Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale sottende la contrattazione collettiva. Ne consegue che il ricorrente per cassazione che censuri l'interpretazione data dal giudice di merito ad uno di tali regolamenti non deducendo la violazione di norme sull'interpretazione dei contratti, ma censurando la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla suddetta interpretazione non può limitarsi a sostenere apoditticamente affermazioni contrarie rispetto a quelle contenute nella sentenza stessa, ma deve indicare specifici vizi di motivazione nei quali il giudice di merito sia incorso. (Nella specie la sentenza di merito, con articolata motivazione contestata in modo del tutto generico dall'Azienda Municipale Acquedotto di Napoli, aveva interpretato il regolamento organico del relativo personale e l'altra normativa di riferimento nel senso della computabilità delle maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario notturno, prestati continuativamente in regolari turni avvicendati, nella base di calcolo dei cosiddetti compensi retributivi indiretti relativi alle ferie, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, alle festività infrasettimanali nonché alla gratifica di ferragosto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARIN AZiENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI già AMAN AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COSTANTINO BASSI, DONATO PORCELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2778/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/12/95 R.G.N.44.299/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.12.1995 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello dell'Azienda Municipale Acquedotto di Napoli (AMAN), nei confronti di LL ON, avverso sentenza del Pretore della medesima città, confermando il diritto del LL al computo del compenso delle maggiorazioni per lavoro notturno e per straordinario notturno, prestato continuativamente in turni avvicendati, nei compensi per ferie, 13a e 14a mensilità, festività infrasettimanali e gratifica di ferragosto. Premetteva in motivazione che nel nostro ordinamento per la determinazione della base di calcolo dei c.d. compensi retributivi indiretti non esiste un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, che tuttavia detto principio è fissato dalla legge per alcuni istituti e per altri può esserlo dalla contrattazione collettiva.
Aggiungeva, quindi, che i compensi per prestazioni notturne espletate secondo regolari turni periodici si inglobano nella retribuzione normale atteso il carattere ordinario della prestazione concorrono a formare la base di calcolo dei compensi indiretti tutte le volte che la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento alla retribuzione normale. Rilevava che per i compensi per le ferie e per le mensilità aggiuntive gli artt.33 e 25 del Regolamento organico per il personale dell'azienda fanno riferimento a detta retribuzione normale. Inoltre osservava che l'accordo sindacale del 17.12.1947 per le mensilità aggiuntive fa specifico riferimento alla retribuzione globale del mese di dicembre ed indica tassativamente le voci escluse ( e tra esse non indica i compensi di cui si chiede il computo). Rilevava che per il compenso delle festività infrasettimanali è la legge (art.5 l.n.260/1949 come modificato dall'art. l.n.90/1954) a far riferimento alla retribuzione globale di fatto e, infine, che per la gratifica di ferragosto il richiamo fissato nel provvedimento istitutivo della indennità alla retribuzione in corso al 31 luglio di ogni anno costituiva un chiaro riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo 1fAzienda Risorse Idriche di Napoli (ARIN), già AMAN;
resiste con controricorso il LL, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'ARIN, denunziando violazione e falsa applicazione di principi generali in materia di lavoro e del regolamento organico per il personale dell'Acquedotto di Napoli 22.9.45, nonché vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) lamenta che alla esatta premessa il Tribunale non abbia fatto seguire corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di computo dei cosiddetti istituti indiretti. Afferma, quindi, che gli artt.25 e 33 del Regolamento organico escluderebbero esplicitamente ai fini del computo della 13a e delle ferie esplicitamente nel concetto di retribuzione normale il principio di omnicompresività e così anche il provvedimento commissariale 2.4.1958 istitutivo della gratifica di ferragosto. La censura è infondata.
L'Azienda ricorrente censura l'interpretazione data dal Tribunale ad atti amministrativi che regolano il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti come violazione dei medesimi. La censura così proposta è inammissibile in quanto la violazione di un atto amministrativo non rientra tra i vizi che legittimano il ricorso per cassazione, essendo deducibile in questa sede solo la violazione dei criteri legali dell'ermeneutica contrattuale (Cfr., tra le tante, Cass. n. 9471/1997, 907/1992, n. 4635/1989). Il principio per i regolamenti del personale degli enti pubblici economici è rinvigorito dalla natura contrattuale di tali regolamenti, in quanto all'atto unilaterale sottende la contrattazione collettiva (Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 13223 e 7383 del 1997), sicché si deve ritenere l'inammissibilità della censura sotto questo profilo. Il motivo inoltre non deduce la violazione di norme sulla interpretazione dei contratti, ma censura la motivazione senza indicare le contraddizioni ovvero i vizi logici e giuridici di essa, limitandosi ad affermare perentoriamente -nell'unico periodo di pagina 6 nel quale si compendiano le censure - che gli artt.25 e 33 del regolamento organico ed il provvedimento commissariale del 2.4.1958 escluderebbero l'applicazione per ferie, 13a e gratifica di ferragosto del principio di omnicomprensività.
La censura appare inammissibile per genericità in quanto non indica specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata, cioè motivi che possono fondare il ricorso per cassazione a norma dell'art.360 n.5 c.p.c. , ma si limita a contrapporre alla articolata motivazione del Tribunale sulla interpretazione del testo degli articoli del regolamento organico, del provvedimento istitutivo della gratifica di ferragosto e della norma di legge sulle festività infrasettimanali, una apodittica ed immotivata affermazione contraria(Cfr Cass. n. 516 del 1989). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente che liquida in L 15.000 o oltre L.
3.000.000 di onorario.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1988
Depositato in Cancelleria il 13 Gennaio 1999