Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice, in sede di appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione - avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere - per carenza di interesse, essendo intervenuta nelle more la sostituzione della più grave misura cautelare con altra meno afflittiva (nella specie obbligo di dimora), in quanto detta sostituzione non fa venire meno l'interesse all'impugnazione concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allorché il provvedimento sostitutivo si fondi sull'attenuazione delle esigenze cautelari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 15900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15900 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
V ITALIANA 15900/06 REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MORELLI Presidente Ud.Camera di Cons. Dott. Francesco
del 16/03/2006 1. Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere
2. " Carla PODO Consigliere SENTENZA
FIANDANESE Cons.Relatore N. 537 3. " Franco
Consigliere 4910/06 R. G. N. 4. " Giovanni DIOTALLEVI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di WU IE
SE, n. il 15.8.1959, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli, in data 12 agosto 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il
ricorso; Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Oscar
Cetrangolo, che ha concluso per l'annullamento con
rinvio;
Udito il difensore, avv. Alfonso Pagliano, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
تھے
La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 15 aprile 2005, rigettava la richiesta di revoca di misura cautelare applicata nei confronti di WU IE SE per associazione di tipo mafioso, illegale introduzione di cittadini extracomunitari, favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di esseri umani. La
Corte di Assise affermava che la dichiarazione di inutilizzabilità di alcune intercettazione contrariamentetelefoniche non faceva venire meno,
a quanto sostenuto nell'istanza di revoca, il quadro indiziario a carico della WU.
L'imputata presentava appello avverso la suddetta
ordinanza, ma il Tribunale di Napoli, rilevato che la stessa Corte di Assise, con successivo provvedimento del 22 luglio 2005, aveva sostituito
la custodia cautelare in carcere con la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Como, con ordinanza in data 12 agosto 2005, dichiarava inammissibile l'appello, per sopravvenuta carenza
di interesse.
Propone ricorso per cassazione il difensore
2 dell'imputata, deducendo inosservanza di norma processuale per violazione dell'art. 568, comma 4,
c.p.p., in quanto l'interesse ad impugnare il
provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare non viene meno per essere stata nelle more sostituita la misura custodiale con altra meno affittiva, posto che l'impugnazione medesima aveva ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
Il collegio osserva che la WU aveva chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere "per essere venuti meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione dei reati"
ad essa attribuiti (così l'atto di appello davanti al Tribunale di Napoli) e che, nelle more
dell'impugnazione, la Corte di Assise di Santa
Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 22 luglio
2005, accogliendo l'istanza formulata dal difensore all'udienza nella stessa data, sostituiva la misura custodia cautelare in carcere con la dell'obbligo di dimora nel comune di Como "ferma
ogni considerazione già svolta dalla Corte sulla
complessità del processo e sulla sussistenza del
3 quadro indiziario”, ritenendo attenuate le esigenze cautelari.
La sintetica ricostruzione della vicenda processuale rende evidente l'illegittimità
dell'ordinanza impugnata per l'erronea supposizione di una sopravvenuta mancanza di interesse, non
potendosi accogliere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sostituzione della misura cautelare fa venir meno l'interesse all'impugnazione pendente contro l'applicazione della più grave misura, anche quando l'impugnazione stessa verta sulla sussistenza dei gravi indizi di
27/04/1993, n. 1188, responsabilità (Sez. VI,
Tomaselli, riv. 194353; Sez. VI, 15/06/1998, n.
2157, Sadder, riv. 212232; Sez. VI, 03/02/2000, n.
585, Fiorini, riv. 216412). Tale orientamento considera oggetto dell'impugnazione la custodia in carcere e attribuisce rilievo alla natura meramente processuale della declaratoria di inammissibilità
per mancanza di interesse all'impugnazione,
esprimendo, altresì, la preoccupazione che possano aversi decisioni contrastanti "poiché il
provvedimento sostitutivo può interferire, per la sopravvenienza di fatti nuovi, anche sulla persistenza di indizi gravi". In realtà,
4 l'impugnazione si definisce per il suo contenuto, che, nel caso di specie, è inequivocabilmente e solamente la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, mentre non si ravvisa alcun pericolo di decisioni contrastanti, posto che il
provvedimento sostitutivo si basa esclusivamente
sulla attenuazione delle esigenze cautelari.
L'affermazione, poi, che la declaratoria di
inammissibilità è di tipo meramente processuale e
inidonea a determinare preclusioni è argomento non spendibile in materia de libertate, nella quale qualsiasi ritardo nell'accertamento di circostanze che determinino il venir meno dei presupposti di una qualsiasi misura cautelare non è in alcun modo accettabile (Sez. I, 08/07/1991, n. 3100, Rossi,
riv. 188386; Sez. VI, 10/11/1992, n. 3983,
Oliviero, riv. 192613; Sez. VI, 12/10/1992, n.
3595, Aubry, riv. 192864; 09/03/2004, n. 18302,
Ferro, riv. 229677). Deve, pertanto, affermarsi il principio che la
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno affittiva in considerazione della attenuazione delle esigenze cautelari, in pendenza di impugnazione contro
l'applicazione della più grave misura, che verta
5 sulla sussistenza di gravi indizi, non comporta la perdita dell'interesse a coltivare l'impugnazione. In applicazione di tale principio, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16
marzo 2006.
If Presidente 'estensoreFans fandown
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
-• 8 MAG. 2006
IL CE E Angelo Maria Candemi