3099 La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e TOT. 160,10 dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese. Così deciso, in RO, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001. Il Presidente Placcial L'estensore CORTE SUPREMA DI CASCA JONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civite Lewin Doverned Depositato In Cancelleria Luisa Passinett # 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE PP AR