Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0667 /0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL OPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a precetto Interpretazione del SEZIONE TERZA CIVILE titolo esecutivo costituito da sentenza passato in Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giudicato R.G.N. 22394/98 Presidente VITTORIADott. Paolo Consigliere Dott. Fabio MAZZA Cron 28273 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 2 год Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Ud. 19/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. Sole per diritui 1,55 sul ricorso proposto da: 22 LUG 2002 elettivamente SS GI, SS RT, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA ANTONINO PIO 65, presso 10 difesi studio dell'avvocato SERVILLO GIUSEPPE, dall'avvocato ROSSI PAOLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
D'RR RO, AT CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALSUGANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAIELLO, difesi dall'avvocato BRINDISI FERDINANDO, giusta delega in atti;
2002
- controricorrenti -
463 avverso la sentenza n. 574/98 della Corte d'Appello di 1 NAPOLI, sezione terza civile, emessa il 30/1/1998, depositata il 17/03/98; RG.2928/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione II. 9. 93 SI ME e Cavas- si AN esponevano che con precetto 6.9.93 D'CO TO e TO LA avevano loro intimato, tra l'altro, di arretrare mediante abbattimento il corpo di fabbrica sito in Grumo Nevano alla Via Risorgimento n. 50, frontistante quello di loro proprietà', quanto al piano seminterrato di cm. 34 di altezza, e per la pro- fondità di ml. 8,47, misurata dal confine che divideva i due cespiti, e contestavano il diritto a procedere ad esecuzione forzata di tale abbattimento per inesistenza del titolo esecutivo, in quanto, secondo il loro assun- to, l'arretramento mediante abbattimento del seminter- rato, disposto con la sentenza di primo grado, era sta- to annullato della sentenza d'appello, confermata, dal- la sentenza della Cassazione. Adducevano altresì che delle somme precettate non spettavano agli intimati L. 2 449.000 per interessi legali. I convenuti intimati, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto dell'opposizione perché infondata e spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento della meta' delle spese di registrazione, copie e di- ritti della sentenza di II° grado, stante l'avvenuta compensazione. Il Tribunale di Napoli con sentenza 26.06.95 riget- tava l'opposizione all'esecuzione, accoglieva la ricon- venzionale e determinata in L. 311.450 la somma dovuta dagli esecutati rispetto a quella maggiore contenuta in precetto. Avverso tale sentenza proponevano appello i SI e la Corte di Appello di Napoli con sentenza 574/98 ri- gettava il gravame condannando gli appellanti alle spe- se del grado. Per la cassazione della decisione ricorrono i pre- detti SI esponendo un solo motivo. Resistono con controricorso il D'CO e la Chiat- to. I difensori delle parti con nota 12.03.2001, perve- nuta a mezzo posta, hanno comunicato che il giudizio è stato conciliato tra le parti e di comune accordo hanno chiesto un differimento della decisione;
la richiesta è stata accolta per dar modo alle parti di formalizzare 3 la rinuncia, ma le parti non vi hanno provveduto. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e 615 cod. proc. civ. nonche' difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al- l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si ripropone la questione dell'interpretazione del giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione circa la sussistenza o meno del titolo dell'arretramento, mediante abbattimen- to, nelle misure sopraindicate, del seminterrato. Il motivo è infondato. Ed invero, la Corte di meri- to nell'impugnata sentenza, con motivazione analitica, ha escluso in maniera certa che la condanna all'arre- tramento del seminterrato, contenuta nella pronuncia di primo grado, sia stata annullata dal giudice di appel- 10, osservando che quel giudice, ha, invece, precisato che il calcolo delle distanze legali andava fatto te- nendo conto anche del seminterrato e che su tale punto non vi era stata alcuna pronuncia da parte della Cassa- zione, perché non investita di specifico motivo di ri- corso. A tale conclusione è pervenuta attraverso un'inter- pretazione corretta del giudicato formatosi sulla sen- tenza di Appello, confermata dalla Cassazione, determi- nandone il contenuto sulla base del contenuto precetti- vo del dispositivo e delle affermazioni contenute in motivazione, rilevando che la mancata riproduzione nel dispositivo di secondo grado del contestato capo della pronuncia di primo grado relativa all'arretramento del seminterrato è bene integrata dalla motivazione adotta- ta al riguardo, ove si precisa che il vano seminterra- to, nell'arretrare, dovra' necessariamente allinearsi alla parte dell'edificio sovrastante, in modo da ripor- tare a distanza legale ambedue i corpi di fabbrica, at- tualmente non accorpati e non allineati, in quanto aventi struttura, consistenza e caratteristiche diver- se. Per la considerazione suesposte il ricorso va ri- gettato e le spese del presente grado di giudizio pos- sono ritenersi compensate fra le parti, ricorrendone, 129,11 giusti motivi. WEST 20,66
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio TOT. 149.77 8065 ДиQ di Cassazione. 773177 Così deciso in Roma addi' 19.02.02. ✓IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE SLCARDEDKERE 01 Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Aiello Oggi, 22.07.02 IL GANGETAS 5 Dotted Mans Arne