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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19924 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/12/2022 del TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Fulvio Baldi ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19924 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Piacenza in composizione monocratica del 29 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a SA SI la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Piacenza il 13 dicembre 2022. 1.Un primo motivo di ricorso si duole dell'inosservanza della legge penale e della illegalità della pena comminata, in quanto il giudice avrebbe applicato la pena pecuniaria calcolando una pena base inferiore al minimo edittale di euro 154, previsto dall'art. 624 cod. pen.. 2.Un secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto la condotta accertata, in base alle risultanze processuali, si arresterebbe alla fase del tentativo, dal momento che l'intervento delle forze di polizia avrebbe impedito all'imputato di acquisire il dominio esclusivo sulle cose asportate dall'interno dell'autovettura. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo presta il fianco alla censura di difetto di interesse all'impugnazione, in quanto è principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato che lamenti la determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di errore di quantificazione in "bonam partem" (Cass. sez. 7, ord. n. 6966 del 17/4/15, Emma, Rv. 266173; Cass. sez. 3, n.19523 del 18/3/10, B.A., Rv. 247179). La denunciata illegalità della pena, quantunque sussistente, ha determinato un effetto favorevole all'imputato e non può essere, da parte sua, fatta oggetto di doglianza in questa sede. 3.11 secondo motivo è invece attinto dal vizio di aspecificità. E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge 1 non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. Cari Valentino, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata - unico documento allegato dal ricorrente al proprio atto di impugnazione - emerge che l'imputato "si è impossessato dei beni altrui meglio descritti in imputazione, prelevandoli dall'abitacolo dell'autovettura su cui si era furtivamente introdotto e conseguendo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva" (pag.3). L'imputato, pertanto, ha acquisito la piena signoila delle cose sottratte, integrando con tale condotta il delitto di furto consumato. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/4/23 Il conigRere estensore Il Presidente
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Fulvio Baldi ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19924 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Piacenza in composizione monocratica del 29 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a SA SI la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Piacenza il 13 dicembre 2022. 1.Un primo motivo di ricorso si duole dell'inosservanza della legge penale e della illegalità della pena comminata, in quanto il giudice avrebbe applicato la pena pecuniaria calcolando una pena base inferiore al minimo edittale di euro 154, previsto dall'art. 624 cod. pen.. 2.Un secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto la condotta accertata, in base alle risultanze processuali, si arresterebbe alla fase del tentativo, dal momento che l'intervento delle forze di polizia avrebbe impedito all'imputato di acquisire il dominio esclusivo sulle cose asportate dall'interno dell'autovettura. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo presta il fianco alla censura di difetto di interesse all'impugnazione, in quanto è principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato che lamenti la determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di errore di quantificazione in "bonam partem" (Cass. sez. 7, ord. n. 6966 del 17/4/15, Emma, Rv. 266173; Cass. sez. 3, n.19523 del 18/3/10, B.A., Rv. 247179). La denunciata illegalità della pena, quantunque sussistente, ha determinato un effetto favorevole all'imputato e non può essere, da parte sua, fatta oggetto di doglianza in questa sede. 3.11 secondo motivo è invece attinto dal vizio di aspecificità. E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge 1 non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. Cari Valentino, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata - unico documento allegato dal ricorrente al proprio atto di impugnazione - emerge che l'imputato "si è impossessato dei beni altrui meglio descritti in imputazione, prelevandoli dall'abitacolo dell'autovettura su cui si era furtivamente introdotto e conseguendo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva" (pag.3). L'imputato, pertanto, ha acquisito la piena signoila delle cose sottratte, integrando con tale condotta il delitto di furto consumato. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/4/23 Il conigRere estensore Il Presidente