Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di lesioni colpose, il consenso del paziente ad un trattamento medico - che non si identifica con quello di cui all'art. 50 cod. pen., ma che costituisce un presupposto per la validità e liceità dell'attività medica - perde di efficacia, ancorché consapevolmente prestato in ordine alle conseguenze lesive all'integrità personale, se queste si risolvano in una menomazione permanente che incide negativamente sul valore sociale della persona umana. (Nella specie, è stato ravvisato il reato di lesioni personali colpose in relazione ad un intervento odontoiatrico che aveva determinato nel paziente l'indebolimento permanente della funzione masticatoria).
Commentario • 1
- 1. Attività medico-chirurgica: mancato consenso del paziente e rilevanza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2006, n. 11640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11640 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/02/2006
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 230
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 42970/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE LO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata in data 30/05/2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto. Udito l'Avv. BORGHI G..
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, HI LO è stato dichiarato colpevole dei reati di abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra e lesioni colpose, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di OL RI e delle altre costituite parti civili.
2. L'imputato sviluppa sei motivi di ricorso, in tutto simili a quelli sviluppati in altra analoga procedura a suo carico, promossa da una diversa persona offesa e sottoposta all'esame di questo collegio nella stessa udienza odierna.
3. Nel primo motivo di ricorso è possibile leggere una generale contestazione del percorso logico giuridico seguito dalla corte d'appello per giungere alla declaratoria di responsabilità penale con riferimento al capo b) dell'imputazione (lesioni colpose). Il motivo, che formalmente richiama violazione di legge e vizio di motivazione, cumula in sè vari punti di doglianza, riassumibili nelle seguenti proposizioni: a) la persona offesa era ben consapevole della qualifica di odontotecnico (e non di odontoiatra) rivestita dall'imputato; b) era d'altronde consapevole della pessima situazione paradontale nella quale versava;
c) era consenziente all'intervento;
d) la corte d'appello avrebbe erroneamente rappresentato la mancanza di consenso nell'operazione di asportazione di tre denti;
e) avrebbe omesso di considerare il già esistente indebolimento della funzione masticatoria;
f) avrebbe erroneamente considerato diritto indisponibile l'oggetto del consenso;
g) avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il consenso dell'avente diritto ai reati colposi.
4. Con il secondo motivo il ricorrente, ferma la formale deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, lamenta, con esclusivo riferimento al capo a) dell'imputazione, erronea interpretazione da parte della corte d'appello del suo motivo di gravame. Spiega oggi che la sua censura riguardava l'aspetto della "non ripetitività" dell'esercizio professionale abusivo.
5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di violazione dell'art. 185 c.p. e della normativa civilistica preposta al risarcimento dei danni, oltre che di vizio di motivazione.
6. Con il quarto motivo, sostiene violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dei danni.
7. Con il quinto motivo sostiene violazione di legge sulla determinazione della pena, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
8. Con il sesto motivo sostiene violazione di legge sulla costituzione di parte civile, operata dall'ordine professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e ANDI.
9. Il ricorso è infondato.
10. Al di là del richiamo formale alla violazione di legge sostanziale, operato dal ricorrente indistintamente per tutti i motivi di ricorso, il collegio osserva che solo i punti riguardanti il tema del consenso dell'avente diritto, che risultano inseriti nel primo, cumulativo, motivo, siano da ricondurre correttamente all'art. 606 c.p.p., lettera b). I restanti, variegati, motivi trovano invece aggancio, radice e presupposti nella preliminare opera di ricostruzione e valutazione degli elementi di fatto sottoposti al giudizio del giudice di merito, ovvero tendono ad evidenziare vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
11. La questione proposta in diritto, che è possibile enucleare dai punti c), d), f), g) del primo motivo, sembra al collegio risolta correttamente dalla Corte Territoriale, la quale non ha mancato di richiamare la pacifica giurisprudenza, secondo cui la causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto non è applicabile ai reati colposi. Sul punto, merita di essere segnalato il fatto che la difesa non contesta in maniera argomentata le ragioni di tale approdo giurisprudenziale, ma si limita solo a richiamare taluni diversi orientamenti dottrinari. Pur nell'assoluto rispetto che deve essere riconosciuto alla elaborazione dottrinaria, va segnalato che l'indirizzo seguito dalla Corte Territoriale corrisponde ad un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso dal presente collegio.
12. Ma, più in generale, sembra anche opportuno ricordare che l'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità la manifestazione del consenso del paziente, che non si identifica con quello di cui all'art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento. Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto e alla sua autodeterminazione, oltre che alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporale. Si tratta di profili tutti attinenti alla libertà personale, proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost. La mancanza del consenso del paziente o l'invalidità del consenso determinano l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. Da questo angolo visuale, il consenso dell'avente diritto, ancorché consapevolmente prestato, perde efficacia se si risolve in una menomazione permanente, la quale incide negativamente sul valore sociale della persona umana.
13. I restanti punti del primo motivo si fondano, in effetti, su una diversa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, che non può trovare ingresso dinanzi al giudice di legittimità. 14. Il secondo motivo di ricorso si risolve, poi, in una mera suggestione retorica su di una quaestio facti: il ricorrente ipotizza, invero, che il consenso del paziente, poiché risulterebbe prestato di volta in volta, per ogni singola operazione praticata al cavo orale, non possa legittimare una lettura globale dell'attività professionale svolta. Si tratta, in tutta evidenza, di un tentativo di opporre alla ricostruzione dei fatti, come operata dalla corte territoriale, una diversa ricostruzione, che mira attraverso una non giustificata parcellizzazione delle plurime condotte poste in essere dall'imputato, a disarticolare l'elemento della ripetitività delle condotte professionali svolte, ritenuto essenziale alla configurabilità del reato. In diritto, la questione è infondata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ai fini della sussistenza del reato non sia necessario il compimento di una serie di atti riservati, essendo anche sufficiente il compimento di una isolata prestazione professionale.
15. Per le questioni sintetizzate sub n. 13 e 14 il collegio - ad ogni buon conto - non può esimersi dal ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23/06/2000; Cass. Sez. Un, sent. n. 6402 del 02/07/1997; Cass. Sez. Un. sent n. 930 del 29/01/1996). 16. In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
17. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
18. Sulla base di questi criteri i motivi di ricorso sono da considerare inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito ed insistono in particolare su asseriti travisamenti dei fatti insuscettibili di verifica in sede di giudizio di legittimità.
19. Il terzo motivo si sviluppa in una doglianza sul fatto che i motivi d'appello, riguardanti il rapporto fra la persona offesa e il ricorrente oltre che lo stato di patologia grave in cui versava già il paziente prima dell'intervento operato dal HI, non siano stati analizzati dalla Corte Territoriale. Le ragioni già esposte in tema di sindacato della corte di cassazione devono, dunque, ritenersi estese anche al presente motivo di ricorso. Ma, anche a voler prescindere dalle preliminari considerazioni, e dal fatto che le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile, qui basta segnalare che quando l'affermazione di responsabilità sia fondata su altri ed assorbenti elementi di giudizio, il giudice di merito non è tenuto a fornire pedissequa risposta a tutte le questioni poste dalla difesa, non apparse, peraltro, utili a sostenere la decisione. 20. Con riguardo al quarto motivo, il ricorrente lamenta la mancata dimostrazione del quantum dei danni morali e patrimoniali patiti dalla persona offesa. Al di là del carattere apodittico dell'assunto, occorre osservare che la Corte Territoriale ha confermato la condanna inflitta dal primo giudice al ristoro dei danni, rimettendo al giudice civile la concreta quantificazione dei danni morali e patrimoniali. Sotto questo aspetto la doglianza dell'imputato appare affatto generica, perché priva di corrispondenza con il contenuto della decisione impugnata. Ove, poi, il ricorrente avesse voluto far riferimento al riconoscimento della provvisionale, il motivo sarebbe egualmente inammissibile. La pronuncia sulla provvisionale ha carattere meramente delibativo, non acquista efficacia di giudicato in sede civile, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato.
21. Sul quinto motivo, esso tende a sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni discrezionali in ordine all'entità della pena ed alla concedibilità dei benefici di legge, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito. In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio - positivo o negativo che sia - deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento ne' a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p. ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare anche in forma estremamente sintetica - come è avvenuto nel caso di specie attraverso la menzione dei negativi precedenti dell'imputato - le ragioni che l'hanno indotto al rigetto della richiesta.
22. Analogo ragionamento va fatto per i benefici di legge, per i quali, comunque, il collegio rileva nel corpo della motivazione adeguati riferimenti alla costante ripetitività dei comportamenti, alla presenza di precedenti penali, elementi tutti ostativi alla prognosi sottesa alla decisione.
23. In ordine al sesto ed ultimo motivo, è affidata all'apprezzamento del giudice di merito la delibazione in ordine all'interesse che l'ente o l'associazione intende azionare, ed in particolare alla esistenza o meno di un collegamento concreto ed effettivo con l'ambito di incidenza del sodalizio, tale da legittimare una azione risarcitoria ovvero solo un intervento nel procedimento penale. Anche per tale motivo, comunque, va segnalata la mancanza di corrispondenza fra la decisione impugnata ed il motivo di ricorso, atteso che la proposizione difensiva fa generico riferimento anche al risarcimento dei danni patrimoniali, mentre si desume per tabulas che le associazioni in esame sono state ammesse al mero risarcimento dei danni morali.
24. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006