Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 2
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo pignorato può intervenire anche nel giudizio di appello.
Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto una mera difesa, e non una eccezione in senso proprio, l'allegazione della nascita del rapporto di lavoro in un periodo diverso e successivo a quello indicato dal ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UZ SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE MONGATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGIURTINA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI TE AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 229/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 02/02/99 - R.G.N. 2866/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GREGORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito di pignoramento, effettuato presso AN RU, debitore di NI Di AT, a sua volta debitrice della creditrice pignorante LU ZO, si iniziò il giudizio per accertare l'esistenza dell'obbligazione del RU. Nella contumacia dello stesso e della Di AT e dopo l'espletamento di prova testimoniale, il Pretore, accertata la sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato fra NI Di AT ed il datore AN RU, dichiarò che questi era debitore della Di AT della somma mensile di lire 1.643.000, e lo condannò al pagamento delle spese del giudizio.
Con sentenza del 2 febbraio 1999 il Tribunale di Perugia, parzialmente riformando la sentenza pretorile, dichiarò che AN RU era debitore di LU ZO per la somma complessiva di lire 3.165.470, e compensò integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
Il Tribunale nega in primo valore probatorio alle generiche dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio pretorile, secondo le quali la vettura della Di AT era stata vista in sorta per un certo periodo di tempo davanti alla lavanderia, i cui clienti consideravano costei come "titolare della ditta".
Osservando, poi, che l'LL non aveva dimostrato, come era suo onere, il fondamento della propria pretesa, deduce, attraverso le circostanze evidenziate in appello dal terzo pignorato (anche documentalmente: la certificazione dell'inizio dell'attività lavorativa della lavanderia, le buste paga erogate, l'assolvimento degli oneri contributivi e le dimissioni comunicate per iscritto), l'unica "certezza processuale": "la Di AT aveva prestato attività lavorativa subordinata dal settembre 1996 al gennaio 1997, ed il credito derivante da questo rapporto era pari all'importo riportato sulle buste paga" (lire 3.165.470).
Per la cassazione di questa sentenza ricorre LU ZO, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
AN RU resiste con controricorso;
NI Di AT non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., la ricorrente a. premettendo che, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro, la deduzione di fatti modificativi od estintivi del rapporto costituisce un'eccezione in senso proprio, che è onere del datore (in quanto obbligato) provare, ed osservando che in appello non è consentito proporre nuove eccezioni, deduce che la produzione della documentazione (fatta dell'LL: la certificazione della Camera di Commercio attestante l'inizio dell'attività lavorativa, le buste paga relative all'assunto periodo di lavoro e la lettera di dimissioni della Di AT) integrava un'eccezione in senso proprio, che al convenuto non sarebbe stato consentito effettuare in primo grado (per l'iniziale contumacia e la conseguente decadenza ex art. 416 cod. proc. civ.) ed a maggior ragione in appello;
b. introducendo un nuovo thema decidendum, l'LL aveva poi privato d'un grado di giudizio la Di ZO: e non erano state rilevate "l'insanabile contraddizione" fra il risultato della prova orale e la documentazione fornita dall'LL, e l'insignificanza delle buste paga, che non escludevano una diversa e più lunga durata del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo la ricorrente, premettendo che una scrittura privata costituisce prova se proviene dalla parte contro cui è prodotta, deduce che nel giudizio previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. le dimissioni scritte, rassegnate dal debitore nei confronti del terzo pignorato, non costituiscono prova ove non abbiano data certa;
e nel caso in esame non vi erano elementi per attribuire questa certezza alle dimensioni che la Di AT aveva rassegnato e che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione;
ne', nell'ambito del predetto giudizio, le dimissioni potevano avere valore di confessione stragiudiziale, in quanto sarebbe resa dal debitore principale al suo debitore. Con il controricorso, premettendo che, ove nell'originale depositato manchi la sottoscrizione autenticata, il ricorso è inammissibile, e rilevando che nel caso in esame, nella copia notificata, la procura in calce al ricorso è priva della relativa autenticazione, il controricorrente eccepisce che, ove questa carenza vi fosse anche nell'originale, il ricorso sarebbe inammissibile. Poiché il ricorso contiene i dati dei quali il controricorrente dubita, l'eccezione da questi sollevata, e che, coinvolgendo l'ammissibilità del ricorso, deve essere esaminata pregiudizialmente, è infondata.
Infondati sono anche i motivi del ricorso, che, essendo interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati. Nel rito del lavoro il divieto di nuove prove in grado di appello, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce alle prove costituende richiedenti ulteriore attività processuale e non anche a nuovi decumenti (Cass. n. 15157 del 2000); ciò, a maggior ragione ove si documenti una situazione sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 8651 del 1001).
E nel caso in esame la documentazione prodotta dall'LL aveva per oggetto fatti intervenuti nel corso del giudizio. In ordine alla censura secondo cui nel caso in esame la produzione della documentazione esibita avrebbe integrato un'eccezione in senso stretto, è da premettere che,
nell'incontroversa esistenza d'un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (che conferisce al pretore il diritto alla protrazione del rapporto), colui che deduca fatti modificativi od estintivi del rapporto stesso ha l'onere di darne prova (nei tempi previsti dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). Ciò è a dirsi, anche per fatti intervenuti nel corso del giudizio (che devono essere fatti valere con il primo mezzo difensivo utile Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099). Il divieto non si riferisce tuttavia alle eccezioni improprie, dirette a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, e costituenti mera difesa (Cass. n. 923/8 del 2000). Nel generico ambito della materia in esame, carattere specifico, che rende irripetibile il rapporto di lavoro, è anche il tempo in cui sorge e si svolge;
un rapporto di lavoro sorto, pur fra le stesse parti, in un tempo ben posteriore al tempo in cui altri assume che un rapporto sia sorto, è nei confronti di questo, un altro rapporto. E pertanto, la parte, sostenendo che il rapporto non sia sorto nel tempo da altri assunto bensì in un tempo posteriore, non deduce fatti modificativi od estintivi d'un fatto preesistente (la posteriore nascita d'un rapporto di lavoro non è modificazione ne' estinzione d'un preesistente rapporto, di cui altri assume l'esistenza), bensì, deducendo l'esistenza d'un fatto diverso e negando lo stesso fondamento della domanda, svolge una mera difesa;
attività processuale che non è soggetta all'indicata generale preclusione (prevista dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). Nello specifico caso in esame, la deduzione dell'LL (con la produzione della relativa documentazione), essendo diretta non solo a provare un rapporto di lavoro iniziato in un tempo (il 18 settembre 1996) posteriore a quello (il 17 giugno 1995) in cui sarebbe iniziato il rapporto assunto dal creditore pignorante, bensì a negare il fatto dedotto dal creditore pignorante, non costituiva eccezione bensì mera difesa, ammissibile anche in appello. In ordine al secondo motivo 8nella cui logica è da inquadrare anche la seconda censura dedotta con il primo motivo), è da osservare che il Tribunale giunge alla propria decisione attraverso tre passaggi logici: l'inesistenza della prova del fatto dedotto dal creditore pignorante (essendo stato escluso il valore probatorio delle "generiche" dichiarazioni dei testi escussi in primo grado), l'inadempimento del conseguente "onere dell'appellata di dimostrare il fondamento della sua pretesa", ed i fatti assunti dall'LL (che diventano "l'unica certezza").
L'affermazione del credito, ritenuto dal giudicante, è fondata in tal modo su un complesso di elementi positiva, emergenti dalla deduzione del terzo pignorato (elementi, questi, che hanno come logica premessa la pregressa negazione della creditoria prova). Il giudicante ha considerato questi elementi positivi come parte integrante dell'unitario fatto dedotto (il rapporto di lavoro svoltosi dal settembre 1996 al gennaio 1997): ed è questo fatto, nella sua unitarietà, la "ragione" del credito, della quale la motivazione dà adeguata descrizione.
Da altra angolazione, è da aggiungere che il predetto fatto unitario costituiva l'oggetto della dichiarazione del terzo, la quale può essere resa anche nel giudizio d'appello (Cass. 24 maggio 1955 n. 1430). E pertanto non costituiva un nuovo thema decidendum, bensì era oggetto dello stesso accertamento (debito del terzo pignorato), da assumere in primo luogo attraverso la dichiarazione dello stesso terzo.
In tal modo, la cessazione dello specifico rapporto di lavoro, dedotta dal debitore terzo pignorato (rapporto di lavoro ben diverso dal rapporto dedotto dal creditore pignorante), non costituiva l'eccezione d'estinzione d'un fatto da altri indicato (quale presupposto dell'onere probatorio astrattamente previsto dall'art. 2697 secondo comma cod. civ.: eccezione che avrebbe richiesto adeguata prova anche dalla relativa data, con i conseguenti limiti indicati dall'art. 2704 cod. civ.), bensì, emergendo dall'accertata inesistenza della prova d'un pregresso di lavoro, era parte integrante d'un fatto unitario, la cui contestazione avrebbe richiesto, per l'art. 2697 secondo comma cod. proc. civ., contraria prova.
La pretesa contraddizione fra risultato della prova testimoniale e fatti documentali, e la pretesa irrilevanza delle buste paga, sono assunti che, oltre ad essere privi della necessaria autosufficienza (e pertanto inammissibili: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), restano mere valutazione relative ad apprezzamenti di fatto dati dal giudice del merito, i quali adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità di dispone la compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite;
per l'assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Di AT.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti del RU;
nulla dispone in ordine alle spese nei confronti della Di AT.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002