Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
A norma dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, quando deve effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo "status libertatis" alla data della notifica del decreto. Tale regola si applica anche quando la notificazione sia stata effettuata a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 20459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20459 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/03/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 574
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 33578/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RIZQY ADIL n. il 06/03/1977;
avverso SENTENZA del 08/07/2005 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado e di quella di appello;
Udito il difensore Avv. LUPPINO C..
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di resistenza per avere usato violenza agli agenti di polizia allo scopo di opporsi a loro mentre compivano un atto d'ufficio procedendo alla sua identificazione e foto - segnalazione;
che, per la corte d'appello, la pretesa nullità del giudizio di primo grado perché al momento della notifica del decreto di citazione e dell'avviso di conclusione delle indagini l'imputato era detenuto è priva di fondamento;
che le notificazioni sono state effettuate ex art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di fiducia e lo stato di detenzione non risultava dagli atti del procedimento, indipendentemente dalla conoscenza di tale circostanza da parte del pubblico ministero;
che, ad avviso della Corte di merito, il quadro probatorio da consistenza all'accusa formulata ed è costituito dalle dichiarazioni dei due agenti della questura di Genova;
che le attenuanti generiche sono state valutate equivalenti per la particolare configurazione della recidiva e per la esistenza di predenti specifici;
che il ricorrente deduce la nullità del giudizio di primo grado e di quello d'appello, in quanto al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e delle notifiche successive del decreto di citazione a giudizio, il ricorrente non aveva sottoscritto alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, ed era detenuto nella casa circondariale di Marassi in forza di un provvedimento di cumulo di pene emesso dalla procura di Genova;
che, per la regolarità delle citazioni, avrebbero dovuto essere effettuate ricerche anche in tale direzione per la regolarità del giudizio di primo grado;
che appare evidente la nullità del giudizio d'appello, celebrato in contumacia nonostante l'imputato fosse detenuto, come risultante dagli atti, già dal maggio 2004, e pertanto è nullo il decreto di citazione a giudizio, e la notifica dell'estratto contumaciale;
che in ogni caso la detenzione prescinde e supera qualsiasi dichiarazione o elezione di domicilio;
che l'istruttoria dibattimentale non ha risolto i dubbi sulla ricostruzione dei fatti e se la condotta dell'imputato abbia in realtà configurato il reato contestato, e pertanto si insiste per l'assoluzione;
che tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che a norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto (Sez. 6^, 10 giugno 2003, dep. 30 settembre 2003, n. 37135);
che tale regola va applicata anche nell'ipotesi un cui il decreto di citazione a giudizio sia notificato al difensore di fiducia dell'imputato detenuto anche per causa diversa da quella per la quale la notifica è stata effettuata ex art. 61 c.p.p., comma 4;
che, una volta conosciuto o comunque tempestivamente dedotto lo stato di detenzione, le autorità giudiziarie procedenti avrebbero dovuto effettuare i necessari accertamenti per verificare la regolarità della notificazione della vocatio in iudicium e rinnovare le relative notificazioni non effettuate nelle forme indicate;
che il difensore ha tempestivamente dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado nell' udienza 1 dicembre 2003 e l'autorità procedente avrebbe dovuto procedere agli accertamenti sulla regolarità delle citazione, a norma degli artt. 420 bis e 484 c.p.p.;
che le predette violazioni rendono nullo la sentenza di primo grado giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, di conseguenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009