CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2023, n. 42844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42844 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 42844 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato intervenuto ex art. 599 cod proc pen tra SS ME e il Procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Napoli - che lo aveva dichiarato responsabile dei reati in materia di stupefacenti rispettivamente ascrittigli (associazione di cui all' art. 74 DPR 309/1990 finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi reati - fine), riducendo la pena inflitta dal primo giudice. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SS, deducendo vizio di violazione di legge. Con la sentenza impugnata, aderendo all'accordo intercorso tra il ricorrente ed il Procuratore generale, la Corte territoriale aveva riqualificato il reato associativo nella ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Altrettanto non era però avvenuto in relazione ai reati fine contestati, che avrebbero essere riqualificati nella ipotesi attenuata del V comma dell'art. 73 DPR 309/1990, con evidente incompatibilità logica ed erroneità della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ricordato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè questioni inerenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr Sez.
1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). 2. Nel caso di specie, SS ME, che ha concordato con il Procuratore Generale l'applicazione delle pene ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha dedotto questioni attinenti ai motivi di appello rinunciati, riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti contestati quali reati- fine. Invero, si legge nell'atto di appello ( cfr. pag 7) che il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado anche in ordine alla qualificazione giuridica dei reati - fine, rinunciando poi - come emerge dal verbale di udienza del 10 gennaio 2023 - a tutti i motivi proposti, ad eccezione di quello inerente alla qualificazione del solo reato associativo. 3. Va allora ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.
2 - n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01). Ciò posto, stante l'intangibilità della statuizione di primo grado in ordine alla qualificazione giuridica dei reati - fine nell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, il rilievo della pur sussistente incompatibilità tra la disposta condanna per la fattispecie attenuata del reato associativo e l'a. ffermazione di colpevolezza per i reati -fine, comporterebbe, all'evidenza, una possibile reformatio in peius della sentenza impugnata, dovendo a rigore procedersi alla riqualificazione del reato associativo nella più grave ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, DPR 309/1990. Non solo, quindi, il motivo non sarebbe accoglibile stante il divieto di reformatio in peius, ma è altresì palese il radicale difetto di interesse dell'imputato in ordine al ricorso proposto. 4. Va infine rilevato, per completezza, che non ricorre alcuna illegalità delle pene inflitte in ordine ai reati fine- contestati, poiché gli aumenti a titoli di continuazione applicati, nella misura di mesi due per ogni reato, sono pienamente compatibili con i limiti di cui all'art.81 cod pen. 5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi OR IC S t' "overe
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 42844 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato intervenuto ex art. 599 cod proc pen tra SS ME e il Procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Napoli - che lo aveva dichiarato responsabile dei reati in materia di stupefacenti rispettivamente ascrittigli (associazione di cui all' art. 74 DPR 309/1990 finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi reati - fine), riducendo la pena inflitta dal primo giudice. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SS, deducendo vizio di violazione di legge. Con la sentenza impugnata, aderendo all'accordo intercorso tra il ricorrente ed il Procuratore generale, la Corte territoriale aveva riqualificato il reato associativo nella ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990. Altrettanto non era però avvenuto in relazione ai reati fine contestati, che avrebbero essere riqualificati nella ipotesi attenuata del V comma dell'art. 73 DPR 309/1990, con evidente incompatibilità logica ed erroneità della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ricordato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè questioni inerenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr Sez.
1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). 2. Nel caso di specie, SS ME, che ha concordato con il Procuratore Generale l'applicazione delle pene ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha dedotto questioni attinenti ai motivi di appello rinunciati, riguardanti la qualificazione giuridica dei fatti contestati quali reati- fine. Invero, si legge nell'atto di appello ( cfr. pag 7) che il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado anche in ordine alla qualificazione giuridica dei reati - fine, rinunciando poi - come emerge dal verbale di udienza del 10 gennaio 2023 - a tutti i motivi proposti, ad eccezione di quello inerente alla qualificazione del solo reato associativo. 3. Va allora ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.
2 - n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01). Ciò posto, stante l'intangibilità della statuizione di primo grado in ordine alla qualificazione giuridica dei reati - fine nell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, il rilievo della pur sussistente incompatibilità tra la disposta condanna per la fattispecie attenuata del reato associativo e l'a. ffermazione di colpevolezza per i reati -fine, comporterebbe, all'evidenza, una possibile reformatio in peius della sentenza impugnata, dovendo a rigore procedersi alla riqualificazione del reato associativo nella più grave ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, DPR 309/1990. Non solo, quindi, il motivo non sarebbe accoglibile stante il divieto di reformatio in peius, ma è altresì palese il radicale difetto di interesse dell'imputato in ordine al ricorso proposto. 4. Va infine rilevato, per completezza, che non ricorre alcuna illegalità delle pene inflitte in ordine ai reati fine- contestati, poiché gli aumenti a titoli di continuazione applicati, nella misura di mesi due per ogni reato, sono pienamente compatibili con i limiti di cui all'art.81 cod pen. 5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi OR IC S t' "overe