Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15975 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5 .5. 03 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 23804/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron.32589 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "Antonio Lamorgese -Ud. 20.5.2003 Florindo Minichiello 11 Oggetto: ST VA " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Da LO VI e MA TA, difesi giusta procura spe- ciale a margine del ricorso dall'avv. Luigi Onesti del Fo- ro di Roma, con domicilio eletto in Roma, via Scalia n. 39 presso l'avv. Maurizio Sansoni ricorrenti
contro
S.p.A., in persona del Presidente legale POSTE ITALIANE -rapp.te p.t., difesa giusta procura speciale a margine del controricorso- dall'avv. Luigi Fiorillo con domicilio elet- to in Roma, via Plinio n. 21 3041 controricorrente e nei confronti di NI Vito intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n ° 6606 in data 26 giugno/26 settembre 2000 (R.G.L. 1583/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Nicola De Marinis per delega dell'avv. Luigi Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. " 2 Svolgimento del processo qui impugnata e meglio in epigrafe Con la sentenza specificata è stata accertata l'inesistenza del diritto dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. Вы Il giudice d'appello ha, in particolare, ritenuto che: a) sebbene nel vigente ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria, poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i criteri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci dell'emolumento in questione;
b) a diversa conclusione non può indurre la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale о media retribuzione>>, non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile}, ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali;
c) il C.C.N.L. applicabile nella specie fornisce indirettamente il criterio per la determinazione della base di computo della 3 retribuzione relativa al periodo feriale, atteso che l'art. 14, nel prevedere, con riguardo al caso della sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, del godimento delle ferie, l'erogazione di un'indennità sostitutiva delle stesse, rinvia, al fine di stabilire quali emolumenti compongano la computo, alla nozione di retribuzione relativa base di fissa>>, di cui al successivo art. 55, che espressamente possibilità di comprendere in quest'ultima esclude la 1'indennità per lavoro notturno. Il ricorso per cassazione censura questo percorso argomentativo con motivi variamente articolati, che possono, tuttavia, raggrupparsi e sintetizzarsi nei seguenti punti Ви fondamentali. Il lavoratore che effettui con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua normale>> attività di lavoro, sicché la retribuzione che egli percepisce comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette - diviene essa stessa normale>>. Il principio che si ricava dagli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 7 della sopra citata Convenzione OIL opera nel senso di imporre, al fine di evitare qualsivoglia incentivo alla monetizzazione del diritto alle ferie, l'erogazione, per il periodo di carenza della prestazione lavorativa, di una retribuzione non inferiore a quella che si percepirebbe 4 continuando lo svolgimento prestazione dell'ordinaria lavorativa. Il combinato disposto degli artt. 14, comma ottavo, e 55 del contratto collettivo di categoria è inidoneo a conferire fondamento all'impugnato accertamento negativo, in primo luogo perché un emolumento, quand' anche astrattamente definito variabile in sede negoziale, necessariamente perde tale attributo, alla stregua del principio di effettività, concreto, corrisposto in modo fisso eove sia, in continuativo;
in secondo luogo perché le clausole contrattuali appena citate non consentono di ritenere richiamato, ai fini che qui interessano, la nozione di retribuzione fissa, come dimostrato sia dal loro confronto clausole, che tale nozione recepiscono in modo con altre esplicito, al fine di stabilire i parametri per la determinazione di taluni emolumenti, sia dalla circostanza che esse disciplinano una situazione (sopravvenuta impossibilità di godimento delle ferie) diversa da quella oggetto della presente controversia. Bre La s.p.a Poste Italiane resiste con controricorso, illustrato anche da memoria. Il ricorso è stato notificato anche ad altro lavoratore, già parte nel giudizio a quo, il quale, tuttavia, non ha proposto alcuna impugnazione in questa sede, né è altrimenti intervenuto. 5 Motivi della decisione La Corte reputa che delle esposte censure, pur diffusamente argomentate, debba essere dichiarata l'infondatezza manifesta, per contrasto col diritto vivente>> che ormai Вы governa la materia controversa. dellaEssendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua che nel nostro ordinamento giurisprudenza di legittimità, un principio generale e inderogabile di viga onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto>> (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). 6 Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto la contrattazione collettiva faccia Occorre anche che riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza). Ber dellaE, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la ricadono nel campo di applicazione dellanormalità e non garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id., 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al normalelavoratore in ferie almeno la 0 media retribuzione>>, non ne impone una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Bar Cass. 3 novembre 2000, n. 14409). in dissenso con questo orientamento è stato talora Ben vero, rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al 8 riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.. Вич Deve, infine, ricordarsi come sia costante la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (10 stesso) C.C.N.L. (applicabile anche nel caso di specie), la quale, ai fini dell'esclusione della maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, valorizzi il rinvio dell'art. 14, comma ottavo, alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 55, stante il risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata, almeno (stante il mancata fruizione del riposo pregiudizio derivante dalla annuale), alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione, di guisa che l'avere ancorato la (indennità sostitutiva) prima alla retribuzione fissa base giornaliera>> implica a fortiori l'intento delle parti (retribuzione feriale) collettive di non quantificare la seconda Valla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; 2791; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. id., 7 aprile 2003, n. 5408). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte costituita. Non v'è luogo confronti dell'intimato a condanna alle spese nei non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della s.p.a Poste Italiane, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 14,45 per esborsi ed in euro 600,00 (seicento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP. Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita. Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2003 EST. Brune Bautionel IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE hamini. Rawagman IL CANCELLERE можеMove Harelle Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Hougi, 24 OTT. 2003 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 10