Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17190
CASS
Sentenza 26 aprile 2023

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.

Commentario1

  • 1Art. 2 c.p. Successione di leggi penali
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    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17190
Data del deposito : 26 aprile 2023

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