Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 96
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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Massime1

Anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali da esse equiparati agli enti pubblici economici. Ne deriva che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di appalto, che resta disciplinata dall'art. 1664 cod. civ. e non dalla normativa dettata per gli appalti di opere pubbliche (fattispecie relativa alle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani).

Commentario1

  • 1Pubblica amministrazione, ente pubblico territoriale, azienda speciale, contratti, forma scritta, non necessitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 96
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 96
Data del deposito : 7 marzo 2001

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