Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Alle aziende municipalizzate, in quanto soggetti non appartenenti al novero delle pubbliche amministrazioni, non è applicabile il divieto di corrispondere trattamenti previdenziali e pensionistici supplementari ai dipendenti, previsto dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 15 per le amministrazioni degli enti locali.
Non è consentito all'autonomia privata riconoscere ai dipendenti un'anzianità superiore a quella effettiva ai fini del trattamento di fine rapporto, giacché il riconoscimento di anzianità convenzionale si traduce nella previsione di un trattamento di fine rapporto avente finalità di integrazione o duplicazione di quello legale, risultato vietato dal disposto dell'arte. 4 legge n. 297 del 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL VA, TO IA, IN CC e AN IA quale erede di RE EL, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Cesi, n. 21, presso l'Avv. VA Torrisi, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Brancaforte con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA - AMIU - DI VITTORIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero Serafino, n. 29, presso l'avv. Paolo Testi, rappresentata e difeso, dall'avv. Gaetano Foti con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 532 in data 30 agosto 1999 (R.G. 333/1999);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Luigi Tallarico per delega dell'avv. Brancaforte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. Svolgimento del processo
I lavoratori attuali ricorrenti per cassazione hanno promosso separati procedimenti d'ingiunzione nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - AMIU - di IA, alle cui dipendenze erano passati a decorrere dal 1^ gennaio 1986 dopo essere stati alle dipendenze del Comune della stessa città, per ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di servizio presso l'ente locale. Emessi i decreti, l'opposizione dell'azienda è stata rigettata dal Pretore di IA nei riguardi di VA LI ed accolta in parte nei riguardi degli altri opposti, con revoca dei decreti e riduzione della somma pretesa. Il Pretore ha ritenuto che, pur in presenza di rapporti di lavoro instaurati ex novo con l'azienda, questa era tuttavia tenuta a garantire l'anzianità pregressa, ma, dall'ammontare complessivo del t.f.r., dovevano essere detratte le somme ricevute dall'Inadel a titolo di premio di fine servizio per il rapporto di lavoro con Comune, salvo che per LI, per il quale non era comprovata l'avvenuta corresponsione della predetta indennità.
L'appello dell'azienda è stato accolto dal Tribunale di Ragusa, che ha respinto tutte le domande e revocato anche il decreto emesso in favore del LI.
Il Tribunale ha ritenuto assorbente di ogni altra questione l'applicazione del disposto dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che vieta alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio, oltre che pensionistici, in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale è iscritto per legge. Nella lettura della norma operata dal Tribunale, quindi, per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze del Comune, sussisteva unicamente il credito all'indennità di fine servizio dovuta dall'Inadel.
La cassazione della sentenza è chiesta dai lavoratori con ricorso per cinque motivi;
resiste l'Azienda con controricorso, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Stante la descritta ratio decidendi della sentenza impugnata, deve essere esaminato per primo l'unico motivo di ricorso che la investe, il quarto, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 8 maggio 1968 n. 152. Sostengono i ricorrenti che la norma in questione riguardava esclusivamente il trattamento di natura previdenziale previsto per i dipendenti degli enti locali e non poteva precludere all'Azienda di riconoscere, come era avvenuto, l'anzianità di servizio ai fini del trattamento di fine rapporto con riferimento al periodo di lavoro comunale.
La Corte giudica il ricorso infondato perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto ancorché la motivazione debba essere corretta (art. 384, secondo comma c.p.c.). La sentenza è affetta realmente dall'errore di diritto denunciato dal motivo di ricorso in esame.
Va premesso che, anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali e della creazione delle aziende speciali (legge 8 giugno 1990, n. 142 e testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), le aziende municipalizzate costituivano strutture dotate di autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del comune, che svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali così da essere su questo piano equiparate agli enti pubblici economici (giurisprudenza assolutamente pacifica: cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 7 marzo 2001, n. 96; 29 novembre 1999, n. 829). Come tali, pertanto, le aziende municipalizzate - ed è questa la ragione per la quale la cognizione sulle controversie con i dipendenti è devoluta al giudice ordinario, ancorché inerenti a questioni insorte anteriormente al 1^ luglio 1998 - non fanno parte dei soggetti appartenenti al novero delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Ne discende che l'art. 17 l. 152/1968 ("Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi") è norma che non comprende tra i suoi destinatari le aziende municipalizzate, che sono estranee all'ambito delle "amministrazioni di enti locali" (amministrazioni comunali, provinciali, di città metropolitane, di comunità montane e di altri enti locali), per le quali soltanto opera, ai fini del trattamento di fine servizio, il particolare sistema previdenziale della legge indicata.
La sentenza impugnata, quindi, ha espresso una motivazione affetta dal vizio di falsa applicazione dell'art. 17 l. 152/1968 ad una controversia cui erano applicabili, in linea generale, le regole comuni del rapporto di lavoro subordinato privato.
Per le ragioni esposte la Corte non può confermare l'indirizzo espresso con la sentenza 18 dicembre 1997, n. 12835, che ha fondato la decisione di analoga controversia sull'applicabilità al rapporto di lavoro con l'Amiu dell'art. 17 l. 152/1968. Ma neppure merita di essere seguita la soluzione adottata sulla stessa questione da altra decisione (Cass. 5 dicembre 1997, n. 12371), che ha ritenuto che la citata norma non precludesse l'accoglimento, sia pure in parte, della rivendicazione di somme per indennità di fine rapporto, rapportata agli anni di servizio comunale per differenza rispetto al premio di fine di servizio. Infatti, sulla base del pacifico accertamento di fatto che i lavoratori, già dipendenti comunali, erano stati assunti ex novo dall'Azienda a decorrere dal 1^ gennaio 1986, l'infondatezza della domanda discende proprio dall'applicazione delle regole comuni del lavoro subordinato privato, giacché non è consentito all'autonomia privata stipulare negozi (natura negoziale hanno anche i regolamenti delle aziende municipalizzate: cfr. Cass. 13 gennaio 1999, n. 302; 17 luglio 1998, n. 7038), comprese le transazioni (art. 1966 c.c.), medianti i quali sia riconosciuta ai dipendenti un'anzianità maggiore di quella effettiva ai fini dell'istituto del trattamento di fine rapporto.
L'istituto legale in questione, infatti, per le anzianità maturate - come nella specie - successivamente al 31 maggio 1982, commisura il trattamento alle retribuzioni dovute effettivamente (e accantonate) per ciascun anno di servizio (art. 2120, nel testo sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297). Ne discende che il riconoscimento di anzianità meramente convenzionali ai fini del trattamento di fine rapporto si traduce in tutti i casi nella previsione di un trattamento di fine rapporto avente, a prescindere dalla sua struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione del trattamento legale. Tale risultato è impedito, sia nell'ambito dell'autonomia collettiva - alla quale è lasciata ampia discrezionalità solo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. - sia in quello dell'autonomia individuale, dal disposto dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Conseguentemente, tutti gli eventuali patti recanti la previsione di erogazioni dirette ad integrare o duplicare il trattamento di fine rapporto sarebbero travolti dalla nullità disposta in via generale dalla norma anzidetta (cfr., tra le numerose decisioni, Cass. 29 novembre 1996, n. 10681 1^ agosto 1998, n. 7546; 3 novembre 1998, n. 11002;). Deriva dal precisato principio di diritto che il vizio di omessa motivazione denunciato con i primi tre motivi del ricorso, in relazione ai fatti dedotti dai lavoratori a sostegno della domanda (norme del regolamento aziendale, deliberazioni dell'azienda, perfezionamento di una transazione valida ed efficace), non investe punti decisivi della controversia, in quanto gli atti negoziali oggetto dell'accertamento sarebbero in ogni caso affetti da nullità. Ugualmente privo di fondamento è il quinto motivo, che denuncia omessa motivazione della statuizione relativa al LI: la norma inderogabile di cui va fatta applicazione rende infondata anche la sua pretesa, restando del tutto privo di rilevanza il fatto che gli fosse stata o no corrisposta l'indennità premio di fine servizio per il periodo di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso dall'azienda.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente le spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002