Sentenza 26 aprile 2023
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.
Commentario • 1
- 1. Art. 2 c.p. Successione di leggi penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17190 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina limitatamente alla questione relativa alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17190 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale DI EN BR era stato condannato per un furto aggravato in concorso (in Milazzo, in data anteriore e prossima al 8/4/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, sub specie mancanza o apparenza della motivazione, nonché vizio di essa innanzitutto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen.: l'imputato e il coimputato non avrebbero mai affermato di essere riusciti ad accedere al cassetto, all'interno del quale erano riposte le chiavi dell'auto oggetto della condotta predatoria;
né era emersa la rottura del bene posto a tutela dell'oggetto, un suo danneggiamento o la sua trasformazione;
la motivazione dei giudici territoriali, pertanto, si fonderebbe su asserzioni illogiche, non potendosi neppure desumere, dal percorso compiuto dal veicolo, ricomprendente il paese di residenza della fidanzata dell'imputato, l'avvenuto impossessamento delle chiavi del suddetto mezzo. Sotto altro profilo, si è censurata la motivazione anche con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., atteso che la richiesta difensiva era subordinata alla riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 626, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla valutazione inerente all'art. 131 bis, cod. pen. e dichiarato inammissibile nel resto. 2. La Corte di merito, nell'esaminare le doglianze difensive, ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante contestata, la mancata rilevazione sulla vettura di segni di effrazione, essendo stato riscontrato il danneggiamento della black box utilizzata dal coimputato GIORDANO con il concorso morale del DI EN, ritenendo irrilevante il fatto che il danneggiamento fosse stato materialmente posto in • 2 essere dal GIORDANO, la circostanza estendendosi al correo che abbia aderito scientemente alla sua realizzazione. Quanto, poi, alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti normativi, trattandosi di furto aggravato, punito con un massimo edittale eccedente i cinque anni. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte del merito ha disatteso la doglianza relativa alla contestata aggravante in termini perfettamente coerenti con i principi più volti ribaditi in sede di legittimità, spiegando che il danneggiamento aveva riguardato la black box [che gli imputati avevano dichiarato, nel confessare l'addebito, di avere reciso pensando così di scongiurare una loro localizzazione (sul punto, pag. 4 della sentenza appellata)], valutando come irrilevante il fatto che l'imputato non avesse materialmente effettuato il danneggiamento, stante il suo pieno concorso morale. Non vi è stato un effettivo confronto con tale argomentare e, dunque, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. U, n. 8825/2017, Galtelli). Il ricorrente, peraltro, asserisce un difetto motivazionale assoluto, palesemente smentito dal tenore delle ragioni esposte nel documento impugnato e una illogicità della motivazione che, però, per essere dedotta ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deve essere manifesta, ciò che, nella specie, non è dato apprezzare. 4. Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., occorre fare una premessa di tipo generale. L'istituto è stato interessato dalla riforma che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale. Il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede infatti l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e, sulla sua natura, soccorre il diritto vivente: l'istituto ha natura sostanziale (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj), con la conseguenza che la stessa, come novellata, deve trovare applicazione anche rispetto ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale, di 3 rango elevato, rinvenibile dell'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La richiesta formulata dalla parte nel giudizio di merito è stata esaminata solo sotto il profilo dei limiti di pena, profilo, per l'appunto, profondamente inciso dalla riforma nei termini di cui sopra. Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale punto, affinché la Corte di merito proceda a nuovo giudizio sulla offensività del fatto, alla luce dei nuovi parametri legali di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131 bis, c.p., con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estensore LL CA AN MA reet,A n Il Presidente rts/___CLO