CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15133 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI SO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere TA AR IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di SO CI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella veste di amministratore unico della “Agri. Edil. Gest.” srl, società dichiarata fallita il 17 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15133 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: NI BE MA Data Udienza: 31/03/2026 2 Il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale in materia di notificazioni quanto alla ricezione, da parte dell’imputato, delle raccomandate inviategli dal curatore del fallimento. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla medesima questione. Il terzo, il quarto e il quinto denunciano l’erronea qualificazione giuridica del fatto e, comunque, un vizio argomentativo in punto di configurabilità del dolo specifico. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che, nell’enucleare gli elementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione, pone l’accento sulla finalizzazione dell’azione allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed evidenzia come tale presupposto non sia stato indagato dal giudice di merito. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo denuncia una ipotetica violazione della disciplina processual-civilistica in tema di notificazioni, non suscettibile di essere ricondotta al vizio invocato di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che riguarda l’inosservanza di norme penali sostanziali. Il secondo motivo lamenta un vizio motivazionale sulla medesima eccezione sollevata dinanzi al giudice di merito;
vizio non denunciabile in relazione alle asserite violazioni di norme processuali. In ogni caso i due motivi sono inammissibili in quanto vertono su una questione del tutto eccentrica rispetto al delitto oggetto di addebito, vale a dire quello di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistito nella sottrazione o soppressione delle scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009, nonché nella omessa tenuta di quelle relative a tutti gli anni successivi, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Con riguardo a tale condotta è del tutto irrilevante che l’imputato abbia o meno ricevuto le comunicazioni del curatore dato che neppure nel corso del doppio grado di giudizio di merito ha mai prodotto tali scritture o indicato dove fossero. 5. Gli ulteriori motivi sono, per un verso, generici e, per altro verso, manifestamente infondati. La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” è integrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre, 3 però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). La Corte di appello dedica un apposito scrutinio al dolo specifico e ravvisa il fine di recare pregiudizio ai creditori nella circostanza che la società fallita è stata completamente svuotata dei suoi beni e che i crediti, che via via andava accumulando, sono rimasti tutti insoluti. Tali ragioni non sono confutate dal ricorso che si limita a ricordare la necessità di un “dolo specifico”, senza misurarsi con la motivazione sul punto offerta dal giudice di merito. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TA AR IN SE AT
sentita la relazione svolta dal consigliere TA AR IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di SO CI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella veste di amministratore unico della “Agri. Edil. Gest.” srl, società dichiarata fallita il 17 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15133 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: NI BE MA Data Udienza: 31/03/2026 2 Il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale in materia di notificazioni quanto alla ricezione, da parte dell’imputato, delle raccomandate inviategli dal curatore del fallimento. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla medesima questione. Il terzo, il quarto e il quinto denunciano l’erronea qualificazione giuridica del fatto e, comunque, un vizio argomentativo in punto di configurabilità del dolo specifico. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che, nell’enucleare gli elementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione, pone l’accento sulla finalizzazione dell’azione allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed evidenzia come tale presupposto non sia stato indagato dal giudice di merito. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo denuncia una ipotetica violazione della disciplina processual-civilistica in tema di notificazioni, non suscettibile di essere ricondotta al vizio invocato di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che riguarda l’inosservanza di norme penali sostanziali. Il secondo motivo lamenta un vizio motivazionale sulla medesima eccezione sollevata dinanzi al giudice di merito;
vizio non denunciabile in relazione alle asserite violazioni di norme processuali. In ogni caso i due motivi sono inammissibili in quanto vertono su una questione del tutto eccentrica rispetto al delitto oggetto di addebito, vale a dire quello di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistito nella sottrazione o soppressione delle scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009, nonché nella omessa tenuta di quelle relative a tutti gli anni successivi, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Con riguardo a tale condotta è del tutto irrilevante che l’imputato abbia o meno ricevuto le comunicazioni del curatore dato che neppure nel corso del doppio grado di giudizio di merito ha mai prodotto tali scritture o indicato dove fossero. 5. Gli ulteriori motivi sono, per un verso, generici e, per altro verso, manifestamente infondati. La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” è integrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre, 3 però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). La Corte di appello dedica un apposito scrutinio al dolo specifico e ravvisa il fine di recare pregiudizio ai creditori nella circostanza che la società fallita è stata completamente svuotata dei suoi beni e che i crediti, che via via andava accumulando, sono rimasti tutti insoluti. Tali ragioni non sono confutate dal ricorso che si limita a ricordare la necessità di un “dolo specifico”, senza misurarsi con la motivazione sul punto offerta dal giudice di merito. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TA AR IN SE AT