Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2390
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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In tema di computo di durata delle misure cautelari, quando sono stati emessi più titoli cautelari per differenti reati - oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e non interessati da alcune delle ipotesi di connessione qualificata ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - e al momento dell'emissione della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti gli elementi per emettere il successivo provvedimento, per impedire la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare non è sufficiente affermare che la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza sono state possibili solo in epoca successiva all'emissione del primo titolo cautelare, ma è necessario che il giudice motivi adeguatamente in ordine alle ragioni del ritardato apprezzamento degli elementi probatori in tutta la loro portata. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata per omessa motivazione, giacché la retrodatazione era stata negata in ragione del fatto che l'informativa di P.G., riepilogativa del materiale probatorio acquisito, era stata depositata in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare, senza tuttavia che fossero specificamente indicate le ragioni per le quali il pubblico ministero non aveva potuto cogliere la portata degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare, ma già presenti agli atti sin dall'emissione della prima, consistenti in due conversazioni telefoniche ed in un solo sms, succedutesi in complessive tre settimane).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2390
    Data del deposito : 6 dicembre 2013

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