Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10464 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE1 04 64 /0 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE UBBLICA I LI NA GC. UPREMA DI CASSAZIONE Ogget to CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA - R.G.N. 10309/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron.23082 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: SE NN, SE IT, SE NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C.MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato CIMIOTTA V., difesi dall'avvocato LA FRANCESCA ANDREA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
IM DE UL S.r.l. in persona dell'amm.re Unico e legale rapp. te p.t. Sig. DE UL PIERO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.T. D'AQUINO 108, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMI 2001 ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato GALLIANO 823 -1- ENRICO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
EL HI;
- intimato avverso la sentenza n. 87/98 del Giudice conciliatore di NOVARA, depositata il 13/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4/5/92 HI HI, titolare dell'omonima ditta individuale, convenne in giudizio GI, OR e EN AI davanti al Giudice Conciliatore di Novara per sentirli condannare al pagamento di lire 930.580, a titolo di corrispettivo dovutogli per lavori di elettricità su un un impianto citofonico. I convenuti, costituitisi, eccepirono l'inadempimento chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore all'esecuzione della prestazione non eseguita. Dedussero, inoltre, che essi si erano rivolti al HI in accordo con l'impresa De Giuliani s.r.l, da di altreloro precedentemente incaricata anche opere, la quale si era impegnata a sostenere la spesa per i lavori commessi al HI non essendo stata in grado di eseguirli direttamente. Chiesero pertanto, ed ottennnero di chiamare in causa la detta impresa nei cui confronti proposero domanda di manleva. La chiamata si costituì e sostenendo di essere estranea ai rapporti tra l'attore e i convenuti, chiese il rigetto della domanda. In sede di precisazione delle conclusioni, i convenuti chiesero la risoluzione del contratto e la del danno dacondanna dell'attore al risarcimento liquidare equitativamente, confermando la domanda di manleva nei confronti della chiamata in causa. depositata il13/11/98 il Giudice Con sentenza dichiarato risolto il contratto per Conciliatore, inadempimento dell'attore, rigettò la domanda di risarcimento proposta dai convenuti che condannò a pagare, in favore dell'attore, la somma di lire 504.000., rigettandone la domanda di manleva. Contro la sentenza i AI hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi. Ha resistito al gravame l'impresa De Giuliani con controricorso. Nessuna attività difensiva ha svolto il HI. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione per avere la sentenza rigettato senza alcuna spiegazione la domanda di risarcimento proposta dai convenuti, non considerando che la prova dei danni poteva proveniente ricavarsi da una lettera in data 15/6/91 dallo stesso attore. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge (art.112 cod.proc.civ.) e vizi di motivazione perchè la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attore di 504.000 lire era stata pronunziata in difetto di domanda e senza tenere conto che l'attore era stato riconosciuto inadempiente. Col terzo motivo si denuncia violazione di legge (artt.115 cod.proc.civ; 24 2° comma Cost.) per avere la sentenza rigettato per difetto di prova la domanda di manleva proposta nei confronti dell'impresa De Giuliani, omettendo di considerare le richieste istruttorie formulate dai convenuti. II - Nessuna delle censure merita accoglimento. Non la prima, perché la ragione del rigetto della domanda risarcitoria dei convenuti rinvenibile nella complessiva motivazione della sentenza. Il Conciliatore, infatti, pur riconoscendo le deficienze dei lavori eseguiti dall'attore, da lui stesso ammesse con la lettera 15/6/91, ha ritenuto sulla base delle risultanze probatorie che, avendo il HI comunque reso in parte funzionante l'impianto citofonico, aveva diritto a un quid che ha equitativamente liquidato in lire 504.000, con ciò implicitamente escludendo, in base alle prove raccolte (ivi compresa, quindi la citata lettera), l'esistenza di danni risarcibili ai convenuti. Non la seconda, perché il Conciliatore, esercitando il suo potere di interpretazione delle richieste attoree, ha ritenuto implicita in tali richieste anche una domanda di pagamento in via equitativa ed in tal senso ha disposto, decidendo secondo equità com' è reso evidente HI non già di dall'attribuzione al un corrispettivo, ma di una somma onnicomprensiva definita, non a caso, "quid". Non la terza perchè il Conciliatore, in base all'istruttoria svolta, ha ritenuto non provato un rapporto tra i convenuti e il terzo, che potesse giustificare l'accoglimento della domanda di manleva. Nè le circostanze su cui i convenuti avevano chiesto l'ammissione della prova per testi e dagli stessi riportate nel ricorso appaiono tali da inficiare la conclusione cui il giudicante pervenuto. Benchè intestate come violazione di legge, le doglianze appaiono volte inammissibilmente a sindacare la regola di equità posta a base della decisione. Come tali sono inammissibili in questa sede, e comportano il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11 maggio 2001 Il presidente L'estensore ~ intellное Aloone IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA ✓ AGO 2001Roma IL CANCELLIERE C1 France ind