Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Il notaio che falsamente attesti che la firma è stata apposta da colui che appare esserne l'autore, previa identificazione, risponde del delitto di cui all'art.479 cod. pen.; egli si rende colpevole del reato di falso ideologico in certificato, di cui all'art.480 cod. pen., se falsamente attesta la veridicità della sottoscrizione, senza fare menzione di attività da lui compiute o percepite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.3.2000
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " R. L. Calabrese " N. 571
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " A. Di Popolo " N. 40245/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da NI IA, n. Modena 27.6.36 avverso la sentenza 16.6.99 corte d'appello di Bologna Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Galati che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. Pighi.
Motivi della decisione
NI IA era condannato dal tribunale di Modena per il reato ex art.479 cp, per avere, nella qualità di notaio, attestato falsamente che ES HE aveva apposto alla sua presenza la firma in calce alla procura speciale a vendere un'autovettura. Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello di Bologna confermava, osservando, a confutazione della tesi difensiva, che prospettava la sussistenza dell'ipotesi della c.d. autentica minore, che l'art. 49 l. not. impone al notaio di accertare l'identità di colui che appone la firma, laddove nella specie l'identità era stata verificata dall'impiegata VI mediante copia fotostatica del "tesserino", del ES, da un tempo cliente dello studio NI. Ricorre il difensore, lamentando l'omessa acquisizione dell'atto in questione, che sola avrebbe consentito di accertare se il notaio si fosse limitato ad attestare l'autografia della firma, ovvero anche l'identità del cliente.
Si lamenta pure il travisamento da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni della teste Bevini, in ordine alla presenza in determinati giorni della settimana del notaio nei locali dell'agenzia di pratiche automobilistiche.
Il ricorso è fondato.
Il notaio che falsamente attesti che la firma è stata apposta da colui che appare esserne l'autore, previa identificazione, risponde del delitto di cui all'art. 479 cp;
egli si rende colpevole del reato di falso ideologico in certificato, delineato dall'art. 480 cp, se falsamente attesta la veridicità della sottoscrizione, senza fare menzione di attività da lui compiute o percepite (v. cass. sez. V, 8.1.87, n. 62, Giuliani). Indispensabile appare, pertanto, l'acquisizione dell'atto sottoscritto dal ES (resa vana, a detta del difensore dell'imputato, dalla richiesta inoltrata erroneamente dalla polizia giudiziaria al P.R.A. di Bologna, anziché quello di Modena) al fine di stabilire se ricorrano gli estremi del reato gravato ovvero, se del caso, quelli dell'illecito di cui allo art. 480 cp (ipotesi del falso "vera di firma" o "autentica minore"), peraltro prescritto. Non può convenirsi con quanto assunto dalla corte felsinea, dal momento che un'autentica notarile difforme dallo schema di legge (art. 49 l. notarile), che esige l'identificazione del sottoscrittore, può ingenerare responsabilità disciplinare, ma non necessariamente quella di carattere penale alla stregua dello art.479 cp. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000