Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis cod. proc. pen., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il pubblico ministero deve allo scopo designarne uno d'ufficio. Da ciò consegue l'esattezza della decisione del giudice dibattimentale il quale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiari la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo cod. proc. pen., ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha anche specificato che il provvedimento non sarebbe comunque impugnabile per abnormità, poiché esprime un potere di annullamento riconosciuto al tribunale in composizione monocratica dagli artt. 550 e 552 cod. proc. pen., e non determina comunque una stasi insuperabile del procedimento).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1965
Dott. AGRÒ AN S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 7917/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;
Contro
l'ordinanza in data 30 maggio 2002 emessa dal detto Tribunale nel giudizio a carico di De UC UC e NI AN. Letta l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Oliva Bruno;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il detto Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di De UC UC e NI AN in quanto non preceduto dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore tecnico, di cui gli imputati erano privi non essendo stato nominato un difensore di ufficio, e, quindi, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Il ricorrente sostiene che non sussiste alcun obbligo in capo al pubblico Ministero di nominare un difensore di ufficio all'indagato al momento della conclusione delle indagini preliminari, di modo che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dovrebbe essere notificato anche al difensore, di fiducia o di ufficio, già risultante dagli atti delle indagini preliminari. L'ordinanza impugnata sarebbe, quindi, abnorme in quanto sancisce una nullità di ordine generale in un caso non previsto dalla legge. Il ricorso è inammissibile poiché proposto contro un provvedimento non impugnabile e, comunque, per un motivo infondato.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla categoria dell'abnormità (Cass. Sez. Un. 24-11-1999/26-1-2000, ric. Magnani), ritiene il Collegio che la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per Cassazione, non essendo configurabile per ciò solo un'abnormità, trattandosi di un vizio dell'atto che non può essere invocato per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p.- Sicché deve ritenersi non consentito il ricorso per Cassazione contro il provvedimento in esame, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale poiché è prevista, con riferimento al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, dagli art. 550 e 552 c.p.p. e neppure determina una stasi processuale, ben potendo il pubblico ministero precedere alla nomina di un difensore di ufficio al quale notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Peraltro il chiaro dettato del primo comma dell'art. 415 bis c.p.p. impone la notifica dell'avviso anzidetto al difensore al fine di anticipare il contraddittorio, nella sua massima estensione comprensiva della difesa tecnica, ad un momento antecedente l'esercizio dell'azione penale, così da consentire alla difesa di poter influire sulle determinazioni del pubblico ministero, di modo che tra le varie possibili interpretazioni della norma, priva di specifica articolazione, deve preferirsi quella che, prevedendo la nomina di un difensore di ufficio nel considerato momento processuale, sia conforme ai principi costituzionali dell'inviolabilità della difesa e dell'indefettibilità del contraddittorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004