Sentenza 18 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
INA CORTE 5 6905 69020 1 REPUBBLICA ITALIANA . LA Oggett▸ Locasione o SEZIONE TERZA CIVILE effect of rewisi. Ассейминь Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: " R.G.N. 22275/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron.12:58 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 2061) Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 17/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO (OPE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio FIERA ROMA SPA (già ENTE AUT IN LIQ), in persona del IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti legale rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, che la difende, giusta CANCELLERIA procura speciale per Notar Francesco Maria Tardini di Roma del 21/03/00 rep.n. 234748; - ricorrente
contro
CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA CARPINTERI VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI 2000 GRAVIO, che lo difende, giusta delega in atti;
1856 controricorrente avverso la sentenza n. 2684/99 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA I CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA, II sez civile, emessa il 15/04/99 e depositata il Rilasciata copia legale al Sig. Dilo REM? = 21/09/99 (R.G. 160/98); per diritti L. 12-000-2ẞ causa svolta nella pubblica 2001udita la relazione della 3 CANCELLIERE udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Franco DI LORENZO;
udito l'Avvocato Martimo GIZZI (per delega Avv. D.DI GRAVIO); €0,52 1.1000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 513290 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 maggio 1995 l'Ente autonomo Fiera di Roma conveniva in giudizio, dinanzi al Tribu- AY518288 AY5 8287 nale di Roma, la ditta RM RI, per sentire AY! 18285 dichiarare cessato alla data del 31 dicembre 1994 il AY518284 contratto di cessione di servizio, stipulato tra le AY518283 parti il 28 gennaio 1988 e ritualmente disdettato il 9 AY! 18282 novembre 1993 ai sensi dell'art. 5 di detto co ntratto, AY518280 con la condanna della ditta all'immediato rilascio dei locali siti all'interno del quartiere fieristico e de- stinati a servizio di ristorazione, nonché al risarci- mento dei danni per l'occupazione senza titolo. La ditta TI si costituiva e contestava il 2 fondamento della domanda, sostenendo l'esistenza di un rapporto di locazione. Istruita la lite il Tribunale accoglieva la domanda dell'Ente, dichiarando cessato il rapporto alla data del 31 dicembre 1994 e ordinando la prosecuzione dell'istruttoria per la determinazione dei danni subiti dall'ente. La decisione era appellata dal TI con ap- pello principale e con appello incidentale dall'ente in ordine all'immediato rilascio dei locali. Con sentenza del 21 settembre 1999 la Corte di Ap- pello di Roma così decideva: .in accoglimento dell'appello rigetta la domanda dell'ente Fiera di Roma nella parte in cui chiede che sia dichiarato cessato il rapporto contrattuale di cui alla scrittura 28 gennaio 1998; . condanna l'ente alla rifusione delle spese del giudizio di appello (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre 1' Ente autonomo Fiera di Roma, deducendo due motivi di censura;
resiste il RI con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi, i quali per la intrinseca connessione me- 3 1 ritano esame congiunto. Con il primo motivo si deduce la violazione delle norme sulla interpretazione del contratto, ed in corre- lazione con le norme sulla locazione (artt. 1362 e SS. C.C., 1322 c.C. art. 27, 28, 29 L. equo canone 1978 n. 392); con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, ritenuta contraddittoria insufficiente e su punti decisivi. In particolare si sostiene che: a) dalla interpretazione logico letterale del con- tratto, emergeva una fattispecie contrattuale atipica, contenente gli elementi della locazione, dell'affitto e dell'appalto di servizi, come correttamente rilevato dai primi giudici;
b) che è insufficiente la motivazione sul punto della causa del contratto, che è del tutto estranea al- la materia locatizia, perché appartiene alla ragione dell'affare, data l'atipicità del contratto;
c) che doveva essere considerata la posizione di supremazia dell'ente pubblico nella gestione del rap- porto, sicchè la clausola di disdetta doveva ritenersi perfettamente operante;
d) che la lettera del segretario generale dell'Ente fiera, in data 9 novembre 1993, intimante il rilascio, non poteva essere considerata come confessione stragiu- 4 diziale;
e) che infine essendo l'ente fiera, all'epoca, un ente pubblico, non poteva configurarsi l'ipotesi di un rinnovo tacito del contratto in assenza di un atto scritto ad substanziam. In senso contrario si osserva: a) che proprio per la complessità del rapporto, i giudici hanno fatto corretto uso del criterio del se- condo comma dell'art. 1362 c.c. valutando il comporta- mento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. la Corte infatti nella sua motivazione (ff. 8 e 9) considera espressamente circostanze rilevanti, quali lo scritto del Segretario generale dell'ente, che ribadi- sce la validità della disdetta ai fini della risoluzio- ne del rapporto locatizio;
le ricevute di pagamento dei canoni con corresponsione di adeguamenti ISTAT;
la con- dotta dell'ente successiva alla notifica, che ha conti- nuato a richiedere alla controparte i servizi di risto- razione e di catering all'interno del quartiere fieri- stico. Di questi tre elementi la Corte considera la rile- vanza dei primi due e l'irrilevanza del terzo, e quindi passa decisamente alla valutazione del contenuto del rapporto e della sua "causa" (ff. 12 e 13 della motiva- 5 今 zione) osservando coma la stessa sia agevolmente ricon- ducibile alla causa tipica del rapporto di locazione, disciplinata dall'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Le ragioni di tale convincimento sono espressione di una valutazione in fatto, della effettiva volontà delle parti contraenti, analiticamente determinata, 20000 290000 analizzando sia il testo contrattuale che le condotte delle parti, e dunque tale giudizio fattuale non è sin- dacabile in questa sede, essendo adeguata la motivazio- ne sul punto della qualificazione giuridica del rappor- to e dunque sul suo elemento causale essenziale. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della causa e delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione. Roma, 17 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. for Beth h вец CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattist Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18 APR. 2001 - IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 6 R P U E S T O N E I X R O C *