Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di computo di durata delle misure cautelari, quando sono stati emessi più titoli cautelari per differenti reati - oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e non interessati da alcune delle ipotesi di connessione qualificata ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - e al momento dell'emissione della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti gli elementi per emettere il successivo provvedimento, per impedire la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare non è sufficiente affermare che la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori posti a fondamento della seconda ordinanza sono state possibili solo in epoca successiva all'emissione del primo titolo cautelare, ma è necessario che il giudice motivi adeguatamente in ordine alle ragioni del ritardato apprezzamento degli elementi probatori in tutta la loro portata. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata per omessa motivazione, giacché la retrodatazione era stata negata in ragione del fatto che l'informativa di P.G., riepilogativa del materiale probatorio acquisito, era stata depositata in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza cautelare, senza tuttavia che fossero specificamente indicate le ragioni per le quali il pubblico ministero non aveva potuto cogliere la portata degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare, ma già presenti agli atti sin dall'emissione della prima, consistenti in due conversazioni telefoniche ed in un solo sms, succedutesi in complessive tre settimane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1835
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 44570/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IN N. IL 07/06/1973;
avverso l'ordinanza n. 565/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 12/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Nimpo Stefano del foro di Catanzaro che, insistendo nei motivi di ricorso, ma chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. NE IN proponeva appello avanti il Tribunale di Reggio Calabria avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in data 10/5/2013, aveva rigettato istanza tesa alla dichiarazione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., della misura custodiale nei suoi confronti emessa nell'ambito del proc. pen. n. 2373/07 R.G.N.R. D.D.A. (cd. operazione Happy Hours), per effetto della sua retrodatazione alla data di esecuzione dell'o.c.c. nei suoi confronti emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria in data 20/05/2008 nell'ambito del procedimento n. 3033/04 R.G.N.R. D.D.A. (cd. operazione Overland); retrodatazione invocata in ragione della dedotta configurabilità di una cd. contestazione a catena.
Con ordinanza del 12/8/2013 il tribunale rigettava il proposto gravame.
Richiamati i presupposti fissati dall'evoluzione giurisprudenziale per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, osservava il collegio che nella specie non era configurabile alcuno di essi atteso che, in particolare, trattandosi di fatti diversi oggetto di differenti procedimenti:
a) non sussisteva alcuna connessione qualificata "posto che trattasi di due associazioni per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 diverse e non connesse, sia per quanto riguarda il profilo soggettivo (ruoli ed organico dell'associazione contestata), sia per quanto concerne l'arco temporale della contestazione" e considerato inoltre, quanto alle ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 che risultano "diverse le modalità di commissione, l'arco temporale ed i soggetti";
b) al momento dell'adozione della prima ordinanza (proc. Overland) non erano desumibili dagli atti elementi legittimanti l'adozione del successivo provvedimento de liberiate.
A tal ultimo riguardo in particolare si rimarca nell'ordinanza impugnata che "la gravità indiziaria dei reati di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento ... è fondata ... sulle complessive risultanze investigative che, sebbene, per come argomentato dalla difesa, sono state raccolte a livello intercettivo nell'operazione Overland, sono state valorizzate nell'informativa in atti di P.G., organica e successiva rispetto al primo titolo cautelare, che ha permesso all'A.G. di apprezzare gli elementi in tutta la loro portata probatoria". Queste ulteriori acquisizioni infatti - si legge nell'ordinanza - "hanno permesso di individuare con certezza l'operatività della compagine associativa di cui al capo n. 1, diversa da quella Overland, offrendo una chiara chiave di lettura del materiale di indagine e portando alla contestazione del reato di cui all'art. 74 e all'ipotesi di cui all'art. 73 contestata al capo n. 13".
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale di Reggio Calabria ha escluso l'emergenza di mutamenti del quadro già considerato dal Gip e in sede di riesame.
2. Avverso tale provvedimento, il NE propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità del richiamato istituto e alla pure ritenuta persistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la più grave misura restrittiva.
2.1. Sotto il primo profilo rileva che, diversamente da quanto postulato nell'ordinanza impugnata, "l'indagato è stato tratto in arresto esclusivamente sulla base delle intercettazioni eseguite nel precedente procedimento Overland" e non sono "mai emerse altre risultanze investigative o, comunque, fatti tali da rendere necessaria al P.M. procedente (lo stesso in entrambi i procedimenti) una valutazione ulteriore e diversa (rectius: più complessa)". Per
contro
- assume - "la circostanza che l'informativa finale del procedimento Cd. Happy Hours sia stata depositata in Procura solamente il 28/07/2009, appare davvero inconsistente oltre che strumentale", dal momento che "lo scrutinio dell'intero materiale intercettivo ... da parte del P.M. ... è stato espletato già in occasione della richiesta di misura cautelare nell'operazione cd. Overland".
Osserva inoltre che l'anteriorità degli elementi di indagine riguardanti esso ricorrente, rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, può ricavarsi anche dalla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato presentata in data 16 maggio 2013 dalla Procura di Reggio Calabria, atteso che da essa si desume che i coimputati CA CO, OM AR, OM EP e RÌ EN, sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato il 29/05/2007, mentre solo esso odierno ricorrente veniva iscritto, a seguito del deposito dell'informativa conclusiva, il 28/7/2009, sebbene gli unici elementi di indagine che lo hanno riguardato trovano, incredibilmente, come unici riferimenti personali, quelli dei coimputati RÌ EN e CA CO e identico è l'arco temporale di riferimento.
Rileva infine che ulteriore prova della certa conoscenza da parte del P.M. degli elementi relativi al secondo procedimento può ricavarsi dalle pagine 308 e 312 della richiesta di misura cautelare (procedimento "Happy Hours"), nelle quali si fa esplicito e reiterato riferimento, per la compiuta identificazione del NE, al suo noto coinvolgimento nel procedimento n. 3033/04 RGNR DDA (cd. Overland).
2.2. In punto di esigenze cautelari, il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla persistenza di eventuali esigenze cautelari e alla eventuale possibile sostituzione della misura in atto.
Soggiunge al riguardo che altri coimputati del ricorrente, e con contestazioni ben più gravi e delicate, sono stati già da tempo scarcerati o consegnati alla custodia domestica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'ordinanza impugnata sembra muovere dalla premessa, in sè non contestata dal ricorrente, che nella specie si tratti di provvedimenti cautelari emessi nell'ambito di distinti procedimenti non legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o nesso teleologia) nei limiti fissati dall'art. 297 c.p.p., comma 3) ma tuttavia pendenti avanti la medesima autorità
giudiziaria e separatamente avviati in ragione di una scelta del pubblico ministero. Si assume pertanto che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale maturata sul tema nei termini schematicamente ricordati nell'ordinanza impugnata, versandosi nella terza delle tre ipotesi dalla stessa distinte, intanto l'invocata retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della seconda misura cautelare potrà trovare applicazione nel caso in esame, in quanto possa affermarsi che al momento dell'emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza.
Su tale specifico tema che, risolto nell'ordinanza impugnata in senso negativo nei termini sopra riportati, si rivela l'unico argomento fondante la decisione di rigetto, si appuntano le critiche del ricorrente secondo il quale, come detto, la motivazione al riguardo offerta dal tribunale è carente o manifestamente illogica e finisce pertanto col violare il disposto dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3 come sopra interpretato.
Tali doglianze si rivelano fondate nei termini appresso precisati. A giustificazione del proprio convincimento sul punto, il Tribunale di Reggio Calabria, pur riconoscendo che le "complessive risultanze investigative" poste a base della seconda ordinanza cautelare (operazione Happy Hours) "sono state raccolte a livello intercettivo nell'operazione Overland", pone essenzialmente la considerazione che solo l'informativa di P.G. - acquisita in data 28/07/2009, successivamente non solo alla prima ordinanza cautelare, ma anche alla richiesta di rinvio a giudizio emessa per quel procedimento - "ha permesso all'A.G. di apprezzare gli elementi in tutta la loro portata probatoria", in quanto " organica e successiva rispetto al primo titolo cautelare".
Tale giustificazione, però, limitandosi a ben vedere a valorizzare la semplice circostanza dell'acquisizione di una successiva informativa di P.G., senza però neppure accennare agli elementi indiziari da essa apportati o alle considerazioni in essa contenute idonee a comporre un quadro valutativo nuovo e diverso da quello prima acquisito e con esso a consentire una lettura e un apprezzamento degli elementi preesistenti prima impossibili, si appalesa apparente e finisce con l'incorrere in una mera petizione di principio.
È ben vero, infatti, che, come rammentato nell'ordinanza del tribunale della libertà, "non è di per sè indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato ... ma richiedono di ... essere interpretati .... Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte infatti la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale" (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007, Librato, in motivazione, par. 5). Appare però altrettanto indubbio che, per converso, a impedire la retrodatazione, tutte le volte in cui gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza siano già presenti al momento dell'emissione della prima, non può bastare la mera astratta affermazione della possibilità che tale dato non sia di per sè sufficiente a consentirla, occorrendo anche motivare perché, in concreto, nel caso considerato, non lo sia, rischiandosi altrimenti di svuotare di pratico significato l'ampliamento della portata applicativa dell'art.297 c.p.p., comma 3, derivante, proprio con riferimento ai casi di procedimenti non connessi e separati, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Tale ovvia precisazione si ricava del resto dallo stesso precedente citato, nel quale la riportata affermazione viene spiegata con riferimento esemplificativo ai casi in cui gli elementi preesistenti siano rappresentati "... da ... colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico", ovvero da "numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo", ovvero ancora da "una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all'esame di un consulente tecnico" (cfr. anche Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839, che, nel fare applicazione del principio sopra richiamato, proprio con riferimento ad un caso in cui gli elementi preesistenti erano rappresentati da intercettazioni e quello sopravvenuto da una informativa di P.G., ha evidenziato che soltanto con quest'ultima "al Pubblico ministero era stato offerto un quadro completo della messe delle conversazioni intercettate, della identificazione degli interlocutori, dei rapporti quindi tra loro esistenti, ritenuto di fondamentale importanza per conferire gravità indiziaria alle ipotesi d'accusa").
Nel caso di specie nessuna di tali situazioni, ne' altra analoga tale da giustificare il diniego di retrodatazione viene riferita sussistente nell'ordinanza impugnata (o in quella del G.I.P.), la quale, come detto, si limita a richiamare il fatto in sè del successivo deposito di informativa di P.G., che però è circostanza neutra essendo evidente che l'informativa rappresenta di per sè il mero veicolo documentale di elementi conoscitivi o valutativi, mentre è a questi ultimi che occorre unicamente aver riguardo per verificare se ve ne siano tali da condurre a quel nuovo apprezzamento di emergenze preesistenti idoneo a giustificare l'emissione di una seconda ordinanza cautelare senza retrodatarne la decorrenza. Tale lacuna motivazionale si rende nella specie tanto più evidente a fronte del dato - riferito dal ricorrente, ma che non trova smentita nel corpo delle due ordinanze - secondo cui si tratterebbe in realtà di due sole conversazioni telefoniche e di un sms (datati tra il 9 maggio 2007 e il 2 giugno 2007) e di quell'altro, che occorrerà pure attentamente verificare, secondo cui le stesse intercettazioni non avrebbero richiesto altrettanto lunghe attività di interpretazione ed elaborazione nei confronti dei coindagati CA CO e RÌ EN (pressoché immediatamente iscritti nel registro degli indagati per lo stesso reato fine di cui al capo 13 della rubrica).
4. In ragione di tali considerazioni, di rilievo assorbente rispetto all'altro motivo di ricorso, deve pertanto pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014