Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 302
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale sottende la contrattazione collettiva. Ne consegue che il ricorrente per cassazione che censuri l'interpretazione data dal giudice di merito ad uno di tali regolamenti non deducendo la violazione di norme sull'interpretazione dei contratti, ma censurando la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla suddetta interpretazione non può limitarsi a sostenere apoditticamente affermazioni contrarie rispetto a quelle contenute nella sentenza stessa, ma deve indicare specifici vizi di motivazione nei quali il giudice di merito sia incorso. (Nella specie la sentenza di merito, con articolata motivazione contestata in modo del tutto generico dall'Azienda Municipale Acquedotto di Napoli, aveva interpretato il regolamento organico del relativo personale e l'altra normativa di riferimento nel senso della computabilità delle maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario notturno, prestati continuativamente in regolari turni avvicendati, nella base di calcolo dei cosiddetti compensi retributivi indiretti relativi alle ferie, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, alle festività infrasettimanali nonché alla gratifica di ferragosto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 302
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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