Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2000, n. 2377
CASS
Sentenza 10 novembre 2000

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La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 secondo comma cod. proc. pen., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi. La questione con cui si deduca la non esecutività del provvedimento presuppone infatti patologie procedimentali che afferiscono al titolo sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per loro causa, divenuto esecutivo; la restituzione nel termine attiene invece solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l'istante è abilitato a proporre l'atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.

In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ininfluente il fatto che l'avvenuto mutamento di domicilio fosse stato comunicato al competente ufficio anagrafico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2000, n. 2377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2377
    Data del deposito : 10 novembre 2000

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