Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL 541 7 /0 1 - REPUBBLICA ITAL AN A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE IT FMM) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dat Pestature Interfer Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 2183/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 11632 Consigliere Rep. 1967 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/02/01 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Дон SE TROMBETA ...Consigliere ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3006 sul ricorso proposto da:
1.1. APR. 2001 OG GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTRIERE 5, presso lo studio dell'avvocato PETILLO A., che lo difende unitamente all'avvocato DI MARIA BIAGIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
OM ΝΝ, elettivamente domiciliato in ROMA PLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ABRIGNANI : I., che lo difende unitamente all'avvocato MESSINA GIOVAN BATTISTA, giusta delega in atti;
controricorrente - 2001 nonchè contro 201 -1- | OG GRAZIELLA, OG SALVATORE;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 344/97 del Tribunale di MARSALA, depositata il 25/08/97; My udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 13.11.75 RI NO adiva il Pretore di Mazara del Vallo, esponendo di essere proprietaria di una casa di civile abitazione, facente parte di un più vasto appartamento già interamente appartenuto al padre, DE NO, che l'aveva suddiviso in forza di due testamenti (22.1.43 e 1.3.48) alle proprie figlie, essa ricorrente e la sua sorella AN NO. Precisava che era sovrastante a tale vano, nella disposizione testamentaria denominato "guardaroba" un sottotetto di cui, nel corso dei lavori di riattamento dell'edificio, la AN NO stava modificando la originaria му destinazione, allo scopo di trasformarlo in vano utile ed inglobarlo al suo appartamento. Chiedeva quindi ordinarsi la sospensione della nuova opera, sopra descritta, intrapresa dalla predetta AN NO. Con decreto, emesso “inaudita altera parte" il 15.11.1975, il Pretore adito ordinava alla controparte la sospensione dei lavori. Si costituiva AN NO, resistendo alla domanda e rilevando che l'immobile in questione non aveva la descritta natura, sebbene quella di autonomo vano abitabile, peraltro accessibile esclusivamente dall'appartamento di essa convenuta, e certamente ad essa appartenente in virtù delle disposizioni testamentarie del comune dante causa DE NO, e comunque in virtù di usucapione ultraventennale. In tale sede la ricorrente, alla luce delle eccezioni di controparte, chiedeva al Pretore di accertare, nella conseguente causa di merito, la proprietà della soffitta in contestazione. Con sentenza depositata il 17.12.94, il Pretore, in accoglimento del ricorso, confermava l'ordine di sospensione delle opere, dichiarando che la NO non aveva diritto ad appropriarsi della soffitta in oggetto, né di apportarvi delle modifiche, condannando la convenuta al pagamento delle spese di causa affrontate da controparte. AN NO ha interposto appello con atto notificato l'8.3.85 ai legittimi successori della ricorrente PE, LV e LA NA frattanto deceduta, deducendo nel merito la erroneità della sentenza, e riproponendo la tesi della natura autonoma di tale vano e della sua esclusiva proprietà. Tutti gli appellati, costituitisi, e sebbene due di essi avessero manifestato il sopravvenuto disinteresse all'oggetto della causa, stante la successiva му vendita del vano "guardaroba" al solo PE NA, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Con sentenza in data 23.6/25.8.1997, il Tribunale di Marsala in accoglimento del gravame, dichiarava che il vano de quo, aveva caratteristiche di autonoma fruibilità, ed escludeva ogni rapporto di pertinenza con il vano sottostante e - conseguentemente - l'appartenenza al proprietario di quest'ultimo. Il vano in contestazione non era neppure, per le caratteristiche di esso, destinato all'uso comune. In base all'esame dei testamenti del comune dante causa delle parti, doveva ritenersi che AN NO era proprietaria dell'immobile de quo;
peraltro le opere da costei realizzate, in ipotesi illegittimamente, erano già state eseguite al momento della proposizione del ricorso, sicchè anche l'ordine di sospensione andava rigettato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PE NA sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso AN NO. 2 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LV e LA NA e provvedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt.817, 818 e 819 c.c. in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc. La sentenza impugnata ha ritenuto che il vano in argomento avesse caratteristiche di autonoma fruibilità sicchè andava escluso ogni rapporto di pertinenza con il vano sottostante (di proprietà di NA PE, successore di RI NO); inoltre, il locale, per le sue caratteristiche, non era neppure destinato all'uso comune, di talchè doveva farsi ricorso ai му titoli. In maniera in realtà un po' confusa, nel motivo in esame si sostiene sostanzialmente che in base ad una analisi critica delle risultanze della CTU emergerebbe in modo logico la natura di pertinenza di detto vano all'appartamento già di RI NO. Ma tale doglianza si risolve in una censura di fatto, che, a fronte della motivazione adottata, appare non deducibile in sede di legittimità; lo stabilire in concreto se esiste un rapporto pertinenziale, se una cosa sia cioè in funzione strumentale di accessorietà rispetto ad un'altra, costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in Cassazione (v. Cass. 25.3.1988, n.2587). Ora, a fronte di una motivazione ampia e basata su di una interpretazione corretta di elementi di fatto emergenti dalla CTU, non è consentito, in sede di legittimità, una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto, atteso che la ricostruzione della fattispecie concreta rimane nell'ambito della 3 possibilità di apprezzamento dei fatti che, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito e non può essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Cass. 21.1.1995, n.685). Pertanto, tale motivo non può essere accolto. Il secondo motivo di ricorso denuncia anch'esso omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1365 c.c.; violazione dell'art. 734 c.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc. Ci si duole del come la sentenza impugnata ha interpretato la volontà testamentaria di DE NO, adducendo che sarebbero riscontrabili vizi ricostruttivi della disposizione testamentaria;
e, a riprova, si riporta la му decisione di primo grado, che era giunta a conclusioni opposte. Ora va ricordato che il giudice del merito, nell'interpretazione del testamento, che si risolve in un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, può attribuire alle circostanze adoperate nell'atto un significato diverso da quello tecnico o letterale, quando tanto si presti ad esprimere in modo adeguato e coerente la volontà del defunto (cfr. Cass. 15.3.1990, n.471). Non v'ha dubbio che il Tribunale di Marsala attraverso una diffusa esegesi dei due atti, ha ricostruito la volontà del testatore differentemente rispetto a quella che era stata la valutazione del primo giudice. Ma tanto certamente non è sufficiente a dimostrare che tale interpretazione sia affetta da vizi logici o giuridici;
a tal fine, sarebbe stato necessario che il ricorrente riportasse specificamente nel ricorso i testi delle disposizioni testamentarie indicando altrettanto dettagliatamente quali espressioni dovessero trovare diversa lettura ermeneutica;
ma ciò non è stato fatto, di talchè in realtà non vengono specificati vizi logici, argomentativi o giuridici nel ragionamento seguito dal Tribunale, cosa questa che in forza del principio di autosufficienza del ricorso, non consente di verificare se le dedotte incongruenze argomentative siano tali da inficiare le conclusioni raggiunte. In realtà ci si limita a contrapporre una lettura diversa da quella adottata dal Tribunale;
ma tal tipo di censura non è ammissibile in cassazione (cfr. Cass. 2.2.1996, n.914). Anche tale motivo non può essere accolto. Il terzo motivo (violazione dell'art. 194 cpc;
vizio di insufficiente motivazione sulle conclusioni del CTU in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc) tende a svilire l'adeguamento motivazionale della sentenza impugnata alle conclusioni della CTU svolta in grado di appello. Tale doglianza risulta peraltro assorbita dalle considerazioni svolte in му relazione ai primi due motivi, in quanto la stessa finisce per appalesarsi priva di autonomia argomentativa e fattuale, essendo in realtà rivolta a corroborare le tesi sostenute precedentemente. Ma proprio in relazione alle motivazioni adottate in precedenza, per un verso tale censura risulta già esaminata e, per altro verso, non reca argomentazioni specifiche tali da risultare di per sè significative. Ne consegue che il relativo motivo deve ritenersi assorbito. Con il quarto ed ultimo motivo (violazione dell'art.92 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc) ci si duole che il giudice dell'appello, nella attribuzione delle spese, non abbia tenuto conto di giusti motivi che avrebbero dovuto condurre ad una più favorevole determinazione delle spese stesse relativamente al giudizio di appello. Va all'uopo ricordato che la facoltà di compensare (in tutto od in parte) fra le parti le spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale nella specie ha fatto riferimento al criterio della soccombenza, che è riscontrabile nella specie. La discrezionalità insita in tale facoltà non consente che la pronuncia relativa possa essere censurata in sede di legittimità, segnatamente e a maggior ragione se, come nel caso di specie, espressamente riferita al criterio della soccombenza (arg. ex Cass.9.1.90, n.551; 14.3.1995, n.2949). Il ricorso deve essere pertanto rigettato;
in ragione della parentela esistente tra le parti e della delicatezza della questione in esame, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti stesse le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 1.2.2001 Il Presidente Sprion Il Consigliere estensore Минкорований IL CANCELLIERE C1 hoooo Francesco Catania 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 APR. 2001 1097 129.11 Roma IL CANCELLIERE CT 4567 20.55 8067 1200 Catania 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 Serie 4 al n. 33266 versate € 16197 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6