Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10323
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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Alle aziende municipalizzate, in quanto soggetti non appartenenti al novero delle pubbliche amministrazioni, non è applicabile il divieto di corrispondere trattamenti previdenziali e pensionistici supplementari ai dipendenti, previsto dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 15 per le amministrazioni degli enti locali.

Non è consentito all'autonomia privata riconoscere ai dipendenti un'anzianità superiore a quella effettiva ai fini del trattamento di fine rapporto, giacché il riconoscimento di anzianità convenzionale si traduce nella previsione di un trattamento di fine rapporto avente finalità di integrazione o duplicazione di quello legale, risultato vietato dal disposto dell'arte. 4 legge n. 297 del 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10323
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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