Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il reato previsto dall'art. 1216 cod. nav., nè quello previsto dall'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, la mancata iscrizione, nell'apposito registro delle navi e dei galleggianti minori abilitati alla pesca, di un'imbarcazione di ridotte dimensioni, priva di attrezzatura per l'esercizio della pesca professionale. (Fattispecie relativa a natante di appena quattro metri di lunghezza per il quale la Corte ha escluso la necessità di licenza di navigabilità, di ruolino dell'equipaggio e dell'iscrizione nel registro di navi abilitate alla pesca, svolgendo l'imbarcazione la funzione di semplice appoggio per il pescatore subacqueo costiero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2010, n. 28715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28715 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1142
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2167/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NI AU, nato a [...] l'8 ottobre del 1972;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25 settembre del 2009;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 settembre del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Livorno il 2 febbraio del 2008, assolveva NI AU dal delitto di cui all'art. 1117 c.n., per avere assunto il comando della motobarca "Carapace" senza averne titolo e riduceva ad Euro 100 di ammenda la pena che gli era stata inflitta quale responsabile del reato di cui all'art. 1216 c.n. per avere impiegato, nella qualità di comandante ed armatore, detta imbarcazione senza che fossero stati rilasciati i documenti comprovanti i requisiti di navigabilità a norma dell'art. 164 c.n.. Il 30 giugno del 2006 il NI era stato sorpreso sull'imbarcazione denominata "Carapace" di proprietà della Cooperativa Salmastro, di cui era il legale rappresentante, senza il possesso dei documenti prescritti e del ruolino di equipaggio. Al momento della contestazione dell'addebito il NI riferì che i documenti esistevano ma si trovavano depositati presso la capitaneria di porto per il rinnovo.
Secondo il verbalizzante, trattandosi di imbarcazione da lavoro e non da diporto, doveva essere iscritta nel registro delle navi minori a prescindere dalle sue dimensioni e, per essere abilitata alla navigazione, doveva essere munita di licenza di navigazione e del ruolino di equipaggio dove vengono annotate le persone imbarcate. A fondamento della decisione la Corte osservava che la licenza di navigazione non era stata mai rilasciata e quindi la contravvenzione di cui all'art. 1216 c.n. era configurabile. Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione del D.M. 1 giugno 1987, n. 249, art. 3, comma 2, il quale nulla dispone in merito all'obbligo del pescatore di chiedere la registrazione presso gli Uffici della Capitaneria del mezzo utilizzato per il trasporto di materiale di sostegno al sub;
d'altra parte sarebbe incongruo esigere per un natante di piccole dimensioni l'iscrizione nei registri della capitaneria.
L'omessa applicazione dell'indulto.
IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso, in esso assorbito il secondo, va accolto.
Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione per esercitare la pesca devono essere munite di apposito permesso (ora licenza) a norma della L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 12). A norma dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione della citata legge,approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, le navi destinate alla pesca professionale si distinguono in varie categorie a seconda del tipo di pesca esercitata Anche i pescatori e le imprese dedite alla pesca professionale devono essere iscritti in apposito registri.
L'art. 24, comma 2, della citata legge, punisce con l'ammenda chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione. L'art. 1216 c.n. punisce l'armatore che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile.
Nella fattispecie non è applicabile ne' la disposizione di cui all'art. 1216 c.n. ne' quella di cui alla L. n. 963 del 1965, artt.12 e 24. Non è applicabile la prima perché, nonostante si sia fatto riferimento all'art. 1261 c.n., al prevenuto in realtà non si è contestato l'uso di una nave o di un galleggiante non abilitato alla navigazione bensì la mancata iscrizione di un'imbarcazione da pesca nell'apposito registro delle navi e dei galleggianti minori abilitati alla pesca. In ogni caso trattandosi di una piccola imbarcazione di appena quattro metri non erano richiesti la licenza di navigabilità ed il ruolino dell'equipaggio.
Non sono applicabili le disposizioni sulla pesca marittima sotto diversi profili. In primo luogo perché l'imbarcazione in esame al momento del fermo non svolgeva alcuna attività di pesca e, peraltro, per le sue ridottissime dimensioni e per la mancanza di attrezzature anche minime non poteva essere adibita direttamente ad alcun tipo di pesca professionale.
Non poteva quindi considerarsi imbarcazione da pesca. Si tratta di un'imbarcazione di metri quattro munita di un motore fuori bordo di venti cavalli. Essa, secondo gli accertamenti compiuti dal giudice del merito, era utilizzata dalla Cooperativa unicamente come barca d'appoggio per il pescatore subacqueo professionale e, al momento del fermo, non era adibita ad attività di pesca subacquea, ma era stata utilizzata come una comune imbarcazione da diporto. In secondo luogo perché il D.M. 1 giugno del 1987, n. 249 che disciplina la pesca subacquea professionale e non professionale, dispone per motivi di sicurezza,che il subacqueo deve essere seguito da un mezzo nautico con almeno una persona a bordo pronta ad intervenire, ma non prescrive la messa a ruolino di tale persona o la specifica annotazione della funzione svolta dal natante utilizzato come imbarcazione d'appoggio. Pertanto non è richiesto ne' il ruolino dell'equipaggio ne' l'iscrizione nel registro delle navi abilitate alla pesca in quanto un'imbarcazione di appena quattro metri che svolge una funzione di semplice appoggio per il pescatore subacqueo costiero, non può considerarsi imbarcazione da pesca essendo tali solo quelle munite di attrezzatura (reti; celle frigorifere, ecc) per l'esercizio della pesca professionale.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010