Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE arbitrale04 9 2 6 / 0 3 Oggetto Yunfequazione te SEZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 10078/00 Cron. 11013 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 1364 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.09/12/02 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PLASTRADE S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AR CA, RM IN, RM IA, RM IS, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2293 le -1- STEFANO DE ECCHER, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 116/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in via principale ed in via subordinata il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Plastrade s.a., con sede in Svizzera, proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Trento avverso il lodo arbitrale pronunciato il 15 settembre 1995 da un arbitro unico nella controversia insorta con LA RA e IN, AD e EN CA. -Con sentenza del 2 20 marzo 1999 la Corte territoriale rigettava l' impugnazione e condannava la Plastrade s.a. al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Plastrade s.a. deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso illustrato con memoria LA RA e IN, AD e EN CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il requisito della " esposizione sommaria dei fatti della causa " richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il ricorso per cassazione offra elementi pur non contenuti in un' autonoma premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali, ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione tali da consentire una cognizione chiara e completa sia dei fatti che hanno determinato il sorgere della controversia, sia dell' iter del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato, sia delle argomentazioni della pronuncia impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. per tutte Cass. 2001 n. 14728; 2000 n. 7707; 2000 n. 4937; 1999 n. 2826; 1999 n. 1430; 1998 n. 12039; 1997 n. 9656; 1997 n. 8711; 1997 n. 2965; 1997 n. 1113). Nella specie, il ricorso per cassazione è radicalmente privo della sommaria esposizione dei fatti di causa e non consente comunque di desumere dal suo complessivo tenore una rappresentazione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, delle vicende del processo, della posizione delle parti coinvolte, dell' oggetto della pronuncia arbitrale, dei motivi di impugnazione del lodo, del decisum della sentenza impugnata e delle ragioni poste dalla Corte di Appello a fondamento della propria statuizione. Esso invero si limita nella parte espositiva ad indicare gli estremi del lodo del quale non riporta - neppure il dispositivo e della sentenza impugnata, mentre nella - articolazione dei motivi si sostanzia nella prospettazione di violazioni di legge e di vizi di motivazione senza alcun riferimento alla fattispecie decisa, e senza pertanto consentire di comprendere la loro incidenza sulla res litigiosa. La natura e la portata delle questioni dibattute possono invero essere soltanto supposte, in relazione alle questioni di diritto sollevate in termini generali, così come la soluzione adottata dalla Corte territoriale può essere soltanto desunta a contrario dalle interpretazioni normative proposte dal ricorrente. E, peraltro, evidente che la mera enunciazione di tesi giuridiche e la denuncia di carenze motivazionali avulsa da ogni collegamento con le argomentazioni 2 svolte nella sentenza impugnata non vale a far emergere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento ( v. specificamente sul punto Cass. 2000 n. 7131). Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.600,00, di cui € 100,00 per spese vive. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mahallehelle Luccio f wee IL CANCH Somendro Paschalup Don g CORTE PA Prima S N Depositato 24 ppp Flin #LOA 3