Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 2
La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 secondo comma cod. proc. pen., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione, atteso che i due istituti concernono situazioni e presupposti diversi. La questione con cui si deduca la non esecutività del provvedimento presuppone infatti patologie procedimentali che afferiscono al titolo sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per loro causa, divenuto esecutivo; la restituzione nel termine attiene invece solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l'istante è abilitato a proporre l'atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.
In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ininfluente il fatto che l'avvenuto mutamento di domicilio fosse stato comunicato al competente ufficio anagrafico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2000, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. CARMELO SCIUTO Presidente del 10/11/2000
2. Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
3. Dott. BENITO Romano DE GRAZIA Consigliere N. 4894
4. Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. VINCENZO ROMIS Consigliere N. 44529/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DA CO, n. in Picerno il 16.06.1934;
avverso l'ordinanza del Pretore di Aosta in data 22 dicembre 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva:
1. Il 22 dicembre 1998 il Pretore di Aosta, giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze proposte da CO DA il 24 settembre 1998 ed il novembre dello stesso anno, con le quali veniva proposto incidente di esecuzione e, con la seconda, si dichiarava anche di proporre appello, in relazione alla sentenza del 21 maggio 1998 dello stesso Pretore, sul presupposto che egli non aveva "mai ricevuto nessuna notifica su questo reato... senza mai essere chiamato a giudizio e "non ha mai ricevuto la notifica dell'estratto sentenza che invece risulta notificato con il rito degli irreperibili, dopo un tentativo di procedere alla notificazione... presso l'indirizzo di Via Castel Morrone 10 Milano, dal quale lo scrivente era sloggiato per andare ad abitare in Via Abbiate n. Milano e successivamente, dove ora risiedo, Via Hermada 15 Milano".
Rilevava il giudice della esecuzione che in relazione a quel procedimento il DA "ha proceduto a dichiarare il proprio domicilio, indicando quello di Milano, Via Castelmor(r)one 10/A, in occasione di sua identificazione avvenuta il 25 luglio 1993 presso la sottosezione di polizia stradale della Polizia di Stato di Pont St.Martin"; che, "a fronte dell'asserito mutamento del domicilio, come allegato dal DA, quest'ultimo non ha assolto l'obbligo di comunicarlo all'autorità giudiziaria, come prescritto dall'art. 161 c.p.p."; che, quindi, "la notifica del decreto di citazione è stata ritualmente eseguita mediante consegna al difensore".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il CO, deducendo vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 670 e 175 c.p.p.. Assume, in sintesi, che l'estratto contumaciale della sentenza era stato "notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. senza che nella fattispecie potesse ritenersi sussistente l'irreperibilità del sottoscritto, il quale, avendo dovuto lasciare l'abitazione di Castel Morrone 10, aveva provveduto a comunicare tempestivamente all'anagrafe il nuovo domicilio e sarebbe stato sufficiente un semplice controllo presso tale ufficio per scoprire il nuovo indirizzo..."; che, "inoltre, l'elezione di domicilio è avvenuta nel corso di un semplice controllo avvenuto nel luglio 1993, mentre lo spostamento da via Castel Morrone 10... è intervenuta circa un anno dopo... lo scrivente si era ormai dimenticato dell'elezione di domicilio fatta..."; che egli si era, in quella circostanza, limitato "ad indicare... uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p....", sicché, in sostanza, non di elezione, ma di dichiarazione di domicilio si era trattato;
che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la insussistenza delle condizioni previste dall'art. 175 c.p.p. per la restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione, tale richiesta dovendo ritenersi compresa nell'atto "di integrazione datato 2.11.1998".
3. Il ricorso è infondato.
Invero, ha dato atto il giudice del merito della circostanza fattuale della avvenuta dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, il quale, dal canto suo, neppure sostanzialmente la contesta, limitandosi ad addurre che la stessa sarebbe avvenuta "nel corso di un semplice controllo".
Scaturiva da tanto l'obbligo per il ricorrente di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161.1 c.p.p.; in mancanza di tanto, ritualmente la notificazione è stata effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dello stesso disposto normativo. A nulla rileva, perciò, che tale mutamento di domicilio possa essere stato dichiarato al competente ufficio di anagrafe;
e, una volta che l'ufficiale notificatore abbia accertato la impossibilità di notificare l'atto nel domicilio dichiarato o (eletto), egli non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario della notifica dell'atto, e questa è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore.
Quanto, poi, alla richiesta di restituzione nel termine, deve rilevarsi che con la prima istanza del 24 settembre 1998 il DA si era limitato a rappresentare di non aver "mai ricevuto nessuna notifica su questo procedimento", con ciò, in sostanza, proponendo solo questione afferente al titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art.175 c.p.p., non può ritenersi implicitamente proposta con la richiesta di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 4989/1995); i due istituti, difatti, afferiscono a situazioni e presupposti diversi: la questione con la quale si deduca la non esecutività del provvedimento, invero, presuppone patologie procedimentali che afferiscono al titolo, sotto il profilo della sua mancanza o del suo non essere, per tali patologie, divenuto esecutivo;
la restituzione nel termine, invece attiene solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sicché solo per l'accertata ricorrenza di una di queste cause (non per patologie procedimentali), l'istante è abilitato a proporre l'atto, per il quale, altrimenti, si sarebbe verificata la decadenza. Del resto, è lo stesso disposto dell'art. 670.3 c.p.p. ad ipotizzare che con la richiesta che sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, l'interessato possa anche eccepire "che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione del termine a norma dell'art. 175...". Ciò posto, neppure con la seconda istanza del 2 novembre 1998 si appalesa formulata una specifica istanza in tal senso. In ogni caso, quand'anche una siffatta richiesta volesse rinvenirsi nella prospettata "dichiarazione di impugnazione apparentemente tardiva", essa sarebbe stata tardivamente proposta: poiché, difatti, tale istanza va presentata, ai sensi dell'art. 175.3 c.p.p., a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, o da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, è sufficiente nella specie rilevare che dall'epoca della prima istanza del 24 settembre 1998 (con la quale il ricorrente esplicita, comunque, l'avvenuta conoscenza dell'atto) era da tempo spirato il temine di legge suindicato. E giova anche, al riguardo, rilevare che la competenza alternativa dettata dall'art. 670.3 c.p.p., a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, non modifica affatto la disciplina generale dell'istituto, come disciplinata dall'art. 175, in particolare - per quel che nella specie rileva - quanto al precitato termine di decadenza (cfr. Cass., Sez. 6^ n. 843/1995).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001