Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7824 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
PO DITAL NO7824/03 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBI 39 N. NOMED GIUDICE DI 74 46 E ARTT. LA C E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE motisorsione aparente;
violatione di mor e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stel w c civile uti +in cause R.G.N. 5965/00 - Presidente Dott. Rafaele CORONA ſt valore infuire a 2 mi-In Welsh - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. - 1777 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 28/06/02 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA Refulis Romovio est.Repuli in sul ricorso proposto da: LI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato ST MIGLIAZZO, difeso dall'avvocato FRANCESCO COSTANTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE SE titolare dell'omonima ditta con sede in Castellana Sicula;
- intimato avverso la sentenza n. 14/99 del Giudice di pace di 2002 POLIZZI GENEROSA, depositata il 26/10/99; 1023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. ny -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.06.98 AI EP, titolare dell'omonima ditta, conveniva in giudizio, davanti il giudice di pace di Polizzi Generosa, OL AN, chieden- done la condanna al pagamento in suo favore della somma di £.
1.790.800 o di quella maggiore, sempre entro i limiti di competenza del giudice adito, che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio oltre gli interessi, la svalutazione monetaria e le spese processuali. my L'attore esponeva che egli aveva ricevuto incarico dal OL per la fornitura e posa in opera di una fossa MH per un importo di £. 590.800, nonché per i lavori di scavo e posa in opera dei tubi in PVC, pattuiti complessivamente in £. 1.200.000, in un fabbricato di proprietà del convenuto;
che a fronte delle forniture e dei lavori eseguiti, il OL non aveva inteso adempiere all'obbligazione di pagamento. OL AN si costituiva in giudizio, chiedendo che fosse rigettata perché infondata la domanda dell'attore. Il convenuto precisava di aver già corrisposto al AI la somma di £. 500.000 mediante assegno 3 bancario, circostanza questa taciuta dall'attore, e che l'importo pattuito per la fornitura, scavo e messa in opera dei tubi in PVC non era di £. 1.200.000, ma soltanto di £. 500.000; che il AI non aveva dato conto dei problemi insorti nell'esecuzione dell'opera che, come più volte a lui contestato, era inidonea all'uso, essendo stata realizzata in violazione delle più elementari norme tecniche in materia;
che, per il principio inadimplenti non est adimplendum, egli non aveva corrisposto il saldo di £. 500.000. Nel corso dell'istruttoria veniva espletata C.T.U.. Il Giudice di Pace con sentenza in data 26.10.1999, accoglieva la domanda dell'attore, tranne che per la richiesta degli interessi, e condannava il OL al pagamento in suo favore della somma di £. 850.000, più IVA ed al pagamento delle spese del giudizio. OL AN ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza con 3 motivi di gravame. Non ha preso parte al giudizio di legittimità il AI EP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia 4 violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la sentenza impugnata nulla, non essendo indicato nella motivazione il criterio di equità adottato dal giudice per decidere la controversia. Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza è apparente, illogica e perplessa;
che il giudice di pace afferma che "al diverso grado di di diligenza corrisponde una diversa misura my responsabilità", facendo difendere la misura della colpa dal grado della diligenza, con un rationamento oltre cal errato, soltanto apparente trattandosi di un circolo vizioso che vede colpa e diligenza sullo stesso piano ed intercambiabili tra di loro. Con il secondo motivo il giudice di pace denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché la sentenza impugnata, pur avendo affermato che il AI non è uno specialista delle fosse Inohff, illogicamenteha poi affermato che 10 stesso sarebbe responsabile solo per colpa grave, mentre sarebbe il OL ad essere responsabile, perché 5 avrebbe dovuto mettere a disposizione un progetto approvato ed incaricare un prestatore d'opera più qualificato. I primo due motivi possono essere esaminati congiuntamene, perché connessi logicamente;
essi sono infondati e vanno disattesi. Infatti, trat- tandosi di una sentenza di equità emessa dal giudice di pace, il vizio di motivazione rileva solo nei limiti della motivazione mancante о meramente apparente. Nella specie la motivazione esiste. La motivazione della sentenza impugnata applica correttamente i principi di diritto della diligenza del buon padre di famiglia e della misura di responsabilità secondo il diverso grado di diligenza, adattandoli con valutazione equitativa alla peculiarità della fattispecie. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ., per avere il giudice di pace confuso le obbligazioni di mezzi con quelle di risultato e per avere fatto riferimento ad una norma (l'art. 2236 cod. civ.), applicabile solo, per le professioni intellettuali. La censura è inammissibile, perché le sentenze di equità del giudice di pace possono essere 6 1 impugnate con ricorso per cassazione soltanto per violazione di principi generali dell'ordinamento, di norme costituzionali o di diritto comunitario o internazionale o e di norme processuali, e non per la violazione di norme sostanziali, quali quelle applicate dal giudice di pace con un giudizio svolto secondo equità. Nulla deve disporsi per le spese non avendo il ID EP partecipato al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 giugno 2002 Ne Juli Romi Il Consignere est. лети підлі IL CANCELLIERE C1 CE NI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.9 MAG. 2003 France 7