Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi il giudice di pace, la persona offesa, che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000, è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione anche agli effetti penali, ma ai fini della sua ammissibilità l'atto di impugnazione deve contenere i medesimi requisiti formali del ricorso ex art. 21, cit., tra i quali l'indicazione e la nomina del difensore di fiducia e la sottoscrizione della persona offesa con autentica del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 44363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44363 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
44 363/ 15 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N."Thh3. Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consignore REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 34465/2014 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: } qual: part anti helpor. AV GI N. IL 13/04/1967 0 AV AL N. IL 02/06/1962 nei confronti di: FA AN N. IL 21/11/1961 avverso la sentenza n. 66/2011 GIUDICE DI PACE di BRESCIA, del : 23/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Aldo Turconi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23.10.2013 il Giudice di Pace di Brescia assolveva DA AN dal reato di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui all'art. 612/1 c.p. perché il fatto non sussiste, entrambi reati commessi in danno di TA IU e TA TO.
1.1.I fatti ascritti al DA si erano verificati nel corso di un'udienza innanzi al Giudice di Pace al fine far desistere le parti offese dal proseguire nell'azione penale, con l'intento di addivenire ad una conciliazione.
2.Avverso tale sentenza proponevano appello le parti civili TA IU e TA TO, i quali lamentavano, tra l'altro: il vizio di competenza del Giudice di Pace, nonché il fatto che il DA intendeva far desistere non solo le p.o., ma anche i testi e che lo stesso non sempre era sobrio;
la configurabilità nella fattispecie della minaccia aggravata, sicchè gli atti dovevano essere trasmessi al P.M. ex art. 521 c.p.p.; la violazione degli artt. 190-493 c.p.p. in tema di diritto alla prova, non essendo stati escussi i testi ammessi;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 c.p.p.; la sussistenza nella condotta dell'imputato di danni risarcibili.
3. Con provvedimento in data 28.7.2014 il Tribunale di Brescia ha riqualificato il gravame proposto dai TA come ricorso per cassazione ed ha trasmesso gli atti a questa Corte, evidenziando che l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Giudice di Pace, non è ammissibile come atto di appello, atteso che nei processi per reati procedibili a querela, la parte offesa che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ex art. 21 D.L.vo 274/2000, è legittimata a proporre ricorso per Cassazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di Pace;
tale potere, in particolare, è riconosciuto dall'art. 38 del citato D.L.vo, che disciplina l'impugnazione del detto ricorrente in relazione al potere d'impugnativa del P.M. CONSIDERATO IN DIRITTO Le impugnazioni proposte da TA IU e TA TO sono inammissibili.
1.Va premesso che correttamente il Tribunale di Brescia ha ritenuto che in materia di impugnazioni delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace, nei reati procedibili a querela, la persona offesa, in quanto abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.L.gs 274/2000, è legittimata a proporre ricorso per cassazione anche agli effetti penali avverso la sentenza di 1 Đ J proscioglimento emessa dal Giudice di pace, essendo tale potere riconosciuto dall'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000, che disciplina l'impugnazione del detto ricorrente in relazione al potere di impugnativa del P.M. (Sez. 5, n. 23665 del 25/03/2005).
2.Orbene l'art. 38 cit., quanto ai requisiti formali per proporre impugnazione, non detta specifiche disposizioni, ma il riferimento nell'incipit della norma al "ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21..." lascia intendere che l'impugnazione debba avere quantomeno i medesimi requisiti del ricorso immediato al giudizio ex art. 21 e conseguentemente contenere, tra l'altro, l'indicazione del difensore dell'impugnante con relativa nomina, e la sottoscrizione della persona offesa con autentica del difensore.
3. Senza considerare, poi, che in tal caso l'impugnazione dei soggetti che sono portatori anche di un interesse civilistico dovrebbe tener conto della regola, secondo cui essi non possono stare in giudizio personalmente, in quanto necessitano, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., del patrocinio di un difensore all'uopo nominato, a cui è stata conferita una procura speciale.
4. Facendo applicazione dei suddetti principi, dunque, deve concludersi come i qualificati ricorsi per cassazione delle persone offese, TA IU e TA TO, non recando l'indicazione del difensore di fiducia (l'avv. A. Sacca è indicato solo quale domiciliatario) ed essendo stati sottoscritti personalmente, in assenza dell'autentica del difensore, sono inammissibili.
5. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e al versamento della ritenuta congrua di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle somma - Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.4.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente M ore" Recalle Rosa Pezzullo Maria Vessichelli ти DEPORTATA IN CANCELLERIA add 3 NOV 2015 Com IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise