Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15477 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Efeclusers SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ADAMO - Presidente R.G.N. 10167/02 Dott. Mario Consigliere Cron.15477 03 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Maria 31519 Dott. Luigi RAGONESI Consigliere Dott. Vittorio Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso l'avvocato FERDINANDO CATAPANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
и - ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, 10 rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
1380 avverso il provvedimento del Tribunale di SALERNO, 1 depositato il 20/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procura tore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo DI SI ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, individuato come emesso dalla corte d'Assise di Salerno del 20 marzo 2002 con il qua- le si rigettava il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei sui confronti dal Prefetto di Sa- lerno in data 11 marzo 2002. Motivi della decisione. h 1. Si pone preliminarmente la questione della ammis- sibilità del ricorso. Il ricorso come si è anticipato in narrativa si ri- volge avverso un provvedimento della corte di Assise,e confermano detta direzione tanto il contenuto del man- dato a margine che si riferisce alla impugnativa di un quanto ilprovvedimento del predetto giudice penale, secondo motivo nel quale allega una carenza di giuri- sdizione del giudice autore della decisione impugnata, non appartenendo la materia che ne occupa alle corti 2 di assise. Esso peraltro è notificato al Ministro degli Interni, che non ha comunqu legittimazione passiva e nella controversia. Il provvedimento depositato ai sensi dell'art 369 cpc n 2 dal suo canto riguarda la SI ma risulta emesso dal Tribunale civile di Salerno. Il ricorso peraltro manca di un parte narrativa cosicchè anzitutto non è dato comprendere , atteso il ' t suaccennato secondo motivo diretto esplicitamene a cen- surare una carenza di giurisdizione, ed atteso il teno- re del mandato, se nella vicenda vi sia stata oltre al- la decisione del tribunale civile anche una della corte di Assise. La mancanza della parte narrativa Ø si tra- duce anzitutto nella violazione della prescrizione di cui al n 2 dell'art 366 cpc, ma anche in quella del n 3 della stessa norma che impone l'obbligo di esporre sommariamente i fatti della causa ai fini della auto- sufficienza del ricorso.
1. a. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condan- 3 na la ricorrente al pagamento delle 100,02 che liquida in Euro oltre a quele EURO ed agli onorari che liquida in ¥500, In Roma il 22 maggio 2003. Il Consigliere estensore (Giuseppe Maria Berruti} CORTE SUPER A ZIONE Prima S Depoetis teria 1.6 OTT. 2003 CANCELLIERE 4 spese del giudizio prenotate a debito 00. Il Presidente (Mario Adamo) мого МашеMari IL CANCELLIERE Luisa Passinetti