Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 20459
CASS
Sentenza 20 marzo 2009

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Massime1

A norma dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, quando deve effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo "status libertatis" alla data della notifica del decreto. Tale regola si applica anche quando la notificazione sia stata effettuata a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 20459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20459
Data del deposito : 20 marzo 2009

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