Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali da esse equiparati agli enti pubblici economici. Ne deriva che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di appalto, che resta disciplinata dall'art. 1664 cod. civ. e non dalla normativa dettata per gli appalti di opere pubbliche (fattispecie relativa alle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani).
Commentario • 1
- 1. Pubblica amministrazione, ente pubblico territoriale, azienda speciale, contratti, forma scritta, non necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA AR CH, in persona del titolare HE MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24, presso il cav. Luigi Gardin, unitamente agli avv.ti Giacomo Valla e Silvio Dodaro, che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.M.I.U. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA DI BARI, in persona del direttore ing. Nicola Santacroce, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/A, presso l'avv. Domenico Battista unitamente all'avv. Lucio Riccardi del foro di Bari, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 700 pubblicata il 14 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Enrico FALCOLINI per delega dell'avv. Giacomo VALLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 luglio 1988 HE MA, titolare dell'omonima impresa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la locale Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - A.M.I.U. per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di L.
1.536.780.777 a titolo di compenso per revisione prezzi e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria per i lavori ad essa concessi in appalto e relativi allo scavo di roccia calcarea nei terreni adibiti a discarica dei rifiuti solidi urbani, eseguito nell'arco di tempo intercorrente dal 1980 al 1987. Il tribunale, con sentenza del 19 marzo - 20 aprile 1996, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Su gravame dell'impresa attrice la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 25 giugno - 14 luglio 1999, confermava la decisione impugnata in base alla considerazione che il contratto stipulato fra le parti aveva a oggetto lo sbancamento e il trasporto di roccia calcarea da eseguirsi nei fondi adibiti a discarica controllata di rifiuti in modo da creare una cava destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché la triturazione del materiale scavato da depositare a margine della discarica e utilizzare due volte al giorno per la copertura dei rifiuti, il tutto da assicurare con continuità: esso non poteva perciò considerarsi mero appalto di servizio pubblico, come sostenuto dalla appellante, ma era appalto di opera pubblica poiché il servizio di spargimento dei detriti sui rifiuti urbani era del tutto marginale ed accessorio rispetto allo scavo di roccia per la formazione del pietrame. Da ciò conseguiva che, non avendo l'A.M. I.U. di Bari concesso spontaneamente la revisione dei prezzi, la pretesa dedotta in giudizio si configurava come interesse legittimo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Impresa MA HE con un solo motivo.
Resiste con controricorso l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - A.M.I.U. di Bari.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1664 cod.civ. in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, cod.proc.civ., in base alla considerazione che le aziende municipalizzate rientrano nella categoria degli enti pubblici economici che esercitano attività imprenditoriale e che i rapporti da esse instaurati per procurarsi i mezzi materiali necessari all'espletamento dei propri compiti hanno natura privatistica con la conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla generalità delle controversie derivanti dai contratti di appalto da esse stipulati.
L'Azienda controricorrente eccepisce che - anche a voler ritenere ammissibile la nuova prospettazione difensiva della ricorrente - la normativa introdotta dagli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che sanciscono l'autonomia imprenditoriale delle aziende municipalizzate con attribuzione ad esse di autonoma personalità giuridica quali enti strumentali del comune, non inciderebbe direttamente sulle aziende municipalizzate preesistenti in mancanza di opportuni provvedimenti di adeguamento, sicché queste continuerebbero ad essere disciplinate dalla normativa previgente, secondo cui sarebbero strutturate come organi dell'ente pubblico dotati di mera autonomia gestionale e conseguentemente il diniego di compensi revisionali deliberato dall'A.M.I.U., organo tecnico del Comune di Bari, costituirebbe esercizio di potestà autoritativa e comporterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo. Premesso che nel giudizio di cassazione il controllo di legittimità può estendersi anche a nuove questioni di diritto ed a temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito se essi, come nella specie, si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti senza implicare alcuna modificazione dei termini della controversia, il ricorso merita accoglimento. Afferma l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Bari, che la legge 8 giugno 1990, n. 142, non ha inteso trasformare direttamente le aziende municipalizzate preesistenti in enti dotati di personalità giuridica, non avendo dettato alcuna disposizione volta a regolare la successione dei nuovi enti nei rapporti delle aziende preesistenti;
e ciò sarebbe confermato dalla mancata abrogazione espressa del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante il testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province, e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, recante il nuovo regolamento delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali, nonché dall'esclusione di ogni abrogazione tacita della normativa preesistente per incompatibilità con la disciplina introdotta dalla legge sopravvenuta (art. 64, co. 20 della legge n. 142 del 1990), in quanto l'art. 4, co. 3^, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1995, n. 95,
stabilisce che gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 30 settembre 1995.
La ricostruzione del quadro normativo prospettata dalla controricorrente, secondo cui la aziende municipalizzate sarebbero tuttora regolate dalla normativa preesistente (al riguardo, vedi:
SS.UU. 18 dicembre 1998, n. 12708), non offre valido supporto alla tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di questa Corte, anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali le aziende municipalizzate costituivano una struttura dotata di propria autonoma organizzazione, distinta da quella pubblicistica del Comune, e svolgevano attività economica con ampia libertà e con modalità e strumenti di natura tipicamente imprenditoriali, sì da essere equiparate agli enti pubblici economici (SS. UU. 4 agosto 1998, n. 7639, con riferimento alle aziende municipalizza te esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché SS.UU. 22 maggio 1999, n. 296; 19 luglio 1999, n. 458, e Cass. 25 novembre 1999, n. 13138). Tale interpretazione merita consenso, non essendo state prospettate valide ragioni per un suo mutamento e, conseguentemente, va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla revisione dei prezzi di appalto che resta disciplinata dall'art. 1664 cod. civ. e non dalla normativa dettata per gli appalti di opere pubbliche vigente all'epoca della stipulazione del contratto posto a fondamento della pretesa dedotto in giudizio.
In conclusione, perciò il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa al Tribunale di Bari originariamente adito. Al giudice di rinvio viene rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001