Sentenza 9 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM03479 /01 clarato a di SEZIONE TË nullità di contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8956/96 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 7216 Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 161 Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 21/06/00CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente S E NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio US LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. dal Sig. -SOLE.24.QRE.. per L. 3000 CRISPI 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO (9 MB 2001 BIANCHI, che lo difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERF all'avvocato ORFEO PALMACCI, giusta delega in atti;
3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
US NT, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato G DI MACCO, 00662525 dall'avvocato PIETRO TOSTI, giusta delega indifeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copie. studio 2000 controricorrente - dal Sig. Brand per diritti 3000 1240 avverso la sentenza n. 841/96 della Corte d'Appello di 6.07.201 IL CANCELLIERE pur ROMA, emessa il 20/02/96 e depositata il 05/03/96 (R.G. 3198/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION udito l'Avvocato Maurizio BIANCHI;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udito l'Avvocato Pietro TOSTI;
dal Sig. per diritti L. 3000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 "1 4.7.2001 Raffaele CENICCOLA che ha concluso per Generale Dott. IL il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 1° ottobre 1987 ON SC LIRE 1000 CANCELLERIA adiva il Tribunale di Latina perché fosse dichiarato nullo il contratto, di cui alla scrittura privata del 20.5.1984, in virtù del quale, per il corrispettivo di E185603 LIR cinque milioni di lire, venivano cedute al figlio LD SC, con riserva di usufrutto su cinquecento di esse, cinquemila quote della società Romantic Camping s.r.l., BE145479 delle quali era titolare. L'attore chiedeva anche la condanna del convenuto alla restituzione degli utili percepiti. A sostegno della domanda ON SC assumeva di avere sottoscritto il documento di cessione delle quote sociali senza averlo letto e di essersi accorto solo successivamente che il contenuto della scrittura priva- 2 Th ta era difforme dalle intese precedentemente intervenu- te con il figlio, secondo le quali il trasferimento non avrebbe dovuto verificarsi contestualmente alla stipu- lazione del relativo negozio, ma avere, invece, effetto solo dopo il suo decesso. Il tribunale, con sentenza del 9.7.1993, respingeva la domanda e compensava per intero tra le parti le spe- se del giudizio. Sulla impugnazione di ON SC, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 5.3.1996, dichiarava la nullità del contratto di cessione del 20.5.1984 e condannava l'appellato LD SC alle spese di entram- bi i gradi del giudizio. I giudici di appello in proposito rilevavano che: -i fatti dedotti dall'appellante dovevano ritenersi dimostrati sulla scorta della fondamentale deposizione della teste Di DE, coniuge dell'attore e madre del convenuto, la quale era stata presente alla sottoscri- zione dell'accordo; -la difformità del contenuto della scrittura dalle intese che le parti avevano in precedenza raggiunto, non integrava una ipotesi di vizio del consenso, ma si risolveva in un difetto assoluto di tale requisito es- senziale del negozio;
-ove anche il contratto fosse stato ritenuto vizia- 3 гри to da errore, la limitazione del "petitum" alla decla- ratoria della sua nullità non avrebbe precluso di adot- tare la statuizione di annullamento;
-la ulteriore domanda di restituzione degli utili non era stata riproposta. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so LD SC, che affida la impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso ON SC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza il ricorrente -de- ducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 246 e 247 c.p.c. nonché la omessa indagine e la insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia- lamenta che sia sta- ta attribuita rilevanza "fondamentale" alla inattendi- bile deposizione testimoniale resa dalla madre Annun- ziata Di DE, interessata al recupero delle quote, in- capace a testimoniare essendo moglie dell'attore in re- gime di comunione dei beni con il coniuge. La censura, nel suo complesso, non può trovare ac- coglimento. Osserva, innanzitutto, questa Corte che per effetto della pronuncia di incostituzionalità della norma di cui all'art. 247 c.p.c., conseguente alla sentenza n. 248 del 1974 del giudice delle leggi, che eliminava 4 ры ogni aprioristica valutazione negativa in ordine alla credibilità dei testi legati da vincoli familiari ad una delle parti, non sussiste più, con riguardo alle deposizioni dei parenti ° del coniuge, alcuna presun- zione di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela ○ coniugale, a meno che non emerga, per altro verso, la prova, a norma dell'art. 246 c.p.c., di un interesse concreto ed attuale, che priva il teste stesso della capacità di testimoniare e ne rende nulla la deposizione. Tuttavia, in tema di disposizione che commina la nullità della deposizione testimoniale assunta in vio- la giu-lazione del divieto di cui all'a rt. 246 c.p.c., risprudenza di questo giudice di legittimità è del tut- to pacifica nel ritenere che la limitazione della capa- cità a deporre del teste, che ha nella causa un inte- resse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, è dettata nell'esclusivo interesse delle par- ti, per cui il rilievo della nullità resta subordinato alla iniziativa dei soggetti interessati, che debbono avanzare la relativa eccezione nel corso dell'espletamento della prova 0, quanto meno, nella prima istanza o difesa successiva e sempre nel medesimo grado del giudizio (Cass. n. 7869/90; Cass. n. 303/96); onde la nullità non può essere eccepita per la prima 5 ри volta in appello, neppure dalla parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 5068/79; Cass. n. 3587/77), né in sede di legittimità, se già non è stata sollevata nei giudizi di merito (Cass. n. 3231/80; Cass. n. 375/79). Nel caso in esame non risulta che, nel giudizio di primo grado innanzi al tribunale di Latina, il ricor- rente abbia mai dedotto che la madre fosse incapace a testimoniare, in dipendenza di un concreto ed apprezza- bile suo interesse alla controversia;
né abbia eccepito successivamente, con incidentale gravame in appello, la nullità della deposizione, siccome resa da soggetto in- capace. Di conseguenza, la doglianza, di cui al primo moti- vo del ricorso, è, in questa sede, inammissibile. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1325 e 1418 cod.civ.- il ricorrente lamenta che i giudici di merito, pur in presenza di una dichia- razione di volontà di contenuto inequivocabile, avreb- bero valorizzato l'esercizio di un inammissibile "jus poenitendi" del resistente, il cui eventuale dissenso occulto non poteva venire in rilievo al fine di esclu- dere una sua volontà negoziale, in presenza, altresì, di un negozio successivo (sottoscrizione da parte di 6 ри ON SC del verbale del libro dei soci attestante la cessione delle quote) non meramente ripetitivo del precedente. Anche detta censura non è fondata, giacchè il giu- dice di merito -la cui statuizione circa la irrilevanza della sottoscrizione del passaggio di quote sul libro dei soci, al fine di dedurne la sussistenza di una vo- lontà effettiva e coscientemente manifestata di ON SC relativamente al documento in precedenza pure sottoscritto, costituisce argomentato apprezzamento di una tipica questione di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità- non ha affatto considerato che An- tonio SC avesse, in qualche modo, manifestato una sua volontà, conforme al contenuto della scrittura, ma, tuttavia, viziata, perché а ciò indotto dal dolo dell'altra parte. La Corte di merito, invece, nella vicenda, quale in punto di fatto ricostruita in base alla deposizione re- sa dalla teste, sotto il profilo giuridico ha escluso che si sia trattato della ipotesi di errore ostativo, non essendovi contrasto tra volontà e manifestazione determinato da causa dovuta allo stesso contraente;
CO- sì come non ha ravvisato la diversa ipotesi dell'errore provocato dall'inganno dell'altro contraente, pur am- mettendo una qualche analogia della fattispecie con 7 ри quella del cd. dolo ostativo, che la dottrina identifi- sua vol- ca nel raggiro che determina l'errore, che, a ta, viene a viziare la volontà. Di conseguenza, il giudice di merito ha ritenuto che il consenso delle parti in ordine al contenuto del documento non si era mai formato, onde, in difetto as- soluto di volontà, il negozio era nullo. La conclusione raggiunta non è censurabile in di- ritto, essendo essa conforme a quanto già ritenuto da questo giudice di legittimità (Cass. n. 163/1977) in precedente sua pronuncia (espressamente richiamata dal- la impugnata sentenza), secondo cui qualora no dei con- traenti sottoscriva, su invito dell'altre, una dichia- razione negoziale documentata, essendo tratto in ingan- no circa il suo contenuto, non ricorre l'ipotesi del dolo che è integrata quando il raggiro ha inciso sulla formazione della volontà negoziale- ma si ha difetto di volontà, e, perciò, il contratto non è annullabile ex art. 1439 cod. civ., ma è assolutamente nullo ex artt. 1418 e 1325, n. 1, stesso codice. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente 8 ри tra le parti Roma, 21 IL CONSI free R.G.8956 le spese del giudizio di cassazione. 1996 giugno 2000. GLIERE EST. IL PRESIDENTE W Vittoria fura CANCELLIERE C1 ден Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi. 9 MAR 2001 A LLIERE Giovanni Giambattista рым 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 7 GIU. 2001 Serie 4 Registrato in datb 27413 versate S. 310.000 al nt. trecentodiecimila (lire - p. Dirigente Arca Servizi (Dott.ssa Maria Grazia D PPPO R T I Responsabile Servizi (Dr. M. RACCICHINIY DIROMA 2. 9