Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8855
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo pignorato può intervenire anche nel giudizio di appello.

Nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto una mera difesa, e non una eccezione in senso proprio, l'allegazione della nascita del rapporto di lavoro in un periodo diverso e successivo a quello indicato dal ricorrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8855
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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