Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 22-78 /02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POOL ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 11656/99 Consigliere Cron 5531 Dott. Fernando LUPI Consigliere CAPITANIO Dott. Natale Rep. 1 Dott. Corrado Consigliere Ud. 27/11/01 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: NO DI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAROLLO FULVIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO REALMONTE, PAOLO2001 4597 TOSI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 6887/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 06/06/98 R.G.N. 952/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ud. 27 novembre 2001 r.g.n. 11394/1999 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il ricorrente VI PE, nel convenire innanzi al pretore di Milano la FIAT AUTO S.p.a. con ricorso depositato il 22.7.1996, premetteva che era stato assunto dalla società cat. nel gennaio 1970,convenuta come operaio comune di 1° svolgendo dapprima le mansioni di addetto alla catena di montaggio sino a quando, nel 1992, era stato assegnato alle mansioni di fattorino presso l'ufficio posta, sempre con qualifica di operaio. Dal 24.8.1992 al 24.7.1994 il ricorrente era rimasto in cassa integrazione straordinaria in seguito alla chiusura dell'allora sede di lavoro di San Giuliano Milanese. Successivamente, al pari di altri 945 dipendenti, anche lo VI era stato posto in mobilità in attuazione delle procedure di riduzione del personale aperta dalla società convenuta in relazione a quanto prescritto in particolare dall'accordo sindacale del 5.12.1995 che prevedeva come criterio di selezione dei licenzianti quello della vicinanza alla pensione. Ciò posto, il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento datato 30.12.1995 con cui era stato posto in mobilità, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato nullo, illegittimo, invalido e che fosse condannata la convenuta alla reintegrazione del posto di lavoro o al pagamento di 15 mensilità di retribuzione e al risarcimento del danno commisurato in 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. 3 Con memoria depositata il 28.11.1996, si costituiva la FIAT AUTO S.p.A. allegando la correttezza sia della procedura sia dei criteri di scelta adottati ed effettivamente applicati, chiedendo il rigetto delle domande attoree. All'udienza del 18.2.1997 dopo la discussione orale, il OR rigettava il ricorso compensando le spese. Avverso tale sentenza lo VI proponeva ricorso in appello, al quale resisteva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso delle domande avversarie. Con sentenza n. 6887 del 5.3.1998-6.6.1998 il Tribunale di Milano condannandolo altresì al respingeva il ricorso dello VI, pagamento delle spese di lite. Osservava il tribunale che la scelta pattizia, contenuta nell'accordo sindacale, doveva limitarsi al rispetto del principio di non discriminazione e di ragionevolezza talché i criteri adottati con accordo aziendale dovevano avere le caratteristiche della obiettività e della generalità ed essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità. Nella specie - ha ulteriomente osservato il tribunale, che ha richiamato la sentenza n. 268 del 1994 della Corte costituzionale tradizionalmente privilegiato l'abbandono del criterio dell'anzianità di servizio e l'adozione di un criterio convenzionale diretto a scegliere i lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti età e di contribuzione per fruire di di un trattamento quiescenza, poteva essere giustificata in una situazione del mercato del lavoro tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine 4 un altro posto di lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo VI, con ricorso notificato il 4.6.1999, articolato in un unico motivo. Resiste la società con controricorso illustrato anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce l'insufficienza della motivazione, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della stessa. In particolare il ricorrente invocando soprattutto la sentenza n.3641/96, resa dal pretore di Milano in riferimento ad una vicenda del tutto analoga - sostiene l'illegittimità dell'unico criterio, posto dal citato accordo sindacale, consistente nell'anzianità di servizio e nella possibilità per i licenziandi di accedere al trattamento pensionistico.
2. Il ricorso non è fondato. In disparte l'eccezione sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso perché riproporrebbe una censura (relativa del criterio pattizio di scelta) che già in appello doveva considerarsi nuova, ma che però è stata presa in considerazione (e rigettata nel merito) dal tribunale, la doglianza del ricorrente è comunque infondata nel merito, come esattamente ha ritenuto il tribunale. Deve infatti considerarsi che questa Corte (Cass., sez. lav.. 9 5 settembre 2000, n. 11875), esaminando un'analoga tematica, ha già affermato che in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi ove il datore di lavoro e le organizzazioni abbiano contrattualmente convenuto unsindacali unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di accedere al prepensionamento, e il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità ed illegittimità del criterio di scelta concordato, ma il giudice del merito dovrà valutare l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 1375 C.C., tenendo presenti la dinamica della vita aziendale e il criterio stabilito dall'art. 5, 1° comma, 1. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in attuazione dei criteri di scelta contrattuali, deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale. Questo orientamento è stato confermato da Cass. 22 marzo 2001 n. 4140 proprio in riferimento alla medesima vicenda di messa in (relativamente ad altro lavoratore). La Corte hamobilità èribadito che il criterio della prossimità al pensionamento razionale ed oggettivo, nonché coerente con la finalità sottesa all'istituto della mobilità, senza che a ciò sia di ostacolo la mancata distinzione tra prossimità alla pensione di anzianità e prossimità alla pensione di vecchiaia, atteso che il raffronto va sempre fatto con i lavoratori più giovani, sfavoriti rispetto a quelli più anziani nella ricerca di un posto di lavoro. Né sussiste discriminazione in ragione del sesso ha 6 ulteriormente osservato questa Corte nella pronuncia da ultimo -citata atteso che il trattamento differenziale tra lavoratori e lavoratrici è conseguenza dei più bassi limiti di età previsti per queste ultime al fine del loro pensionamento. Quindi non ha errato il tribunale quando ha ritenuto che correttamente la società aveva operato la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità facendo applicazione del menzionato criterio pattizio concordato nel citato accordo aziendale del 5 dicembre 1995. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al processuali, come liquidate in pangamento delle spese dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente che liquida in euro 13, 94. oltre euro 1.500,00 per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni Presțipino) (Giovanni Amoroso) шосоо in I D Ill A , 0 S 1 3 S O 3 L . A L 5 T T , R O A B A IL CANCELLIERE/ ' S N I E L D L P Depositato in Cancelleria 3 E S A 7 I D - T 16 FEB. 2002 N I S 8 - S G E oggi, O 1 O N P R 1 E P A M O S I IL CANCELLIERE E D I A E G A , D G O O E E R T L T T T I N S I E R A I G S L E D E L R E 7 O D