Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
Costituisce falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod.pen.) quella consistita nell'avere l'agente, in sede di notifica di un provvedimento di polizia che imponeva il ritiro dei documenti validi per l'espatrio, falsamente attestato di non essere titolare di carta d'identità, perché a suo tempo scaduta e mai rinnovata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2004, n. 13992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13992 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 303
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 32999/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI CE nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 30-4-03 dalla Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferma;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza invio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-11-02 il Tribunale di Palermo dichiarava ZI CE responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p. per avere attestato falsamente al pubblico ufficiale, in sede di notifica del provvedimento del Questore di Palermo del 25-10-95, riguardante il ritiro dei documenti per l'espatrio, di non essere titolare di carta di identità perché scaduta nel 92 e non mai rinnovata (fatto del 10 11- 95); con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 30-4-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo che, in relazione alla fattispecie in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato perché egli non aveva l'obbligo di attestare la verità su quanto dichiarato;
in subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione. La prima censura è infondata.
Ad escludere la sussistenza del reato con riguardo al caso concreto non può essere invocato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 31-3-99 n. 0000 6 RV. 212782; S.U. 9-3-00 n. 000 28 RV. 215423) secondo cui l'art. 483 c.p. trova applicazione solo per quelle ipotesi in cui i fatti attestati dal privato abbiano una qualche rilevanza probatoria e sussista l'obbligo del predetto di veridica dichiarazione. Deve al proposito ritenersi che la falsa attestazione da parte del destinatario di un provvedimento prefettizio che imponga il ritiro dei documenti idonei per l'espatrio, resa in sede di notifica del verbale di esecuzione, integri gli estremi del reato previsto dall'art. 483 c.p.: ciò in quanto il verbale de quo è un atto pubblico, dovendosi d'altro canto considerare che il privato ha il dovere di consegnare i documenti, nel quale dovere è implicito quello di dire la verità su una situazione idonea a giustificare il mancato adempimento;
a ciò aggiungasi che la falsa attestazione sul fatto esimente comporta in sede amministrativa necessità di verifiche altrimenti non necessarie.
Tanto puntualizzato e precisato altresì che è indiscusso che la dichiarazione incriminata fosse falsa, va riconosciuto che il reato è estinto essendo il termine prescrizionale massimo previsto dagli artt. 157, 160 c.p. decorso al 10-5-03: s'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per siffatta ragione.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004