Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15603 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Ettore 15603/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma Sidente R.G.N. 3592/01 MERCUR 31763C onsigliere Dott. Bruno BATTIMI LO Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Rep. - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO 1 Ud. 09/04/03 - Consigliere Dott. Gabriella COLETTI 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COMANDINI 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROCCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE PRISCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO2003 2128 CERIONI, GIOVANNA BIONDI, MANLIO NARDI, giusta delega -1- * in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 907/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 28/03/00 R.G.N. 753/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE FABIANI per delega GIOVANNA BIONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di - pronunciando sull'appello di CI RR avverso Nola la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda, 1 da essa proposta nei confronti dell'INPS, di pagamento di indennità di maternità in relazione a rapporto di lavoro dichiarava (senza esaminare il merito)subordinato agricolo - la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, compensando le spese processuali. Riteneva il Collegio di appello la nullità della procura alle liti conferita dall'attrice, perché rilasciata su foglio aggiunto al ricorso e ad esso spillato, ma priva di un chiaro ed esplicito riferimento al procedimento al quale si riferiva. Per di più in detta procura mancava anche la data di rilascio, sicché, attesa la sua struttura, non poteva neppure operare la presunzione di contestualità con la formazione dell'atto. Di questa decisione la lavoratrice soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso fondato su un motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 e comunque 3 violazione dell'art. 1, suindicato", la ricorrente sostiene che in virtù della modifica apportata all'art. 83 cod. proc. civ. dalla legge n. 141 del 1997, la procura su foglio spillato in nulla si diversifica dalla procura apposta a margine o in calce all'atto e che tale collocazione è quindi sufficiente per ritenere la sussistenza del collegamento della procura al procedimento instaurato con l'atto al quale è materialmente unito. Prima della suesposta censura, occorre esaminare la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ente previdenziale, sotto il profilo della inosservanza del termine breve di impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza di secondo grado. L'eccezione è fondata, poiché dalla copia della sentenza impugnata prodotta dall'INPS risulta che essa fu notificata il 14 giugno 2000 al procuratore della appellante avv. Vincenzo Ciccone, con la conseguenza che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita il 23 gennaio 2001 (v. relata dell'ufficiale giudiziario) è oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 325 cod. proc. civ. Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso, sebbene soccombente, la RR non può, ai sensi ma, dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., essere condannata ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 pagamento delle spese del presente giudizio di al legittimità.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per " le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2003 вите АС ий IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Autours hav IL C ELLERE Depositate capelleria 17 OTT. 2003 ALLIERE 5