Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di procedimento avanti al giudice di pace, la declaratoria di inammissibilità di domanda (nel caso, riconvenzionale) eccedente i limiti di valore del giudizio di equità è impugnabile, (non potendo tale pronunzia considerarsi emessa secondo equità), con l'appello, e non già con ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Cancelleria, deposito, posta, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 00055 /04 IN NOME LA CORTE SU Oggetto Conferment h SEZIONE TERZA CIVILE socitari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7374/00 Dott. Francesco SABATINI Presidente - Dott. Antonio LIMONGELLI Cron.55 Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 18 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 12/05/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOP SORANO, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. LU CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2003 ON DA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SETTIMIO CHELLI, con 1124 1 studio in 58100 GROSSETO VIA ADIGE 51, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 4/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, emessa il 13/01/00 e depositata il 17/01/00 (R.G. 1/99); - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Settimio CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AD AL, allegando di aver fornito latte in diverse riprese al FI Sociale Coopertivo di So- rano senza riscuoterne il prezzo, ha ottenuto dal Giu- dice di pace di Pitigliano tre ingiunzioni di pagamento rispettivi importi di L. 1.928.789, 669,993 edei 1.905.910 nei confronti del FI. Il FI ha proposto tre distinte opposizioni. Ha, inoltre, ri- 53 convenuto il AD per il pagamento di una penale di L. 6.818.567, che ha sostenuto essere dovuta dal Radi- coni quale socio del FI, per mancate consegne di latte. Ha chiesto la compensazione del proprio cre- 2 dito con quelli di cui alle ingiunzioni. Il AD ha contestato il fondamento delle opposizioni e, quanto alla domanda riconvenzionale, ha eccepito che sulla stessa, a norma di una clausola dello statuto del Ca- seificio, avrebbe potuto pronunziare solo il collegio dei probiviri del FI. Riuniti i procedimenti, il Giudice di pace, con sentenza del 17.1.2000, ha ri- gettato le opposizioni ed ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale in quanto concernente una questione della quale avrebbe potuto conoscere solo il Collegio dei probiviri. Ricorre il FI con quat- tro motivi. Resiste il AD con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il resistente AD eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dal FI senza indicazione "della natura e del tipo di società e senza altri elementi, come la partita IVA o il codice fiscale, atti a poterla individuare e iden- tificare". L'eccezione non ha fondamento. Il FI Cooperativo di RA (che con tale qualifica ha propo- sto il ricorso) è la stessa parte nei cui confronti il 5 A AD chiese ed ottenne i decreti ingiuntivi poi op- posti, talchè era ben noto a li, che ne era socio, e che perciò nessun dubbio poteva nutrire in odine alla identità del soggetto ricorrente, né, d'altra parte, le 3 indicazioni del codice fiscale e della partita IVA pos- sono ritenersi indispensabili ai fini della identifica- zione di una persona fisica o giuridica. Con una secon- da eccezione pregiudiziale il AD denunzia di nul- lità la procura speciale a ricorrere, in quanto priva del nome e delle generalità della persona del delegan- te. L'eccezione infondata perché nella procura la persona del delegante è espressamente indicata col nome di LU CI e con la qualifica di presidente del FI. Con una terza eccezione pregiudiziale il AD prospetta la inammissibilità del ricorso, in quanto privo della esposizione dei fatti di causa. L'eccezione è priva di fondamento perché il ricorso contiene una esauriente, anche se sintetica esposizione dei fatti del procedimento, che peraltro sono desumibi- li agevolmente anche dai motivi della impugnazione. Col primo motivo del ricorso il FI denunzia violazione delle norme sulla competenza di cui agli artt. 38 e 49 cod. proc. civ. Sostiene che in relazione alla domanda riconvenzionale il Giudice di pace avrebbe dovuto ritenere nulla e quindi inapplicabile la clauso- la compromissoria dello statuto societario, con la qua- le la decisione delle controversie tra soci e Caseifi- cio relative alla interpretazione ed alla applicazione delle disposizioni statutarie (e quindi anche la deci- 4 la penale addebi- sione della controversia concernente era stata deman- tata dal FI al socio AD) data al collegio dei probiviri del FI, giacchè la clausola di che trattasi non era stata approvata an- che col voto favorevole del socio in lite. Lamenta che il Giudice di pace non abbia ritenuto sussistente detta nullità ed abbia dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, ritenendola soggetta a giudizio arbi- trale. La doglianza è inammissibile. La domanda ricon- venzionale eccedeva i limiti di valore del giudizio di equità del Giudice di pace e pertanto la pronunzia di inammissibilità del Giudice di pace, non potendo rite- nersi emessa secondo equità, avrebbe potuto essere im- pugnata soltanto con appello e non col proposto ricorso per cassazione. Col secondo motivo il FI denunzia violazio- ne degli artt. 34, 36 e 354 cod. proc. civ. Lamenta che il Giudice di pace non abbia sospeso i procedimenti di opposizione alle ingiunzioni promossi dal FI in attesa della definizione del giudizio sulla domanda ri- convenzionale proposta dallo stesso FI, quan- tunque dalla definizione di quest'ultima controversia dipendesse la definizione dei giudizi di opposizione. La doglianza è infondata, giacchè la sospensione è sta- ta correttamente denegata dal giudice del merito, atte- S SO che la pronunzia sulla domanda riconvenzionale non avrebbe potuto considerarsi, sotto alcun profilo, pre- giudiziale rispetto a quella concernente le opposizioni alle ingiunzioni. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il FI ricorren- B te denuncia violazione dell'art. 1988 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Lamenta che il Giudice di pace ab- bia rigettato le opposizioni alle ingiunzioni, sebbene l'intimante AD non avesse dato prova dei propri crediti. La doglianza è infondata, giacchè il Giudice di pace, sul rilievo che il FI non aveva conte- stato la sussistenza dei crediti del AD, ma aveva soltanto opposto la esistenza di un proprio credito di importo maggiore, che aveva chiesto di compensare con quelli della controparte, ha correttamente ritenuto provati i crediti del AD per le somme considerate nei decreti ingiuntivi opposti. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del FI ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 6 di cassazione, liquidate in complessivi € 600,00, di cui € 500,00 per onorari, oltre a spese generali ed ac- cessori come per legge. Roma, 12.5.2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Emade subtic $ IL CANCELLORE CT Dott.ssa Men Ajello Depositata in Cancelleria 7 GEN. 2004 ogai. IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello 7