Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15133
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza della legge penale in materia di notificazioni

    La censura non è riconducibile al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che riguarda l'inosservanza di norme penali sostanziali. Inoltre, la questione è eccentrica rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato, poiché la sottrazione o soppressione delle scritture contabili e l'omessa tenuta di quelle successive sono condotte rilevanti indipendentemente dalla ricezione di comunicazioni dal curatore.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sulla questione delle notificazioni

    Il vizio motivazionale non è denunciabile in relazione a presunte violazioni di norme processuali. La questione è altresì eccentrica rispetto al delitto contestato.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio argomentativo sul dolo specifico

    I motivi sono generici e manifestamente infondati. La Corte di appello ha dedicato un apposito scrutinio al dolo specifico, ravvisando il fine di recare pregiudizio ai creditori nella circostanza che la società fallita è stata completamente svuotata dei suoi beni e che i crediti sono rimasti insoluti. Il ricorso non confuta tali ragioni, limitandosi a ricordare la necessità di un dolo specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15133
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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